(Allegato-art. 92)
                              Art. 92. 
 
 
                     Clausole speciali per CNEL 
 
    1.   Il   CNEL   continua   a   corrispondere   l'indennita'   di
amministrazione di cui all'art. 67 del CCNL  14  febbraio  2001,  nei
valori e secondo le discipline previgenti. 
    2. In materia di trattamento economico, il CNEL continua  inoltre
ad applicare le seguenti ulteriori discipline: 
      a) art. 71, comma 2, terzo alinea  del  CCNL  del  14  febbraio
2001, finalizzato all'incremento delle risorse di  cui  all'art.  76,
comma 4; 
      b) art. 5, comma 2 del CCNL del 4  dicembre  2001,  finalizzato
all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4; 
      c) art. 39, comma 2, lettera b) del CCNL del  18  luglio  2006,
finalizzato all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4; 
      d) art. 35, comma 3 del CCNL del 18 luglio 2006; 
      e) art. 14, comma 3 del CCNL del 18 novembre 2008. 
    3. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il Fondo di cui all'art.  76,
comma 3 e' incrementato di un  importo  pari  allo  0,67%  del  monte
salari dell'anno 2015.