Art. 94 
 
 
            Disposizioni in materia di controlli fiscali 
 
  1. Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  titolo  X
l'Amministrazione finanziaria  esercita  autonomamente  attivita'  di
controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli  8,
9, 13, 15, 23, 24 nonche' al possesso  dei  requisiti  richiesti  per
fruire delle agevolazioni fiscali previste per  i  soggetti  iscritti
nel Registro unico nazionale del Terzo settore  di  cui  all'articolo
45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli articoli 32 e 33
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
e dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 e, in presenza di violazioni,  disconosce  la
spettanza  del  regime  fiscale  applicabile  all'ente   in   ragione
dell'iscrizione nel  Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore.
L'ufficio che procede alle attivita' di  controllo  ha  l'obbligo,  a
pena di nullita' del  relativo  atto  di  accertamento,  di  invitare
l'ente a comparire per fornire  dati  e  notizie  rilevanti  ai  fini
dell'accertamento. L'ufficio del Registro unico nazionale  del  Terzo
settore  trasmette  all'Amministrazione  finanziaria  gli  esiti  dei
controlli  di  competenza,  ai  fini  dell'eventuale  assunzione  dei
conseguenti provvedimenti. 
  2.  L'Amministrazione  finanziaria,  a  seguito  dell'attivita'  di
controllo, trasmette all'ufficio del  Registro  unico  nazionale  del
Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito
all'eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45
ove ne ricorrano i presupposti. 
  3. Resta fermo il  controllo  eseguito  dall'ufficio  del  Registro
Unico  nazionale  del  Terzo   settore   ai   fini   dell'iscrizione,
aggiornamento e cancellazione degli enti nel Registro medesimo. 
  4. Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni  di
cui all'articolo 30  del  decreto-legge  29  novembre  2008  n.  185,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2  e
comunque tali enti non sono tenuti alla  presentazione  dell'apposito
modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30. 
 
          Note all'art. 94: 
              - Si riportano gli art. 32 e 33 del citato decreto  del
          Presidente del Repubblica n. 600 del 1973: 
              «Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei
          loro compiti gli uffici delle imposte possono: 
                1) procedere all'esecuzione di accessi,  ispezioni  e
          verifiche a norma del successivo art. 33; 
                2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo,  a
          comparire di persona o  per  mezzo  di  rappresentanti  per
          fornire dati e notizie rilevanti ai fini  dell'accertamento
          nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
          operazioni, i cui dati, notizie  e  documenti  siano  stati
          acquisiti a norma del numero 7), ovvero  rilevati  a  norma
          dell'art. 33, secondo e terzo comma, o acquisiti  ai  sensi
          dell'art. 18, comma 3, lettera b), del decreto  legislativo
          26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed  elementi  attinenti  ai
          rapporti  ed   alle   operazioni   acquisiti   e   rilevati
          rispettivamente a norma  del  numero  7)  e  dell'art.  33,
          secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi  dell'art.  18,
          comma 3, lettera b), del  decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, sono posti a base delle  rettifiche  e  degli
          accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se  il
          contribuente non dimostra che ne ha  tenuto  conto  per  la
          determinazione del reddito soggetto ad imposta  o  che  non
          hanno rilevanza allo stesso fine;  alle  stesse  condizioni
          sono  altresi'  posti  come  ricavi  a  base  delle  stesse
          rettifiche ed  accertamenti,  se  il  contribuente  non  ne
          indica il soggetto beneficiario e sempreche' non  risultino
          dalle scritture contabili, i  prelevamenti  o  gli  importi
          riscossi nell'ambito dei predetti  rapporti  od  operazioni
          per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque,
          a euro 5.000 mensili. Le  richieste  fatte  e  le  risposte
          ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal
          contribuente o dal suo  rappresentante;  in  mancanza  deve
          essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione.  Il
          contribuente ha diritto ad avere copia del verbale; 
                3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo,  a
          esibire o trasmettere atti e documenti  rilevanti  ai  fini
          dell'accertamento nei loro confronti, compresi i  documenti
          di cui al successivo art. 34. Ai  soggetti  obbligati  alla
          tenuta di scritture contabili secondo le  disposizioni  del
          Titolo III puo' essere  richiesta  anche  l'esibizione  dei
          bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti  dalle
          disposizioni  tributarie.  L'ufficio  puo'  estrarne  copia
          ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un  periodo
          non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non
          possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso; 
                4) inviare ai  contribuenti  questionari  relativi  a
          dati e notizie di carattere  specifico  rilevanti  ai  fini
          dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei  confronti
          di altri contribuenti  con  i  quali  abbiano  intrattenuto
          rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; 
                5) richiedere agli  organi  ed  alle  Amministrazioni
          dello  Stato,  agli  enti  pubblici  non  economici,   alle
          societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed  enti
          che effettuano istituzionalmente  riscossioni  e  pagamenti
          per conto di terzi la  comunicazione,  anche  in  deroga  a
          contrarie   disposizioni    legislative,    statutarie    o
