Art. 93 
 
           (Garanzie per la partecipazione alla procedura) 
 
  1. L'offerta e' corredata da una garanzia fideiussoria,  denominata
"garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo  base  indicato
nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell'offerente. Al fine di rendere  l'importo  della  garanzia
proporzionato e adeguato alla natura delle  prestazioni  oggetto  del
contratto e al  grado  di  rischio  ad  esso  connesso,  la  stazione
appaltante puo' motivatamente ridurre l'importo della  cauzione  sino
all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di
procedure di gara  realizzate  in  forma  aggregata  da  centrali  di
committenza,  l'importo  della  garanzia  e'  fissato  nel  bando   o
nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.  In
caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento  temporaneo  di
imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare  tutte  le  imprese
del raggruppamento medesimo. 
  2. La cauzione puo' essere costituita, a scelta dell'offerente,  in
contanti o in titoli del debito pubblico  garantiti  dallo  Stato  al
corso del giorno  del  deposito,  presso  una  sezione  di  tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate,  a  titolo  di  pegno  a
favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 
  3.  La  garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma   1   a   scelta
dell'appaltatore  puo'  essere  rilasciata  da  imprese  bancarie   o
assicurative che rispondano ai  requisiti  di  solvibilita'  previsti
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o  rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui  all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  che  svolgono
in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte  di  una  societa'  di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti  minimi
di  solvibilita'   richiesti   dalla   vigente   normativa   bancaria
assicurativa. 
  4.  La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia   al
beneficio della preventiva escussione  del  debitore  principale,  la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo  comma,  del
codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia  medesima  entro
quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta   della   stazione
appaltante. 
  5. La garanzia deve avere efficacia per almeno  centottanta  giorni
dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono
richiedere una garanzia con termine di validita' maggiore  o  minore,
in relazione alla durata  presumibile  del  procedimento,  e  possono
altresi' prescrivere che l'offerta  sia  corredata  dall'impegno  del
garante  a  rinnovare  la  garanzia,  su  richiesta  della   stazione
appaltante nel corso della procedura , per  la  durata  indicata  nel
bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non  sia  ancora
intervenuta l'aggiudicazione. 
  6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del  contratto  dopo
l'aggiudicazione, per fatto  dell'affidatario  riconducibile  ad  una
condotta  connotata  da  dolo  o  colpa  grave,  ed   e'   svincolata
automaticamente  al  momento  della  sottoscrizione   del   contratto
medesimo. 
  7. L'importo della  garanzia,  e  del  suo  eventuale  rinnovo,  e'
ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai  quali  venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi  delle  norme  europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC  17000,
la certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi
o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo  e'
ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al
primo  periodo,  per  gli  operatori   economici   in   possesso   di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e  audit(EMAS),ai
sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori
in possesso di certificazione ambientale ai  sensi  della  norma  UNI
ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o  forniture,  l'importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo  e'  ridotto  del  20  per
cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai  periodi  primo  e
secondo, per gli operatori economici in  possesso,  in  relazione  ai
beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per  cento  del  valore
dei beni e servizi oggetto  del  contratto  stesso,  del  marchio  di
qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel  UE)  ai  sensi  del
regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 25 novembre 2009. Nei contratti  relativi  a  lavori,  servizi  o
forniture, l'importo della garanzia e del suo  eventuale  rinnovo  e'
ridotto del 15 per cento per gli operatori economici  che  sviluppano
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO
14064-1 o un'impronta climatica (carbon  footprint)  di  prodotto  ai
sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui
al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta,
il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti
dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture,  l'importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo  e'  ridotto  del  30  per
cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi  precedenti,
per gli operatori economici in possesso del  rating  di  legalita'  o
della attestazione del modello organizzativo, ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 231/2001 o  di  certificazione  social  accountability
8000, o di certificazione del sistema  di  gestione  a  tutela  della
sicurezza e della salute dei lavoratori, o  di  certificazione  OHSAS
18001, o di certificazione  UNI  CEI  EN  ISO  50001  riguardante  il
sistema di gestione dell'energia  o  UNI  CEI  11352  riguardante  la
certificazione di operativita' in qualita'  di  ESC  (Energy  Service
Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e  per  gli
operatori  economici  in  possesso  della  certificazione  ISO  27001
riguardante  il   sistema   di   gestione   della   sicurezza   delle
informazioni. 
  8.  L'offerta  e'  altresi'  corredata,  a  pena   di   esclusione,
dall'impegno di un  fideiussore,  anche  diverso  da  quello  che  ha
rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  a  rilasciare   la   garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103
e 105, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
  9.   La   stazione   appaltante,   nell'atto   con   cui   comunica
l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente,  nei
loro confronti, allo svincolo della  garanzia  di  cui  al  comma  1,
tempestivamente e comunque entro un termine non  superiore  a  trenta
giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia  ancora  scaduto  il
termine di efficacia della garanzia. 
  10. Il presente articolo non si applica  agli  appalti  di  servizi
aventi a oggetto la redazione della  progettazione  e  del  piano  di
sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attivita' del
responsabile unico del procedimento. 
 
