Art. 93
                (Certificato di assistenza al parto)

   1.  Ai  fini  della  dichiarazione  di  nascita  il certificato di
assistenza al parto e' sempre sostituito da una semplice attestazione
contenente  i  soli  dati  richiesti  nei  registri  di  nascita.  Si
osservano, altresi', le disposizioni dell'articolo 109.
   2.  Il  certificato  di assistenza al parto o la cartella clinica,
ove  comprensivi  dei  dati  personali  che rendono identificabile la
madre  che  abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi
della  facolta'  di  cui  all'articolo  30,  comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere
rilasciati   in   copia  integrale  a  chi  vi  abbia  interesse,  in
conformita'  alla  legge,  decorsi  cento  anni  dalla formazione del
documento.
   3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al
certificato o alla cartella puo' essere accolta relativamente ai dati
relativi  alla  madre  che  abbia  dichiarato  di  non  voler  essere
nominata,   osservando   le   opportune   cautele   per  evitare  che
quest'ultima sia identificabile.
 
          Nota all'art. 93:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  30 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  3 novembre  2000,  n.  396,
          (Regolamento   per   la   revisione  e  la  semplificazione
          dell'ordinamento  dello  stato civile, a norma dell'art. 2,
          comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127):
              «Art.   30   (Dichiarazione   di   nascita).  -  1.  La
          dichiarazione di nascita e' resa da uno dei genitori, da un
          procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o
          da  altra  persona  che  ha assistito al parto, rispettando
          l'eventuale volonta' della madre di non essere nominata.
              2.  Ai  fini  della formazione dell'atto di nascita, la
          dichiarazione  resa  all'ufficiale  dello  stato  civile e'
          corredata   da   una   attestazione   di  avvenuta  nascita
          contenente   le  generalita'  della  puerpera,  nonche'  le
          indicazioni  del  comune,  ospedale,  casa  di cura o altro
          luogo  ove  e'  avvenuta  la nascita, del giorno e dell'ora
          della nascita e del sesso del bambino.
              3.  Se  la puerpera non e' stata assistita da personale
          sanitario,  il  dichiarante  che non e' neppure in grado di
          esibire  l'attestazione di constatazione di avvenuto parto,
          produce   una   dichiarazione  sostitutiva  resa  ai  sensi
          dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
              4.  La  dichiarazione  puo'  essere  resa,  entro dieci
          giorni  dalla  nascita, presso il comune nel cui territorio
          e'  avvenuto  il  parto o in alternativa, entro tre giorni,
          presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di
          cura  in cui e' avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la
          dichiarazione   puo'   contenere  anche  il  riconoscimento
          contestuale    di    figlio    naturale    e,    unitamente
          all'attestazione  di  nascita,  e' trasmessa, ai fini della
          trascrizione,  dal  direttore sanitario all'ufficiale dello
          stato  civile  del  comune nel cui territorio e' situato il
          centro  di  nascita o, su richiesta dei genitori, al comune
          di  residenza  individuato  ai sensi del comma 7, nei dieci
          giorni  successivi,  anche  attraverso  la utilizzazione di
          sistemi  di  comunicazione  telematici  tali  da  garantire
          l'autenticita'  della  documentazione  inviata  secondo  la
          normativa in vigore.
              5.  La  dichiarazione  non  puo'  essere  ricevuta  dal
          direttore  sanitario  se il bambino e' nato morto ovvero se
          e'  morto  prima che e' stata resa la dichiarazione stessa.
          In   tal   caso   la   dichiarazione   deve   essere   resa
          esclusivamente  all'ufficiale dello stato civile del comune
          dove e' avvenuta la nascita.
              6.  Ai  fini  dell'applicazione  delle disposizioni del
          presente  articolo, gli uffici dello stato civile, nei loro
          rapporti  con  le direzioni sanitarie dei centri di nascita
          presenti   sul   proprio   territorio,  si  attengono  alle
          modalita'  di  coordinamento e di collegamento previste dal
          decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di cui
          all'art. 10, comma 2.
              7.  I  genitori,  o  uno  di  essi,  se  non  intendono
          avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facolta' di
          dichiarare,  entro  dieci  giorni dal parto, la nascita nel
          proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non
          risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di
          loro,  la  dichiarazione  di  nascita e' resa nel comune di
          residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non
          esibisca  l'attestazione  della avvenuta nascita, il comune
          nel quale la dichiarazione e' resa deve procurarsela presso
          il  centro  di  nascita  dove  il  parto e' avvenuto, salvo
          quanto previsto al comma 3.
              8.  L'ufficiale  dello  stato  civile  che  registra la
          nascita  nel comune di residenza dei genitori o della madre
          deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato
          e gli estremi dell'atto ricevuto.».