Art. 92. Clausole speciali per CNEL 1. Il CNEL continua a corrispondere l'indennita' di amministrazione di cui all'art. 67 del CCNL 14 febbraio 2001, nei valori e secondo le discipline previgenti. 2. In materia di trattamento economico, il CNEL continua inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline: a) art. 71, comma 2, terzo alinea del CCNL del 14 febbraio 2001, finalizzato all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4; b) art. 5, comma 2 del CCNL del 4 dicembre 2001, finalizzato all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4; c) art. 39, comma 2, lettera b) del CCNL del 18 luglio 2006, finalizzato all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4; d) art. 35, comma 3 del CCNL del 18 luglio 2006; e) art. 14, comma 3 del CCNL del 18 novembre 2008. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il Fondo di cui all'art. 76, comma 3 e' incrementato di un importo pari allo 0,67% del monte salari dell'anno 2015.