Art. 93.
    Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori

  1.  Il  committente  e'  esonerato  dalle  responsabilita' connesse
all'adempimento  degli  obblighi limitatamente all'incarico conferito
al   responsabile   dei   lavori.   In   ogni  caso  il  conferimento
dell'incarico  al  responsabile dei lavori non esonera il committente
dalle  responsabilita' connesse alla verifica degli adempimenti degli
obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.
  2.  La  designazione  del  coordinatore  per la progettazione e del
coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori
dalle  responsabilita'  connesse alla verifica dell'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a),
b), c) e d).