(Allegato-art. 93 bis)
                            Art. 93-bis. 
  Misure per disincentivare elevati tassi di assenza dei dirigenti 
 
    1. Nei casi in cui, in sede di analisi dei dati,  siano  rilevate
assenze  medie  che  presentino  significativi   e   non   motivabili
scostamenti rispetto a benchmark  di  settore  pubblicati  a  livello
nazionale  ovvero  siano  osservate  anomale  e  non   oggettivamente
motivabili concentrazioni di assenze, in continuita' con le  giornate
festive e di riposo settimanale e nei periodi in cui e' piu'  elevata
la domanda di servizi da  parte  dell'utenza,  sono  proposte  misure
finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento. 
    2. Nei casi in  cui,  sulla  base  di  dati  consuntivi  rilevati
nell'anno successivo, non siano stati  conseguiti  gli  obiettivi  di
miglioramento di cui al comma 1 le risorse di cui all'art. 96,  comma
4,(Fondo per la retribuzione delle condizioni  di  lavoro),  all'art.
94, comma 4, (Fondo per la retribuzione degli incarichi) ed  all'art.
95, comma 4, (Fondo per la retribuzione  di  risultato)  non  possono
essere incrementate, rispetto al  loro  ammontare  riferito  all'anno
precedente; tale limite permane anche negli anni successivi,  fino  a
quando gli obiettivi di miglioramento non siano stati  effettivamente
conseguiti. La contrattazione integrativa disciplina gli effetti  del
presente comma sulla premialita' individuale.