Art. 93. 
                   Relazioni sulla sperimentazione 
 
  Al  termine  di  ciascun,   anno   accademico   dall'inizio   della
sperimentazione, il dipartimento riferisce alla commissione di ateneo
sull'attivita'   di   ricerca   svolta   e   sui   risultati    della
sperimentazione. 
  Alla  scadenza  del  terzo  anno   accademico   dall'inizio   della
sperimentazione i dipartimenti presentano alla commissione di  ateneo
e al Consiglio universitario nazionale una  relazione  sull'attivita'
svolta e sui risultati raggiunti. Entro  i  successivi  tre  mesi  le
commissioni di ateneo devono presentare al  Ministro  della  pubblica
istruzione e al Consiglio universitario nazionale una relazione sulla
sperimentazione di ciascun ateneo. 
  Entro quattro anni dall'inizio della sperimentazione il Governo  ne
valuta i risultati ai fini della presentazione di un disegno di legge
sentito il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale,  per  il
definitivo    riassetto    delle    strutture     universitarie     e
dell'organizzazione   didattica,   nel   piu'    rigoroso    rispetto
dell'autonomia delle Universita'.