Art. 93
                        Scomputo degli acconti

    1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta
  e  le  ritenute  alla  fonte  a  titolo  di  acconto  si scomputano
  dall'imposta  a norma dell'articolo 19, salvo il disposto del comma
  2 del presente articolo.
    2.  Le  ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'articolo
  26  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
  n.  600, e all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692,
  applicabili  a  titolo  di  acconto,  si  scomputano nel periodo di
  imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il
  reddito   complessivo   ancorche'   non  siano  stati  percepiti  e
  assoggettati  alla ritenuta. L'importo da scomputare e calcolato in
  proporzione  all'ammontare  degli  interessi  e  altri proventi che
  concorrono a formare il reddito.
 
          Note all'art. 93:
            -  Il  testo  dei  primi due commi dell'art. 26 (Ritenuta
          sugli  interessi e sui redditi di capitale) del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi) e' il seguente:
            "Le  societa'  e gli enti che hanno emesso obbligazioni e
          titoli similari devono operare una ritenuta del 12,50%, con
          obbligo  di  rivalsa, sugli interessi, premi e altri frutti
          corrisposti  ai  possessori.  La  ritenuta  non deve essere
          operata  sugli  interessi,  premi  ed  altri  frutti  delle
          obbligazioni  e  dei  titoli similari esenti da imposte sul
          reddito   ai   sensi   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
            L'amministrazione  postale  e  le  aziende ed istituti di
          credito  devono operare una ritenuta del 25% con obbligo di
          rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti
          ai  depositanti  e  ai  correntisti. Non sono soggetti alla
          ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui
          depositi  e  conti  delle  aziende  ed  istituti di credito
          italiani  o  da  filiali  italiane di aziende e istituti di
          credito  esteri  ad  aziende e istituti di credito con sede
          all'estero,  esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni
          nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e
          istituti di credito italiani".
            Si  trascrive  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge 2
          ottobre  1981, n. 546, recante: "Disposizioni in materia di
          imposte  di  bollo  e  sugli  atti e formalita' relativi ai
          trasferimenti  degli  autoveicoli,  di regime fiscale delle
          cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonche'
          di  adeguamento della misura dei canoni demaniali (il testo
          di  detto  decreto, coordinato con la legge di conversione,
          e'  stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 337 del 9
          dicembre 1981).
            "Art.  1.  -  All'art.  10-bis  della tariffa allegato A,
          annessa  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  642  recante disciplina dell'imposta di
          bollo,  e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le
          parole  "del  codice  civile"  sono aggiunte le parole "con
          indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti".
            La  nota  dell'art.  10-bis  della  tariffa  allegato  A,
          annessa  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
          ottobre   1972,  n.  642,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  e'  sostituita  dalla seguente: "Come per le
          cambiali  di  cui  al  precedente  art.  9.  Se peraltro le
          cambiali   di  cui  al  presente  articolo  sono  acquisite
          dall'impresa  emittente,  o  da altra impresa con lo stesso
          titolare  o  contitolare o dalla banca accettante o da loro
          controllate,   controllanti   o   collegate,  il  bollo  va
          integrato  fino  alla  misura prevista dall'art. 9, lettera
          a).  La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei
          proventi  manca  o  non corrisponde a quelli effettivamente
          pattuiti.  Le cambiali di cui al presente articolo potranno
          essere   girate   esclusivamente  con  la  clausola  "senza
          garanzia" o equivalenti.
            Le  aziende  e  gli istituti di credito accettanti devono
          operare   sui  proventi  indicati  sulle  cambiali  di  cui
          all'art.  10-bis  della  tariffa  allegato  A,  annessa  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          642,  e  successive modificazioni ed integrazioni, all'atto
          del  pagamento, la ritenuta di cui al primo comma dell'art.
          26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600, nella misura del quindici per cento.
            Le   operazioni  relative  alla  emissione,  compresa  la
          accettazione,  e alla negoziazione delle cambiali di cui al
          comma  precedente sono equiparate agli effetti dell'imposta
          sul   valore   aggiunto  alle  operazioni  di  emissione  e
          negoziazione di obbligazioni".