Art. 91. Clausole speciali per AGID 1. AGID continua a corrispondere: a) l'indennita' di qualificazione professionale di cui all'art. 64, comma 1, lettera b) del CCNL del 12 aprile 2011, nei valori e secondo le discipline previgenti; b) l'assegno al personale di cui all'art. 64, comma 1, lettera d), ove spettante. 2. In materia di trattamento economico, AGID continua inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline: a) art. 69, comma 2, terzo alinea del CCNL del 12 aprile 2011, finalizzato all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4; b) art. 69, comma 3 del CCNL del 12 aprile 2011, finalizzato all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4; c) art. 65 comma 1, del CCNL 12 aprile 2011; d) art. 71 del CCNL 12 aprile 2011. 3. Sono confermate altresi' le seguenti discipline: a) art. 25, commi 1 e 5, CCNL del 12 aprile 2011; b) art. 37, comma 7, lettera a) del CCNL del 12 aprile 2011. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il Fondo di cui all'art. 76, comma 3 e' incrementato di un importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2015.