Art. 94 
 
 
             (Principi generali in materia di selezione) 
 
  1. Gli appalti sono aggiudicati sulla  base  di  criteri  stabiliti
conformemente  agli  articoli  da  95  a  97,  previa  verifica,   in
applicazione degli  articoli  da  80  a  83,  della  sussistenza  dei
seguenti presupposti: 
  a) l'offerta e' conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri
indicati nel bando di  gara  o  nell'invito  a  confermare  interesse
nonche'  nei  documenti  di  gara,  tenuto  conto,   se   del   caso,
dell'articolo 95, comma 14; 
  b) l'offerta proviene da un offerente che non e' escluso  ai  sensi
dell'articolo 80 e  che  soddisfa  i  criteri  di  selezione  fissati
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83  e,  se
del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo
91. 
  2.  La  stazione  appaltante  puo'  decidere  di  non   aggiudicare
l'appalto all'offerente che ha  presentato  l'offerta  economicamente
piu' vantaggiosa, se ha accertato  che  l'offerta  non  soddisfa  gli
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.