Art. 94. 
             Consigli di corsi di laurea e di indirizzo 
 
  Nelle facolta' comprendenti piu' corsi o indirizzi  di  laurea,  in
corrispondenza dei predetti  corsi  e  indirizzi,  sono  istituiti  i
consigli di corso di laurea e di indirizzo,  di  laurea  di  cui,  al
decreto-legge 1° ottobre 1973 n. 580, convertito con modifiche, dalla
legge 30 novembre 1973 n. 766. 
  Il consiglio di corso di laurea, o di indirizzo di laurea: 
    1) coordina le attivita' di  insegnamento  e  di  studio  per  il
conseguimento della laurea e dei diplomi previsti nello statuto; 
    2) esamina e approva i piani di studio che gli studenti  svolgono
per il conseguimento della laurea o del diploma; 
    3) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche  statutarie
attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo o  ai  corsi  di  diploma
interessati. 
    4) propone al consiglio di facolta' l'attivazione di insegnamenti
previsti dallo statuto; 
    5) propone eventualmente d'intesa con gli altri consigli di corso
di laurea  e  di  indirizzo  di  laurea  afferenti  agli  organi  dei
dipartimenti, l'impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale
non docente dei dipartimenti stessi  al  fine  di  organizzare  nella
maniera  piu'  efficace  le  attivita'  di  insegnamento  e  di  loro
coordinamento con le attivita' di ricerca; 
    6) adotta nuove modalita' didattiche anche mediante l'impiego  di
docenti per corsi  d'insegnamento  diversi  da  quelli  di  cui  sono
titolari, secondo le disposizioni del presente decreto. 
  Il consiglio di corso di laurea o di  indirizzo  e'  costituito  da
tutti i professori di ruolo  afferenti  al  corso  o  indirizzo,  ivi
compresi  i  professori  a  contratto,  da  una  rappresentanza   dei
ricercatori  e  degli  assistenti  del  ruolo  ad  esaurimento,   non
superiore  ad  un  quinto  dei  docenti,  da  un  rappresentante  del
personale non  docente  e  da  una  rappresentanza  di  tre  studenti
elevabile a cinque, qualora gli studenti iscritti al  corso  superino
il numero di duemila.  La  partecipazione  delle  diverse  componenti
avviene nei limiti delle disposizioni che seguono. 
  Ogni consiglio di corso di laurea o di  indirizzo  elegge  nel  suo
seno, tra i professori ordinari del corso  medesimo,  un  presidente.
L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione  e  a
maggioranza relativa nelle  convocazioni  successive.  Il  presidente
sovrintende e coordina le attivita' del rispettivo corso o indirizzo. 
Dura in carica tre anni accademici. 
  Gli atti dei consigli di  corso  di  laurea  o  di  indirizzo  sono
pubblici. 
  Partecipano altresi' al consiglio di corso di laurea  e  indirizzo,
fino alla cessazione  degli  incarichi  di  insegnamento,  tutti  gli
incaricati stabilizzati nonche' i rappresentanti degli incaricati non
stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le  modalita'  e  le
percentuali previste dall'art. 9 del decreto-legge 1°  ottobre  1973,
n. 580, convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
novembre 1973, n. 766. 
  I professori associati partecipano alle deliberazioni (lei consigli
di corso di laurea o di indirizzo per tutte le questioni ad eccezione
di quelle relative alla destinazione dei posti di ruolo di professore
ordinario ed alle persone dei professori ordinari. 
  I rappresentanti dei  ricercatori  universitari  e  degli  studenti
partecipano a tutte le sedute dei consigli di corso di  laurea  o  di
indirizzo, ad eccezione di quelle relative a questioni concernenti la
destinazione dei posti di ruolo e le persone dei professori  ordinari
ed associati e, qualora esistano, dei professori incaricati  e  degli
assistenti ordinari. 
  I rappresentanti di cui al precedente comma durano  in  carica  due
anni.