Art. 93. 
           Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica 
  1. Ogni quinquennio il Ministero della pubblica istruzione promuove
una rilevazione nazionale sullo stato  dell'edilizia  scolastica  per
accertarne la consistenza  e  la  funzionalita'  nonche'  le  carenze
quantitative e qualitative. 
  2.  Per  la  metodologia  e  le  modalita'  della  rilevazione,  il
Ministero della pubblica istruzione si avvale del proprio ufficio  di
statistica ed osserva le direttive e gli atti  di  indirizzo  emanati
dal comitato  di  cui  all'articolo  17  del  decreto  legislativo  6
settembre 1989, n. 322 e la disposizione di cui all'articolo 10 della
legge 23 settembre 1992, n. 498. 
 
          Note all'art. 93:
             - Il  D.Lgs  n.  322/1989  concerne  norme  sul  sistema
          statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
          nazionale di statistica.
             -   Il  testo  dell'art.  10  della  legge  n.  498/1992
          (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica)  e'  il
          seguente:
             "Art.   10.   -   1.  Le  indagini  statistiche  che  le
          amministrazioni di cui all'art. 3,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  6 settembre 1989, n.  322, svolgono per propri
          scopi conoscitivi devono essere assentite sul piano tecnico
          dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT)   qualora
          comportino  una spesa a carico dei rispettivi bilanci e non
          rientrino nel Programma statistico nazionale".