Art. 93. Controllo delle attivita' di farmacovigilanza 1. Per garantirne l'indipendenza, la gestione delle risorse utilizzate per l'attivita' di farmacovigilanza, il funzionamento delle reti di comunicazione e la sorveglianza sul mercato relativamente alla qualita', sicurezza ed efficacia, avvengono sotto il controllo permanente del Ministero della salute.