Art. 94.
               Responsabilita' per danni alla persona

  1.  Il  danno  derivante  alla  persona  dall'inadempimento o dalla
inesatta   esecuzione  delle  prestazioni  che  formano  oggetto  del
pacchetto   turistico  e'  risarcibile  nei  limiti  stabiliti  delle
convenzioni  internazionali  che disciplinano la materia, di cui sono
parte  l'Italia  o  l'Unione  europea, ed, in particolare, nei limiti
previsti  dalla  convenzione  di  Varsavia  del  12  ottobre 1929 sul
trasporto  aereo  internazionale,  resa esecutiva con legge 19 maggio
1932,  n.  841,  dalla  convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul
trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806,
e  dalla  convenzione  di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa
esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi
di  responsabilita'  dell'organizzatore  e  del venditore, cosi' come
recepite nell'ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori
convenzioni,  rese  esecutive  nell'ordinamento  italiano, alle quali
aderiscono  i  Paesi  dell'Unione  europea  ovvero  la  stessa Unione
europea.
  2.  Il  diritto  al risarcimento del danno si prescrive in tre anni
dalla  data  del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo
il   termine   di   diciotto   o   dodici  mesi  per  quanto  attiene
all'inadempimento  di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto
turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
  3.  E'  nullo  ogni  accordo  che stabilisca limiti di risarcimento
inferiori a quelli di cui al comma 1.
 
          Note all'art. 94:
              -   La   legge   19   maggio   1932,  n.  841,  recante
          «Approvazione   della  Convenzione  per  l'unificazione  di
          alcune  regole  relative  al trasporto aereo internazionale
          stipulata  a  Varsavia  il  12 ottobre 1929», e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1932, n. 171.
              -  La  legge 2 marzo 1963, n. 806, recante «Ratifica ed
          esecuzione  dei  seguenti  Accordi internazionali firmati a
          Berna   il  25 febbraio  1961:  Convenzione  internazionale
          concernente  il  trasporto  di viaggiatori e di bagagli per
          ferrovia   (C.I.V.)   con   relativi  annessi;  Convenzione
          internazionale   concernente  il  trasporto  di  merci  per
          ferrovia   (C.I.M.)   con   relativi   annessi;  Protocollo
          addizionale  alle Convenzioni internazionali concernenti il
          trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.)
          e   di  merci  (C.I.M.)»,  e'  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 giugno 1963, n. 158.
              - La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, recante «Ratifica
          ed  esecuzione della convenzione internazionale relativa al
          contratto   di   viaggio  (CCV),  firmata  a  Bruxelles  il
          23 aprile  1970»,  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
          17 febbraio 1978, n. 48, S.O.
              - L'art. 2951 del codice civile e' il seguente:
              «Art.  2951  (Pescrizione in materia di spedizione e di
          trasporto). - Si prescrivono in un anno i diritti derivanti
          dal  contratto  di spedizione e dal contratto di trasporto.
          La  prescrizione  si compie con il decorso di diciotto mesi
          se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.
              Il  termine  decorre  dall'arrivo  a destinazione della
          persona  o,  in  caso  di  sinistro,  dal giorno di questo,
          ovvero  dal  giorno  in  cui  e'  avvenuta o sarebbe dovuta
          avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
              Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del
          trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di
          linea indicati dall'art. 1679.».