Art. 93. Retribuzione di risultato e relativa differenziazione 1. Le aziende ed enti definiscono, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, lett c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), i criteri per la determinazione e per l'erogazione della retribuzione di risultato correlata alla performance organizzativa e individuale tenendo presente quanto previsto nel presente articolo. 2. La retribuzione di risultato e', in via principale, correlata all'incarico svolto e alla preventiva definizione, da parte delle Aziende ed Enti degli obiettivi e dei livelli di prestazione annuali da assegnare nell'ambito del ciclo della performance di cui all'art. 4 e all' art. 15 e seguenti del decreto legislativo n. 150/2009, nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo decreto nonche' delle disposizioni regionali in materia. 3. Gli obiettivi e i livelli di prestazione, preventivamente illustrati dal dirigente responsabile dell'articolazione aziendale a tutti i dirigenti dell'unita' operativa, sono assegnati formalmente a ciascuno di essi anche secondo la tipologia degli incarichi agli stessi conferiti. 4. La retribuzione di risultato e' attribuita in modo differenziato sulla base dei livelli di raggiungimento dei risultati prestazionali e di gestione conseguiti in coerenza dei suddetti obiettivi, secondo le risultanze positive dei sistemi di valutazione adottati in conformita' a quanto previsto nel Capo VIII di cui al Titolo III intitolato «Verifica e valutazione dei dirigenti». 5. E' confermato quanto previsto dall'art. 65, comma 3, ultimo periodo del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996, I biennio economico (La produttivita' per i dirigenti medici e veterinari di I e II livello del servizio sanitario nazionale) per l'Area IV e l'art. 62, comma 3, ultimo periodo del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996, I biennio economico (La produttivita' per i dirigenti del Servizio sanitario nazionale) per l'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, fermo restando che le norme previgenti sull'orario di lavoro ivi richiamate devono ritenersi disapplicate e sostituite da quelle del nuovo C.C.N.L.. 6. La quota delle risorse del «fondo per la retribuzione di risultato» destinate a remunerare la performance organizzativa e quella individuale e' determinata ai sensi dell'art. 95, comma 10, (Fondo per la retribuzione di risultato). 7. Ai dirigenti che conseguano le valutazioni piu' elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'azienda o ente, e' attribuita una maggiorazione della retribuzione di risultato che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al dirigente valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi. 8. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera c (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), non potra' comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite della retribuzione di risultato attribuita ai dirigenti valutati positivamente ai sensi del comma 1. 9. La contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera c (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), definisce altresi', preventivamente, una limitata quota massima di dirigenti valutati, a cui la maggiorazione di cui al comma 2 puo' essere attribuita.