          regolamentari,  di  dati  e  notizie  relativi  a  soggetti
          indicati singolarmente o per categorie.  Alle  societa'  ed
          enti di assicurazione, per quanto riguarda i  rapporti  con
          gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
          e  notizie  attinenti  esclusivamente   alla   durata   del
          contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
          individuazione del soggetto  tenuto  a  corrisponderlo.  Le
          informazioni  sulla  categoria  devono  essere  fornite,  a
          seconda della richiesta, cumulativamente  o  specificamente
          per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione  non
          si  applica  all'Istituto  centrale  di  statistica,   agli
          ispettorati del lavoro per quanto riguarda  le  rilevazioni
          loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n.  7),
          alle banche, alla  societa'  Poste  italiane  Spa,  per  le
          attivita' finanziarie e creditizie, alle societa'  ed  enti
          di  assicurazione  per  le   attivita'   finanziarie   agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie; 
                6) richiedere copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti depositati presso  i  notai,  i  procuratori  del
          registro, i conservatori dei  registri  immobiliari  e  gli
          altri pubblici ufficiali. Le  copie  e  gli  estratti,  con
          l'attestazione di conformita' all'originale, devono  essere
          rilasciate gratuitamente; 
                6-bis)   richiedere,   previa   autorizzazione    del
          direttore  centrale  dell'accertamento  dell'Agenzia  delle
          entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
          il  Corpo  della  guardia  di   finanza,   del   comandante
          regionale,  ai   soggetti   sottoposti   ad   accertamento,
          ispezione o  verifica  il  rilascio  di  una  dichiarazione
          contenente l'indicazione della natura, del numero  e  degli
          estremi identificativi dei  rapporti  intrattenuti  con  le
          banche, la societa' Poste italiane  Spa,  gli  intermediari
          finanziari, le imprese di investimento,  gli  organismi  di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  le  societa'  di
          gestione del risparmio e le societa' fiduciarie,  nazionali
          o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di  cinque
          anni dalla data della richiesta. Il  richiedente  e  coloro
          che vengono in possesso dei dati raccolti  devono  assumere
          direttamente le cautele necessarie  alla  riservatezza  dei
          dati acquisiti; 
                7) richiedere, previa  autorizzazione  del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di finanza, del  comandante  regionale,  alle
          banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le  attivita'
          finanziarie  e  creditizie,  alle  societa'  ed   enti   di
          assicurazione   per   le   attivita'   finanziarie,    agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a  qualsiasi
          rapporto  intrattenuto  od   operazione   effettuata,   ivi
          compresi i servizi prestati, con i  loro  clienti,  nonche'
          alle  garanzie  prestate  da  terzi   o   dagli   operatori
          finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
          i quali gli stessi operatori finanziari abbiano  effettuato
          le suddette operazioni e servizi  o  con  i  quali  abbiano
          intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle  societa'
          fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
          quelle iscritte nella sezione  speciale  dell'albo  di  cui
          all'art. 20 del testo unico delle disposizioni  in  materia
          di  intermediazione  finanziaria,   di   cui   al   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
          tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
          di comunicare le generalita' dei  soggetti  per  conto  dei
          quali esse hanno detenuto o amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente  individuati.  La  richiesta  deve   essere
          indirizzata al  responsabile  della  struttura  accentrata,
          ovvero  al   responsabile   della   sede   o   dell'ufficio
          destinatario che  ne  da'  notizia  immediata  al  soggetto
          interessato; la relativa risposta deve  essere  inviata  al
          titolare dell'ufficio procedente; 
                7-bis)  richiedere,  con  modalita'   stabilite   con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  d'intesa  con
          l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole  europee
          e internazionali  in  materia  di  vigilanza  e,  comunque,
          previa    autorizzazione     del     direttore     centrale
          dell'accertamento  dell'Agenzia   delle   entrate   o   del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di  finanza,  del  comandante  regionale,  ad
          autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e  informazioni
          di natura creditizia, finanziaria e assicurativa,  relativi
          alle attivita' di controllo e  di  vigilanza  svolte  dagli
          stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge; 
                8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
          notizie e documenti relativi  ad  attivita'  svolte  in  un
          determinato   periodo   d'imposta,   rilevanti   ai    fini
          dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
          e prestatori di lavoro autonomo; 
                8-bis) invitare ogni  altro  soggetto  ad  esibire  o
          trasmettere, anche in copia fotostatica, atti  o  documenti
          fiscalmente  rilevanti   concernenti   specifici   rapporti
          intrattenuti con il contribuente e a fornire i  chiarimenti
          relativi; 
                8-ter) richiedere agli amministratori  di  condominio
          negli edifici  dati,  notizie  e  documenti  relativi  alla
          gestione condominiale. 
