Art. 93 
 
 
             Tutela dei contratti di finanza strutturata 
                    e delle passivita' garantite 
 
  1. E' vietata la cessione,  la  modifica  o  l'estinzione  mediante
l'esercizio dei poteri accessori di cui all'articolo  61,  di  alcune
soltanto dei diritti, delle attivita' o delle  passivita'  che  fanno
parte di un  unico  contratto  di  finanza  strutturata,  compresi  i
rapporti indicati all'articolo 90, comma 2, lettere e) ed f), di  cui
l'ente sottoposto a risoluzione e' parte. Si applica la deroga di cui
all'articolo 91, comma 3.