ART. 94 
(disciplina delle aree di salvaguardia  delle  acque  superficiali  e
               sotterranee destinate al consumo umano) 
 
   1. Su proposta delle Autorita' d'ambito, le regioni, per mantenere
e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque  superficiali
e sotterranee destinate al consumo umano, erogate  a  terzi  mediante
impianto di acquedotto che riveste carattere di  pubblico  interesse,
nonche' per la tutela dello stato delle risorse, individuano le  aree
di salvaguardia distinte  in  zone  di  tutela  assoluta  e  zone  di
rispetto, nonche', all'interno dei bacini imbriferi e delle  aree  di
ricarica della falda, le zone di protezione. 
   2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1,
le Autorita' competenti impartiscono, caso per caso, le  prescrizioni
necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa  e  per  il
controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate  al
consumo umano. 
   3.  La  zona  di   tutela   assoluta   e'   costituita   dall'area
immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso
di acque sotterranee e, ove possibile,  per  le  acque  superficiali,
deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di
captazione, deve essere adeguatamente protetta e  dev'essere  adibita
esclusivamente a opere di captazione o presa e ad  infrastrutture  di
servizio. 
   4. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di  territorio
circostante la zona di tutela assoluta  da  sottoporre  a  vincoli  e
destinazioni   d'uso   tali   da    tutelare    qualitativamente    e
quantitativamente la risorsa idrica captata e puo'  essere  suddivisa
in zona di rispetto  ristretta  e  zona  di  rispetto  allargata,  in
relazione alla tipologia dell'opera di  presa  o  captazione  e  alla
situazione locale di  vulnerabilita'  e  rischio  della  risorsa.  In
particolare, nella zona di rispetto sono vietati  l'insediamento  dei
seguenti  centri  di  pericolo  e  lo  svolgimento   delle   seguenti
attivita': 
    a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 
    b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
    c) spandimento di concimi  chimici,  fertilizzanti  o  pesticidi,
salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base  delle
indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che  tenga  conto
della natura dei suoli, delle  colture  compatibili,  delle  tecniche
agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche; 
    d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente  da
piazzali e strade; 
    e) aree cimiteriali; 
    f) apertura di cave che possono  essere  in  connessione  con  la
falda; 
    g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono  acque
destinate al consumo umano e di quelli  finalizzati  alla  variazione
dell'estrazione   ed   alla    protezione    delle    caratteristiche
quali-quantitative della risorsa idrica; 
    h) gestione di rifiuti; 
    i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche  pericolose  e
sostanze radioattive; 
    l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti; 
    n)  pascolo  e  stabulazione  di  bestiame  che  ecceda   i   170
chilogrammi per ettaro di azoto presente negli  effluenti,  al  netto
delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque  vietata  la
stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 
   5. Per gli  insediamenti  o  le  attivita'  di  cui  al  comma  4,
preesistenti, ove possibile,  e  comunque  ad  eccezione  delle  aree
cimiteriali, sono adottate le misure per il loro  allontanamento;  in
ogni caso deve essere garantita la loro  messa  in  sicurezza.  Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte  terza
del presente decreto le regioni e le province autonome  disciplinano,
all'interno  delle  zone  di  rispetto,  le  seguenti   strutture   o
attivita': 
    a) fognature; 
    b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 
    c) opere  viarie,  ferroviarie  e  in  genere  infrastrutture  di
servizio; 
    d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di
cui alla lettera c) del comma 4. 
   6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni  o  delle
province autonome della zona di rispetto ai sensi  del  comma  1,  la
medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di
captazione o di derivazione. 
   7. Le zone di  protezione  devono  essere  delimitate  secondo  le
indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la
protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare  misure
relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni  e
prescrizioni per  gli  insediamenti  civili,  produttivi,  turistici,
agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti  urbanistici
comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore. 
   8. Ai fini della protezione  delle  acque  sotterranee,  anche  di
quelle non ancora  utilizzate  per  l'uso  umano,  le  regioni  e  le
province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle  zone
di protezione, le seguenti aree: 
    a) aree di ricarica della falda; 
    b) emergenze naturali ed artificiali della falda; 
    c) zone di riserva.