Art. 94 
 
 
       Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, 
                     compensazione e regolamento 
 
  1. Non sono pregiudicati il funzionamento ne' le regole dei sistemi
di  pagamento  o  di  regolamento  titoli  disciplinati  dal  decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o, relativamente ad  altri  Stati
membri, dei sistemi designati  dai  rispettivi  atti  di  recepimento
della direttiva 98/26/CE, nel caso in cui: 
    a) e' disposta la cessione solo di una parte delle attivita', dei
diritti o delle passivita' di un ente sottoposto a risoluzione; o 
    b) sono esercitati i poteri accessori di cui all'articolo 61  per
eliminare o modificare le clausole di  un  contratto  di  cui  l'ente
soggetto a risoluzione e' parte o per sostituire una controparte. 
  2. La cessione, l'eliminazione o la modifica di cui al comma 1  non
comporta  la  revoca  di  un  ordine  di  trasferimento   in   deroga
all'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, ne' la
modifica o  l'inefficacia  degli  ordini  di  trasferimento  e  della
compensazione a norma degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 12
aprile  2001,  n.  210,  l'uso  di  fondi,  titoli  o   facilitazioni
creditizie a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 12  aprile
2001, n. 210, o la  tutela  dei  titoli  dati  in  garanzia  a  norma
dell'articolo 8 del medesimo decreto. 
 
          Note all'art. 94: 
              - Per il riferimento al testo del  decreto  legislativo
          n. 210 del 2001, vedasi nelle Note all'art. 65. 
              - La direttiva 98/26/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del  19  maggio  1998  concernente  il  carattere
          definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento  e  nei
          sistemi di regolamento titoli" e' pubblicata nella GU L 166
          dell' 11.6.1998. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 2, 4, 5  e
          8 del citato decreto legislativo n. 210 del 2001: 
              "Art. 2 (Definitivita' degli ordini di trasferimento  e
          della compensazione). - 1. Gli ordini di trasferimento,  la
          compensazione e i  conseguenti  pagamenti  e  trasferimenti
          sono vincolanti tra i partecipanti a un sistema, e nel caso
          di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti  di
          un partecipante sono  opponibili  ai  terzi,  compresi  gli
          organi preposti alla procedura medesima, se gli  ordini  di
          trasferimento: 
              a) sono stati immessi nel sistema prima del momento  di
          apertura della procedura d'insolvenza; 
              b) sono stati immessi nel  sistema  successivamente  al
          momento  di  apertura  della  procedura   d'insolvenza   ed
          eseguiti  il  giorno  lavorativo   dell'apertura,   qualora
          l'operatore   del   sistema   provi    che    al    momento
          dell'immissione non era a  conoscenza  dell'apertura  della
          procedura di insolvenza, ne' avrebbe dovuto  esserlo.  Cio'
          vale  anche  in  caso  di  apertura  di  una  procedura  di
          insolvenza nei confronti di  un  partecipante,  al  sistema
          interessato o a un sistema interoperabile, o nei  confronti
          dell'operatore del sistema di un sistema interoperabile che
          non sia un partecipante. 
              2. I sistemi italiani stabiliscono nelle proprie regole
          il momento in cui un ordine di trasferimento e' immesso nel
          sistema medesimo. Nel caso dei sistemi interoperabili, tale
          momento e' stabilito in  modo  tale  da  assicurare,  nella
          misura del possibile,  il  coordinamento  a  tale  riguardo
          delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati.
          Salvo se espressamente previsto dalle  regole  di  tutti  i
          sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole
          interne di un sistema sul momento di  immissione  non  sono
          influenzate dalle regole interne di altri sistemi  con  cui
          e' interoperabile. La Banca d'Italia e la  Consob,  secondo
          le rispettive  competenze,  impartiscono  prescrizioni  per
          l'attuazione del presente comma. 
              3. Nessuna azione, compresa quella  di  nullita',  puo'
          pregiudicare nei confronti  del  sistema  la  definitivita'
          degli ordini di trasferimento, della  compensazione  e  dei
          conseguenti pagamenti e trasferimenti di cui al comma 1. 
              4. L'apertura di una procedura  di  insolvenza  non  ha
          effetto  retroattivo  sui  diritti  e  sugli  obblighi  dei
          partecipanti connessi  con  la  loro  partecipazione  a  un
          sistema,  sorti  prima  del  momento  di   apertura   della
          procedura stessa. Cio' si applica, tra l'altro, per  quanto
          riguarda i diritti e gli obblighi di un partecipante ad  un
          sistema interoperabile o di  un  operatore  di  un  sistema
          interoperabile che non sia un partecipante." 
              "Art. 4 (Decorrenza dell'irrevocabilita' degli ordini).
          - 1. Un ordine di trasferimento non  puo'  essere  revocato
          dopo lo scadere del  termine  stabilito  dalle  regole  che
          disciplinano i  sistemi  italiani.  Nel  caso  dei  sistemi
          interoperabili,  ogni  sistema  italiano  stabilisce  nelle
          proprie regole il  momento  dell'irrevocabilita',  in  modo
          tale  da  assicurare,  nella  misura  del   possibile,   il
          coordinamento a tale  riguardo  delle  regole  di  tutti  i
          sistemi interoperabili interessati. Salvo se  espressamente
          previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte  dei
          sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul
          momento dell'irrevocabilita'  non  sono  influenzate  dalle
          regole interne di altri sistemi con cui e' interoperabile." 
              "Art. 5 (Adempimento degli obblighi nei  confronti  del
          sistema). - 1. A seguito dell'apertura della  procedura  di
          insolvenza  nei  confronti  di  un  partecipante  o  di  un
          operatore  del  sistema  di  un   sistema   interoperabile,
          l'agente di regolamento puo'  utilizzare,  in  nome  e  per
          conto del soggetto insolvente, ai fini dell'adempimento dei
          suoi obblighi connessi con la partecipazione al sistema o a
          un sistema interoperabile sorti prima  dell'apertura  della
          procedura di insolvenza: 
              a) i fondi e gli strumenti finanziari  disponibili  sul
          conto di regolamento del soggetto insolvente; 
              b) linee  di  credito  aperte  a  favore  del  soggetto
          insolvente a fronte di una garanzia in essere e destinate a
          soddisfare gli obblighi di tale soggetto verso il  sistema;
          a tale garanzia si applicano le previsioni di cui  all'art.
          8. 
              2. Gli atti di  cui  al  comma  1  sono  soggetti  alle
          previsioni dell'art. 2." 
              "Art. 8 (Realizzazione della garanzia  nella  procedura
          di insolvenza). -  1.  Nel  caso  in  cui  sia  aperta  una
          procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante al
          sistema in questione o a qualsiasi sistema  interoperabile,
          o di un operatore del sistema di un sistema  interoperabile
          che non sia un partecipante,  o  di  un  intermediario  per
          conto  del  quale  un   partecipante   esegue   ordini   di
          trasferimento ai sensi dell'art. 6, o di una controparte di
          banche centrali, o di qualsiasi terzo che abbia fornito  la
          garanzia, le  garanzie  costituite  prima  del  momento  di
          apertura  della  procedura  di  insolvenza  per  i  crediti
          derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'art.  2  o
          effettuate con banche centrali possono essere realizzate ad
          esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti. 
              2. 
              3. 
              4. 
              5. 
              6. Nessuna azione, compresa l'azione di nullita',  puo'
          pregiudicare nei confronti dell'operatore  del  sistema  la
          realizzazione della garanzia di cui al comma 1. 
              7.".