              Gli inviti e le richieste di cui al  presente  articolo
          devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla  data
          di notifica decorre il  termine  fissato  dall'ufficio  per
          l'adempimento, che non puo' essere inferiore  a  15  giorni
          ovvero per il caso di cui al n.  7)  a  trenta  giorni.  Il
          termine puo' essere  prorogato  per  un  periodo  di  venti
          giorni   su   istanza   dell'operatore   finanziario,   per
          giustificati motivi, dal competente  direttore  centrale  o
          direttore regionale per l'Agenzia  delle  entrate,  ovvero,
          per il Corpo  della  guardia  di  finanza,  dal  comandante
          regionale. 
              Le richieste di cui al primo comma, numero 7),  nonche'
          le relative risposte,  anche  se  negative,  devono  essere
          effettuate   esclusivamente   in   via   telematica.    Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite le  disposizioni  attuative  e  le  modalita'  di
          trasmissione delle richieste, delle risposte,  nonche'  dei
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
          indicati nel citato numero 7). 
              Le notizie  ed  i  dati  non  addotti  e  gli  atti,  i
          documenti,  i  libri  ed  i  registri  non  esibiti  o  non
          trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non  possono
          essere presi in considerazione a favore  del  contribuente,
          ai  fini  dell'accertamento  in   sede   amministrativa   e
          contenziosa.  Di   cio'   l'ufficio   deve   informare   il
          contribuente contestualmente alla richiesta. 
              Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo  comma
          non operano nei confronti del contribuente che depositi  in
          allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo  grado
          in sede contenziosa le notizie,  i  dati,  i  documenti,  i
          libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
          non aver potuto adempiere alle richieste degli  uffici  per
          causa a lui non imputabile.». 
              «Art.  33  (Accessi,  ispezioni  e  verifiche).  -  Per
          l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
          le disposizioni dell'art. 52  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              Gli uffici delle imposte  hanno  facolta'  di  disporre
          l'accesso  di   propri   impiegati   muniti   di   apposita
          autorizzazione presso le pubbliche  amministrazioni  e  gli
          enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di  rilevare
          direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso  gli
          operatori finanziari di cui al  n.  7)  dell'art.  32  allo
          scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati,
          notizie  e  documenti,  relativi  ai   rapporti   ed   alle
          operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7)  dello
          stesso art. 32, non trasmessi  entro  il  termine  previsto
          nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
          direttamente la completezza o  l'esattezza  delle  risposte
          allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che  le  pongano
          in dubbio. 
              La Guardia di finanza  coopera  con  gli  uffici  delle
          imposte per l'acquisizione e il reperimento degli  elementi
          utili ai  fini  dell'accertamento  dei  redditi  e  per  la
          repressione delle  violazioni  delle  leggi  sulle  imposte
          dirette procedendo di propria  iniziativa  o  su  richiesta
          degli uffici secondo le norme e  con  le  facolta'  di  cui
          all'art. 32 e al precedente  comma.  Essa  inoltre,  previa
          autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo'  essere
          concessa  anche  in  deroga  all'art.  329  del  codice  di
          procedura penale utilizza e  trasmette  agli  uffici  delle
          imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
          riferiti  ed  ottenuti  dalle  altre  Forze   di   polizia,
          nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. 
              Ai fini del necessario coordinamento dell'azione  della
          Guardia di finanza  con  quella  degli  uffici  finanziari,
          saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui  si
          debba procedere ad indagini sistematiche, tra la  direzione
          generale delle imposte dirette e il comando generale  della
          Guardia   di   finanza   e,   nell'ambito   delle   singole
          circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
          e i comandi territoriali. 
              Gli uffici finanziari e  i  comandi  della  Guardia  di
          finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si  devono
          dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni  e
          verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve  la
          comunicazione puo' richiedere all'organo che sta  eseguendo
          l'ispezione  o  la  verifica  l'esecuzione   di   specifici
          controlli e l'acquisizione di  specifici  elementi  e  deve
          trasmettere i risultati dei  controlli  eventualmente  gia'
          eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
          ai fini dell'accertamento. Al  termine  delle  ispezioni  e
          delle verifiche l'ufficio o il comando che li  ha  eseguiti
          deve  comunicare  gli  elementi   acquisiti   agli   organi
          richiedenti. 
