Art. 93 Scomputo degli acconti 1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'articolo 19, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. 2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorche' non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L'importo da scomputare e calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.
Note all'art. 93: - Il testo dei primi due commi dell'art. 26 (Ritenuta sugli interessi e sui redditi di capitale) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e' il seguente: "Le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12,50%, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito devono operare una ritenuta del 25% con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti e ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende e istituti di credito esteri ad aziende e istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e istituti di credito italiani". Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante: "Disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalita' relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonche' di adeguamento della misura dei canoni demaniali (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 337 del 9 dicembre 1981). "Art. 1. - All'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di bollo, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole "del codice civile" sono aggiunte le parole "con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti". La nota dell'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita dalla seguente: "Come per le cambiali di cui al precedente art. 9. Se peraltro le cambiali di cui al presente articolo sono acquisite dall'impresa emittente, o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dalla banca accettante o da loro controllate, controllanti o collegate, il bollo va integrato fino alla misura prevista dall'art. 9, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali di cui al presente articolo potranno essere girate esclusivamente con la clausola "senza garanzia" o equivalenti. Le aziende e gli istituti di credito accettanti devono operare sui proventi indicati sulle cambiali di cui all'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, all'atto del pagamento, la ritenuta di cui al primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nella misura del quindici per cento. Le operazioni relative alla emissione, compresa la accettazione, e alla negoziazione delle cambiali di cui al comma precedente sono equiparate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni di emissione e negoziazione di obbligazioni".