(CODICE CIVILE-art. 930)
                              Art. 930. 
 
                   (Premio dovuto al ritrovatore). 
 
  Il proprietario deve pagare a titolo di premio al  ritrovatore,  se
questi lo richiede, il decimo della somma o  del  prezzo  della  cosa
ritrovata. 
 
  Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio  per  il
sovrappiu' e' solo del ventesimo. 
 
  Se la cosa non ha valore  commerciale,  la  misura  del  premio  e'
fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.