Art. 93. Sgravio provvisorio Decorsi due mesi dalla presentazione della domanda di rimborso senza che l'ufficio distrettuale delle imposte dirette o l'ente impositore abbia provveduto agli adempimenti di sua competenza, l'esattore, sempreche' la domanda sia stata presentata in termine e non sia priva di documentazione, ha diritto allo sgravio provvisorio in misura pari al settanta per cento dell'ammontare richiesto. Se ricorrono particolari circostanze il Ministro per le finanze, su richiesta dell'esattore, puo' autorizzare lo sgravio in misura superiore. Quando la domanda di rimborso e' stata trasmessa all'intendente di finanza, ai sensi del secondo comma dell'articolo 90, lo sgravio provvisorio non puo' essere autorizzato che dal Ministro per le finanze, che ne determina la misura. Lo sgravio e' disposto con provvedimento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o dell'ente impositore, e deve essere comunicato all'intendente di finanza e da questi in quanto occorra al ricevitore provinciale. L'importo dello sgravio provvisorio e' imputato a diminuzione del carico che l'esattore deve versare alla prossima scadenza.