Art. 93. 
                   Mancato o inesatto adempimento 
  1. Fermi restando gli obblighi previsti  dall'articolo  precedente,
in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni  assunte
con  la  vendita  del  pacchetto  turistico,  l'organizzatore  e   il
venditore  sono  tenuti  al  risarcimento  del  danno,   secondo   le
rispettive responsabilita', se non provano che il mancato o  inesatto
adempimento e' stato determinato da impossibilita' della  prestazione
derivante da causa a loro non imputabile. 
  2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori
di servizi e' comunque tenuto  a  risarcire  il  danno  sofferto  dal
consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.