Art. 93 
 
 
                              Controllo 
 
  1. I controlli sugli enti del Terzo  settore  sono  finalizzati  ad
accertare: 
    a)  la  sussistenza  e  la  permanenza  dei  requisiti  necessari
all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore; 
    b) il perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche o  di
utilita' sociale; 
    c) l'adempimento  degli  obblighi  derivanti  dall'iscrizione  al
Registro unico nazionale del Terzo settore; 
    d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per
mille derivanti dall'iscrizione  nel  Registro  unico  nazionale  del
Terzo settore; 
    e) il corretto impiego delle  risorse  pubbliche,  finanziarie  e
strumentali, ad essi attribuite. 
  2. Alle imprese sociali  si  applicano  le  disposizioni  contenute
nell'articolo 15 del  decreto  legislativo  recante  revisione  della
disciplina in materia di impresa  sociale,  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. 
  3.  L'ufficio  del  Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore
territorialmente competente esercita le attivita' di controllo di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 1, nei confronti  degli  enti  del
Terzo settore  aventi  sede  legale  sul  proprio  territorio,  anche
attraverso   accertamenti   documentali,   visite    ed    ispezioni,
d'iniziativa, periodicamente o  in  tutti  i  casi  in  cui  venga  a
conoscenza di atti o fatti  che  possano  integrare  violazioni  alle
disposizioni del presente codice, anche con riferimento  ai  casi  di
cui al comma 1, lettera b). In caso di enti che  dispongano  di  sedi
secondarie in regioni diverse da quella della sede legale,  l'ufficio
del Registro unico nazionale del Terzo settore  competente  ai  sensi
del primo periodo puo', ove necessario, attivare forme  di  reciproca
collaborazione e assistenza con  i  corrispondenti  uffici  di  altre
regioni per l'effettuazione di controlli presso le sedi operative, le
articolazioni territoriali e gli organismi affiliati  degli  enti  di
terzo settore interessati. 
  4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano
risorse  finanziarie  o  concedono  l'utilizzo  di  beni  immobili  o
strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo  settore  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  statutarie  di   interesse   generale,
dispongono i controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera
e) del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da  parte
dei beneficiari. 
  5. Le reti associative di cui all'articolo  41,  comma  2  iscritte
nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo  settore
e gli enti accreditati come Centri di servizio  per  il  volontariato
previsti dall'articolo 61, appositamente  autorizzati  dal  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere  attivita'  di
controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) nei confronti dei
rispettivi aderenti. 
  6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma  5,  le
reti  associative  nazionali  ed  i  Centri  di   servizio   per   il
volontariato devono risultare in possesso  dei  requisiti  tecnici  e
professionali stabiliti con il decreto di cui all'articolo  96,  tali
da garantire un efficace espletamento delle attivita'  di  controllo.
L'autorizzazione   e'   rilasciata   entro novanta    giorni    dalla
presentazione dell'istanza e mantiene validita'  fino  alla  avvenuta
cancellazione  della  rete  associativa  dall'apposita  sezione   del
Registro unico nazionale del Terzo settore,  ai  sensi  dell'articolo
41, o alla revoca dell'accreditamento del CSV, ai sensi dell'articolo
66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui al comma  5,
disposta in caso di accertata inidoneita' della  rete  associativa  o
del Centro di servizio ad assolvere  efficacemente  le  attivita'  di
controllo nei confronti dei  propri  aderenti.  Decorso  il  predetto
termine di novanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata. 
  7.  L'attivita'  di  controllo  espletata  dalle  reti  associative
nazionali e dai Centri di servizio per il volontariato autorizzati ai
sensi  del  presente  articolo  e'  sottoposta  alla  vigilanza   del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 
          Note all'art. 93: 
              - Si riporta l'art. 15 del citato  decreto  legislativo
          n. 106 del 2016: 
              «Art. 15 (Disposizioni transitorie). - 1.  In  caso  di
          mancata costituzione degli organi  si  applicano  l'art.  8
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, e quanto al Collegio dei
          revisori dei conti l'art. 19  del  decreto  legislativo  30
          giugno 2011, n. 123. In  caso  di  loro  impossibilita'  di
          funzionamento si applicano le disposizioni di cui  all'art.
          11, commi 3 e 4. Gli organi degli Istituti in  carica  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
          prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi. 
              2. Il Comitato istituito, in  attuazione  dell'art.  1,
          comma 566, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  dal
          decreto  ministeriale  6  maggio  2008,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262  dell'8
          novembre  2008,  e'  prorogato  fino  all'insediamento  del
          Comitato di cui all'art. 13.».