(Regolamento di polizia mortuaria- art. 94)
                              Art. 94. 
  1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture  private  debbono
essere approvati dal sindaco su  conforme  parere  della  commissione
edilizia e del coordinatore sanitario della unita'  sanitaria  locale
competente. 
  2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il  numero
di salme che possono essere accolte nel sepolcro. 
  3. Le sepolture private non debbono avere il  diretto  accesso  con
l'esterno del cimitero.