Art. 94 
                 Riporto o rimborso delle eccedenze 
 
  1.  Se  l'ammontare  complessivo  dei  crediti  di  imposta,  delle
ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui  ai  precedenti
articoli e' superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha
diritto, a  sua  scelta,  di  computare  l'eccedenza  in  diminuzione
dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne
il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.