Art. 94. Piano di utilizzazione degli edifici scolastici e uso delle attrezzature 1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge quadro sull'edilizia scolastica e al fine di assicurare prioritariamente la piena e razionale utilizzazione di tutti gli edifici scolastici, anche mediante l'assegnazione in uso di parte di essi a scuole di tipo diverso da quello per il quale l'ente proprietario ha l'obbligo della fornitura dei locali, il provveditore agli studi, d'intesa con gli enti locali competenti e sentito il consiglio scolastico provinciale, definisce annualmente un piano di utilizzazione di tutti gli edifici e locali scolastici disponibili, tenuto conto delle esigenze connesse con la consistenza della popolazione scolastica, anche nel quinquennio successivo, con la formazione delle classi e con lo svolgimento delle specifiche attivita' didattiche di ciascun tipo di scuola. 2. Il piano di utilizzazione e' comunicato alla regione. 3. I rapporti tra ente obbligato ed ente proprietario dei locali da utilizzare, qualora si tratti di enti diversi, sono regolati da apposita convenzione, che puo' prevedere anche l'assegnazione in uso gratuito. 4. L'approvazione della convenzione comporta l'obbligo dei soggetti in essa indicati di darvi esecuzione nei tempi e con le modalita' stabilite. 5. Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attivita' didattiche durante l'orario scolastico, sempreche' non si pregiudichino le normali attivita' della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e dell'organizzazione dei servizi necessari.