          Note all'art. 93 
              - Si riporta l'articolo 106 del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in  materia
          bancaria e creditizia): 
              "Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari) 
              1.   L'esercizio    nei    confronti    del    pubblico
          dell'attivita'  di  concessione  di   finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma e' riservato agli  intermediari  finanziari
          autorizzati, iscritti in  un  apposito  albo  tenuto  dalla
          Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari finanziari possono: 
              a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi  di
          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione  che  siano  a   cio'   autorizzati   ai   sensi
          dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel  relativo
          albo; 
              b) prestare servizi di investimento se  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58; 
              c) esercitare le altre attivita' a  loro  eventualmente
          consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'   connesse   o
          strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate  dalla
          Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.". 
              - Si riporta l'articolo 161 del decreto legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58 (Testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52): 
              "Art. 161 (Albo speciale delle societa' di revisione) 
              1. La CONSOB provvede alla tenuta di un  albo  speciale
          delle societa' di revisione abilitate  all'esercizio  delle
          attivita' previste dagli articoli 155 e 158. 
              2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
          speciale  previo  accertamento   dei   requisiti   previsti
          dall'articolo  6,  comma  1,  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneita'  tecnica.
          Non puo' essere iscritta nell'albo speciale la societa'  di
          revisione il cui  amministratore  si  trovi  in  una  delle
          situazioni previste dall'articolo 8, comma 1,  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 
              3.  Le  societa'  di  revisione  costituite  all'estero
          possono  essere  iscritte  nell'albo  se  in  possesso  dei
          requisiti previsti dal comma 2. Tali  societa'  trasmettono
          alla  CONSOB  una  situazione  contabile  annuale  riferita
          all'attivita'  di  revisione  e  organizzazione   contabile
          esercitata in Italia. 
              4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di  revisione
          devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
          assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco  speciale
          previsto  dall'articolo  107  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, o avere stipulato  una  polizza  di
          assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o
          errori  professionali,  comprensiva  della   garanzia   per
          infedelta' dei dipendenti,  per  la  copertura  dei  rischi
          derivanti  dall'esercizio   dell'attivita'   di   revisione
          contabile. L'ammontare della  garanzia  o  della  copertura
          assicurativa e'  stabilito  annualmente  dalla  CONSOB  per
          classi  di  volume  d'affari  e  in  base  agli   ulteriori
          parametri   da   essa   eventualmente    individuati    con
          regolamento.". 
              -Si riporta l'articolo 1957 del Codice civile: 
              "Art. 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale) 
              Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la  scadenza
          dell'obbligazione principale, purche'  il  creditore  entro
          sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e
          le abbia con diligenza continuate. 
              La disposizione si applica anche  al  caso  in  cui  il
          fideiussore ha espressamente limitato la  sua  fideiussione
          allo stesso termine dell'obbligazione principale. 
              In questo caso pero' l'istanza contro il debitore  deve
          essere proposta entro due mesi. 
              L'istanza proposta contro  il  debitore  interrompe  la
          prescrizione anche nei confronti del fideiussore.". 
              - Il Regolamento (CE) 25 novembre  2009,  n.  1221/2009
          (Regolamento  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
          sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un  sistema
          comunitario di ecogestione e audit (EMAS),  che  abroga  il
          regolamento  (CE)  n.  761/2001  e   le   decisioni   della
          Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  del  22  dicembre
          2009, n. L 342. 
              - Il regolamento (CE)  25  novembre  2009,  n.  66/2010
          (Regolamento  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
          relativo  al  marchio  di  qualita'  ecologica  dell'Unione
          europea (Ecolabel UE) (Testo rilevante ai fini del SEE)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  30
          gennaio 2010, n. L 27. 
              -  Il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.   231
          (Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche   prive   di   personalita'   giuridica,   a    norma
          dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.