(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 94)
                              Art. 94. 
               Annotazioni nei ruoli o negli schedari 

 
  Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di rimborso  e
dalla comunicazione del provvedimento  adottato  i  relativi  estremi
devono essere  annotati  dall'esattore  nel  ruolo  a  margine  delle
partite cui si riferiscono ovvero nello schedario  dei  contribuenti,
qualora ne sia stata autorizzata la tenuta.