ART. 93
             (zone vulnerabili da prodotti fitosanitari
              e zone vulnerabili alla desertificazione)

   1.  Con le modalita' previste dall'articolo 92, e sulla base delle
indicazioni contenute nell'Allegato 7/B alla parte terza del presente
decreto,  le  regioni  identificano  le  aree vulnerabili da prodotti
fitosanitari  secondo  i criteri di cui all'articolo 5, comma 21, del
decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere
le  risorse  idriche  o  altri  comparti ambientali dall'inquinamento
derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.
   2.  Le regioni e le Autorita' di bacino verificano la presenza nel
territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di
siccita',  degrado  del  suolo  e  processi  di desertificazione e le
designano quali aree vulnerabili alla desertificazione.
   3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazione
di  distretto e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure
di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione nazionale di
cui  alla  delibera  CIPE  del  22  dicembre  1998,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.
 
          Nota all'art. 93:
              L'art.  5,  comma  21, del decreto legislativo 17 marzo
          1995,   n.   194,   recante:   Attuazione  della  direttiva
          91/414/CEE   in  materia  di  immissione  in  commercio  di
          prodotti  fitosanitari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          27 maggio 1995, n. 122, S.O. e' il seguente:
              «21.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  il  Ministro  dell'ambiente, sentite le
          regioni  e  le  province  autonome, definisce i criteri per
          l'individuazione  delle  aree  vulnerabili,  nelle quali le
          regioni   e   le   province   autonome   possono   chiedere
          l'applicazione  delle  limitazioni  e  delle  esclusioni di
          impiego di cui al comma 20.».