Art. 94.
                  Obblighi dei lavoratori autonomi

  1.  I  lavoratori  autonomi che esercitano la propria attivita' nei
cantieri,  fermo  restando  gli  obblighi  di cui al presente decreto
legislativo,  si  adeguano  alle indicazioni fornite dal coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.