(Norme-art. 94)
                               Art. 94 
                 (Ingresso in istituti penitenziari) 
  1. Il pubblico ufficiale preposto a un istituto  penitenziario  non
puo'  ricevere  ne'  ritenervi  alcuno  se  non  in   forza   di   un
provvedimento dell'autorita' giudiziaria o di un avviso  di  consegna
da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria. 
  2. Nondimeno, se si presenta nell'istituto una persona che dichiari
di avere commesso un reato per il quale e' obbligatorio l'arresto  in
flagranza, vi deve essere trattenuto a norma  dell'articolo  349  del
codice ad opera degli  appartenenti  al  personale  di  custodia  che
abbiano qualita' di ufficiale o di agente di polizia  giudiziaria,  i
quali redigono verbale e ne  danno  immediata  notizia  all'autorita'
giudiziaria competente. 
  3. Allo stesso modo si procede nei confronti di un latitante che si
sia sottratto alla esecuzione della custodia cautelare, di un evaso o
di un condannato in via definitiva che non sia in grado  di  produrre
copia dell'ordine di esecuzione.