Art. 92. Clausola di garanzia 1. Con la medesima decorrenza indicata all'art. 91, comma 3 (Retribuzione di posizione), ai dirigenti con rapporto esclusivo e con valutazione positiva, in relazione all'incarico conferito, e' garantito un valore minimo di retribuzione di posizione complessiva sulla base della effettiva anzianita' di servizio maturata in qualita' di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre aziende od enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione), con o senza soluzione di continuita', fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2 (Tipologie d'incarico). 2. I valori minimi di retribuzione di posizione complessiva, annua, lorda per tredici mensilita' di cui al comma 1 sono stabiliti come segue: anzianita' uguale o superiore a cinque anni e inferiore a quindici anni euro 5.000,00; anzianita' uguale o superiore a quindici anni e inferiore a venti anni euro 6.000,00; anzianita' uguale o superiore a venti anni euro 7.000,00. 3. Ai fini della verifica del possesso del requisito della «valutazione positiva», ai sensi del comma 1, si fa riferimento, per quanto concerne le anzianita' di cui al comma 2, primo e secondo alinea, alla valutazione effettuata per il riconoscimento del maggior valore di indennita' di esclusivita', in corrispondenza dei diversi scaglioni di anzianita' a tal fine previsti. Ai fini del riconoscimento del valore di cui al comma 2, terzo alinea, si fa invece riferimento all'ultima valutazione in ordine di tempo effettuata dal Collegio tecnico. 4. Qualora la retribuzione di posizione complessiva dell'incarico conferito, dovesse risultare inferiore rispetto ai valori di cui al comma 2, la retribuzione di posizione d'incarico verra' maggiorata fino al raggiungimento dei valori di cui al comma 2. Tale maggiorazione e' da intendersi come parte variabile della retribuzione di posizione e non opera nel caso in cui la retribuzione di posizione complessiva dell'incarico conferito sia superiore ai valori di cui al comma 2. La maggiorazione, se spettante, e' erogata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui gli scaglioni di anzianita' di cui al comma 2 sono maturati.