Art. 93 (a).
    Formalita' necessarie per la circolazione degli autoveicoli,
                       motoveicoli e rimorchi
  1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono
essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso  la
Direzione generale della M.C.T.C..
  2.  L'ufficio  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C. provvede
all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola
a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano,
anche le generalita' dell'usufruttuario o del locatario con  facolta'
di  acquisto  o  del venditore con patto di riservato dominio, con le
specificazioni di cui all'art. 91.
  3. La carta di circolazione  non  puo'  essere  rilasciata  se  non
sussistono  il  titolo  o i requisiti per il servizio o il trasporto,
ove richiesti dalle disposizioni di legge.
  4. Il Ministero dei trasporti, con propri  decreti,  stabilisce  le
procedure  e  la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il
contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per
i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie  per  consentirne
il  traino.  L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per i
casi previsti dal comma 5, da' immediata  comunicazione  delle  nuove
immatricolazioni   al   Pubblico   Registro  Automobilistico  gestito
dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187 (b).
  5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la  carta
di circolazione, e' previsto il certificato di proprieta', rilasciato
dallo  stesso  ufficio  ai  sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9
luglio 1990, n. 187 (b), a seguito di istanza da  presentare  a  cura
dell'interessato  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  effettivo
rilascio  della  carta  di  circolazione.  Della  consegna  e'   data
comunicazione  dal  P.R.A. agli uffici della Direzione generale della
M.C.T.C.. I tempi e le modalita' di tale comunicazione sono  definiti
nel  regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A.
rilascia ricevuta.
  6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1,
e' rilasciata una speciale carta di  circolazione,  che  deve  essere
accompagnata   dall'autorizzazione,   quando  prevista  dall'articolo
stesso.  Analogo  speciale  documento  e'  rilasciato  alle  macchine
agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art.
104, comma 8.
  7.  Chiunque  circola  con  un  veicolo  per il quale non sia stata
rilasciata  la  carta  di  circolazione  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni. Alla medesima sanzione e'  sottoposto  separatamente
il  proprietario  del  veicolo  o  l'usufruttuario o il locatario con
facolta' di acquisto o l'acquirente con patto di  riservato  dominio.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca  del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
  8.  Chiunque  circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le
cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto,  nella  carta
di   circolazione   e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
  9. Chiunque non provveda a richiedere, nei  termini  stabiliti,  il
rilascio  del  certificato  di  proprieta'  e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila. La carta di circolazione e' ritirata da chi accerta la
violazione; e' inviata all'ufficio del P.R.A. ed e'  restituita  dopo
l'adempimento delle prescrizioni omesse.
  10.  Le  norme  suddette  non  si  applicano ai veicoli delle Forze
armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti  e  corpi
equiparati  ai  sensi  dell'art.  138,  comma  11;  a tali veicoli si
applicano le disposizioni dell'art. 138.
  11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei  servizi  di
polizia   stradale   indicati   nell'art.   11   vanno  immatricolati
dall'ufficio della Direzione generale della  M.C.T.C.,  su  richiesta
del  corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi
di polizia stradale.  A  siffatto  corpo,  ufficio  o  comando  viene
rilasciata, dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.  che
ha  immatricolato  il  veicolo, la carta di circolazione; questa deve
contenere, oltre i dati di cui  al  comma  4,  l'indicazione  che  il
veicolo  e'  destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
  12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale  e
di  assicurare  soddisfacenti  rapporti con il cittadino, in aderenza
agli obiettivi di cui alla legge 7  agosto  1990,  n.  241  (c),  gli
adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art.
94  devono  essere  gestiti dagli uffici di livello provinciale della
Direzione  generale  della   M.C.T.C.   e   del   Pubblico   Registro
Automobilistico  gestito  dall'A.C.I.  a mezzo di sistemi informatici
compatibili. La determinazione delle modalita'  di  interscambio  dei
dati,  riguardanti  il  veicolo  e  ad  esso connessi, tra gli uffici
suindicati e tra essi e il cittadino e' disciplinata dal regolamento.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 41 del D.Lgs. n. 360/1993.
             (b)  La  legge  n.  187/1990  reca: "Norme in materia di
          tasse  automobilistiche  e  automazione  degli  uffici  del
          pubblico  registro  automobilistico". Si trascrive il testo
          dell'art. 7, commi 2 e 3, della citata legge:
             "2. Gli uffici  del  pubblico  registro  automobilistico
          rilasciano, al momento della prima iscrizione del veicolo e
          di  ogni  altra  successiva  formalita',  il certificato di
          proprieta' attestante lo stato giuridico del medesimo. Tale
          certificato sostituisce il  foglio  complementare  previsto
          dall'art. 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e la
          sua   presentazione   agli   uffici   e'   condizione   per
          l'espletamento delle formalita'  richieste  successivamente
          alla sua emissione.
             3.  Con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con il Ministro di grazia e giustizia,  da  emanarsi  entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge e da pubblicarsi nella  Gazzetta  Ufficiale,
          sono determinate le modalita' e le procedure concernenti il
          funzionamento    degli   uffici   del   pubblico   registro
          automobilistico, la tenuta degli archivi, la  conservazione
          della   documentazione   prescritta,   la   elaborazione  e
          fornitura  dei  dati  e  delle  statistiche   dei   veicoli
          iscritti, la forma, il contenuto e le modalita' di utilizzo
          della  modulistica  occorrente  per  il funzionamento degli
          uffici medesimi, nonche' i tempi di attuazione delle  nuove
          procedure".
             (c)  La  legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti amministrativi".