Art. 92 
 
(Disposizioni  in  materia  di  trasporto  stradale  e  trasporto  di
                        pubblico di persone) 
 
  1. Al fine di  fronteggiare  l'improvvisa  riduzione  dei  traffici
marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in  relazione
alle operazioni effettuate dalla data di entrata di entrata in vigore
del presente decreto fino alla  data  del  30  aprile  2020,  non  si
procede  all'applicazione  della   tassa   di   ancoraggio   di   cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28  maggio
2009, n. 107, attribuita alle Autorita' di Sistema Portuale ai  sensi
del comma 6 del medesimo articolo nonche' dell'articolo 1, comma 982,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per  indennizzare  le  predette
Autorita' per le  mancate  entrate  derivanti  dalla  disapplicazione
della tassa di ancoraggio e' autorizzata la spesa di 13,6 milioni  di
euro per l'anno 2020. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
  2. Al fine di  fronteggiare  l'improvvisa  riduzione  dei  traffici
marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone e' sospeso  il
pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge  28
gennaio 1994, n. 84 relativi al  periodo  compreso  tra  la  data  di
entrata di entrata in vigore del presente decreto  e  quella  del  31
luglio 2020. Al pagamento dei  canoni  sospesi  ai  sensi  del  primo
periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre  2020  anche
mediante rateazione senza  applicazione  di  interesse,  si  provvede
secondo le modalita'  stabilite  da  ciascuna  Autorita'  di  Sistema
Portuale. 
  3. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione  del  contagio  da  COVID-19,  i  pagamenti  dei   diritti
doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente
disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le  modalita'
previste dagli articoli 78 e 79  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta
giorni senza applicazione di interessi. 
  4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla
delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31  gennaio  2020,   e'
autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione  dei  veicoli  da
sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attivita' di visita  e  prova
di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285 ovvero alle attivita' di revisione di cui all'articolo 80  del
medesimo decreto legislativo.