(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 93)
                              Art. 93. 
                         Sgravio provvisorio 

 
  Decorsi due mesi dalla  presentazione  della  domanda  di  rimborso
senza che l'ufficio  distrettuale  delle  imposte  dirette  o  l'ente
impositore abbia  provveduto  agli  adempimenti  di  sua  competenza,
l'esattore, sempreche' la domanda sia stata presentata in  termine  e
non sia priva di documentazione, ha diritto allo sgravio  provvisorio
in misura pari al settanta per  cento  dell'ammontare  richiesto.  Se
ricorrono particolari circostanze il  Ministro  per  le  finanze,  su
richiesta  dell'esattore,  puo'  autorizzare  lo  sgravio  in  misura
superiore. 
  Quando la domanda di rimborso e' stata trasmessa all'intendente  di
finanza, ai sensi del secondo  comma  dell'articolo  90,  lo  sgravio
provvisorio non puo' essere  autorizzato  che  dal  Ministro  per  le
finanze, che ne determina la misura. 
  Lo sgravio e' disposto con provvedimento dell'ufficio  distrettuale
delle  imposte  dirette  o  dell'ente  impositore,  e   deve   essere
comunicato all'intendente di finanza e da questi in quanto occorra al
ricevitore provinciale. 
  L'importo dello sgravio provvisorio e' imputato a  diminuzione  del
carico che l'esattore deve versare alla prossima scadenza.