(Allegato-art. 93)
                              Art. 93. 
        Retribuzione di risultato e relativa differenziazione 
 
    1. Le aziende ed enti  definiscono,  nel  rispetto  dell'art.  7,
comma 5, lett c) (Contrattazione collettiva integrativa:  soggetti  e
materie), i criteri per la determinazione e  per  l'erogazione  della
retribuzione di risultato correlata alla performance organizzativa  e
individuale tenendo presente quanto previsto nel presente articolo. 
    2. La retribuzione di risultato e', in via principale,  correlata
all'incarico svolto e alla preventiva  definizione,  da  parte  delle
Aziende ed Enti degli obiettivi e dei livelli di prestazione  annuali
da assegnare nell'ambito del ciclo della performance di cui  all'art.
4 e all' art. 15 e seguenti del decreto legislativo n. 150/2009,  nel
rispetto dei principi contenuti nel medesimo  decreto  nonche'  delle
disposizioni regionali in materia. 
    3. Gli obiettivi e  i  livelli  di  prestazione,  preventivamente
illustrati dal dirigente responsabile dell'articolazione aziendale  a
tutti i dirigenti dell'unita' operativa, sono assegnati formalmente a
ciascuno di essi anche secondo  la  tipologia  degli  incarichi  agli
stessi conferiti. 
    4.  La  retribuzione  di  risultato   e'   attribuita   in   modo
differenziato sulla base dei livelli di raggiungimento dei  risultati
prestazionali e di  gestione  conseguiti  in  coerenza  dei  suddetti
obiettivi, secondo le risultanze positive dei sistemi di  valutazione
adottati in conformita' a quanto previsto nel Capo  VIII  di  cui  al
Titolo III intitolato «Verifica e valutazione dei dirigenti». 
    5. E' confermato quanto previsto dall'art. 65,  comma  3,  ultimo
periodo del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996,  I  biennio  economico  (La
produttivita' per i dirigenti medici e veterinari di I e  II  livello
del servizio sanitario nazionale) per l'Area IV e l'art. 62, comma 3,
ultimo periodo del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996, I biennio  economico
(La produttivita' per i dirigenti del Servizio  sanitario  nazionale)
per l'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e  delle
professioni  sanitarie,  fermo  restando  che  le  norme   previgenti
sull'orario di lavoro ivi richiamate devono ritenersi disapplicate  e
sostituite da quelle del nuovo C.C.N.L.. 
    6. La quota delle risorse  del  «fondo  per  la  retribuzione  di
risultato» destinate a  remunerare  la  performance  organizzativa  e
quella individuale e' determinata ai sensi dell'art.  95,  comma  10,
(Fondo per la retribuzione di risultato). 
    7. Ai dirigenti  che  conseguano  le  valutazioni  piu'  elevate,
secondo quanto previsto dal sistema  di  valutazione  dell'azienda  o
ente, e' attribuita una maggiorazione della retribuzione di risultato
che si aggiunge alla quota di detto premio  attribuita  al  dirigente
valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi. 
    8.  La  misura  di  detta  maggiorazione,  definita  in  sede  di
contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera  c
(Contrattazione collettiva  integrativa:  soggetti  e  materie),  non
potra' comunque essere inferiore al 30% del valore  medio  pro-capite
della retribuzione di  risultato  attribuita  ai  dirigenti  valutati
positivamente ai sensi del comma 1. 
    9. La contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma  5,
lettera  c  (Contrattazione  collettiva   integrativa:   soggetti   e
materie), definisce altresi',  preventivamente,  una  limitata  quota
massima di dirigenti valutati, a cui la maggiorazione di cui al comma
2 puo' essere attribuita.