Art. 94 (Ingresso in istituti penitenziari) 1. Il pubblico ufficiale preposto a un istituto penitenziario non puo' ricevere ne' ritenervi alcuno se non in forza di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Nondimeno, se si presenta nell'istituto una persona che dichiari di avere commesso un reato per il quale e' obbligatorio l'arresto in flagranza, vi deve essere trattenuto a norma dell'articolo 349 del codice ad opera degli appartenenti al personale di custodia che abbiano qualita' di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, i quali redigono verbale e ne danno immediata notizia all'autorita' giudiziaria competente. 3. Allo stesso modo si procede nei confronti di un latitante che si sia sottratto alla esecuzione della custodia cautelare, di un evaso o di un condannato in via definitiva che non sia in grado di produrre copia dell'ordine di esecuzione.