(Allegato-art. 91)
                              Art. 91. 
 
 
                     Clausole speciali per AGID 
 
    1. AGID continua a corrispondere: 
      a) l'indennita' di qualificazione professionale di cui all'art.
64, comma 1, lettera b) del CCNL del 12 aprile  2011,  nei  valori  e
secondo le discipline previgenti; 
      b) l'assegno al personale di cui all'art. 64, comma 1,  lettera
d), ove spettante. 
    2. In materia di trattamento economico, AGID continua inoltre  ad
applicare le seguenti ulteriori discipline: 
      a) art. 69, comma 2, terzo alinea del CCNL del 12 aprile  2011,
finalizzato all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4; 
      b) art. 69, comma 3 del CCNL del 12  aprile  2011,  finalizzato
all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4; 
      c) art. 65 comma 1, del CCNL 12 aprile 2011; 
      d) art. 71 del CCNL 12 aprile 2011. 
      3. Sono confermate altresi' le seguenti discipline: 
      a) art. 25, commi 1 e 5, CCNL del 12 aprile 2011; 
      b) art. 37, comma 7, lettera a) del CCNL del 12 aprile 2011. 
    4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il Fondo di cui all'art.  76,
comma 3 e' incrementato di un  importo  pari  allo  0,20%  del  monte
salari dell'anno 2015.