              Gli accessi presso gli operatori finanziari di  cui  al
          n. 7) dell'art. 32, di cui al secondo comma, devono  essere
          eseguiti,  previa  autorizzazione,  per   l'Agenzia   delle
          entrate, del Direttore  centrale  dell'accertamento  o  del
          Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del
          Comandante  regionale,  da  funzionari  con  qualifica  non
          inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali
          della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano,
          e devono avvenire in orari diversi da quelli  di  sportello
          aperto al pubblico; le ispezioni e le  rilevazioni  debbono
          essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
          dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
          esse  e'  data  immediata  notizia  a  cura  del   predetto
          responsabile al soggetto interessato. Coloro  che  eseguono
          le ispezioni e le rilevazioni o  vengono  in  possesso  dei
          dati  raccolti  devono  assumere  direttamente  le  cautele
          necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. 
              Nell'art.  52  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  sono  aggiunti  i
          seguenti commi: 
              "In deroga alle  disposizioni  del  settimo  comma  gli
          impiegati che procedono all'accesso nei locali di  soggetti
          che si avvalgono di sistemi meccanografici,  elettronici  e
          simili, hanno  facolta'  di  provvedere  con  mezzi  propri
          all'elaborazione  dei  supporti  fuori  dei  locali  stessi
          qualora il contribuente non  consenta  l'utilizzazione  dei
          propri impianti e del proprio personale. 
              Se il contribuente dichiara che le scritture  contabili
          o alcune di esse si  trovano  presso  altri  soggetti  deve
          esibire un'attestazione  dei  soggetti  stessi  recante  la
          specificazione  delle  scritture  in  loro   possesso.   Se
          l'attestazione non  esibita  e  se  il  soggetto  che  l'ha
          rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto  o
          in parte le scritture  si  applicano  le  disposizioni  del
          quinto comma".». 
              -  Si  riporta  l'art.  51  del  citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: 
              «Art.  51   (Attribuzioni   e   poteri   degli   Uffici
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto).   -   Gli   Uffici
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto    controllano    le
          dichiarazioni  presentate  e  i  versamenti  eseguiti   dai
          contribuenti,   ne   rilevano   l'eventuale   omissione   e
          provvedono  all'accertamento  e  alla   riscossione   delle
          imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
          degli obblighi relativi alla fatturazione  e  registrazione
          delle operazioni e alla tenuta della contabilita'  e  degli
          altri obblighi stabiliti dal presente  decreto;  provvedono
          alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle  soprattasse
          e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
          per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
          dichiarazioni presentate e  l'individuazione  dei  soggetti
          che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati  sulla
          base di criteri selettivi fissati annualmente dal  Ministro
          delle finanze  che  tengano  anche  conto  della  capacita'
          operativa degli Uffici  stessi.  I  criteri  selettivi  per
          l'attivita' di accertamento di cui al  periodo  precedente,
          compresa quella a mezzo di studi di settore,  sono  rivolti
          prioritariamente nei confronti dei soggetti  diversi  dalle
          imprese manifatturiere che svolgono la  loro  attivita'  in
          conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90
          per cento. 
              Per l'adempimento dei loro compiti gli Uffici possono: 
                1) procedere all'esecuzione di accessi,  ispezioni  e
          verifiche ai sensi dell'art. 52; 
                2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
          professioni, indicandone il motivo, a comparire di  persona
          o  a  mezzo  di  rappresentanti  per  esibire  documenti  e
          scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in  corso
          di  scritturazione,  o  per   fornire   dati,   notizie   e
          chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti  nei  loro
          confronti  anche  relativamente   ai   rapporti   ed   alle
          operazioni, i cui dati, notizie  e  documenti  siano  stati
          acquisiti a norma del numero 7) del presente comma,  ovvero
          rilevati a norma dell'art. 52, ultimo  comma,  o  dell'art.
          63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'art.  18,  comma
          3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
          504. I dati ed  elementi  attinenti  ai  rapporti  ed  alle
          operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del
          numero 7) e dell'art. 52, ultimo  comma,  o  dell'art.  63,
          primo comma, o acquisiti ai sensi dell' art. 18,  comma  3,
          lettera b), del decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
          504,  sono  posti  a  base   delle   rettifiche   e   degli
          accertamenti  previsti  dagli  articoli  54  e  55  se   il
          contribuente non dimostra che  ne  ha  tenuto  conto  nelle
          dichiarazioni  o  che  non  si  riferiscono  ad  operazioni
          imponibili; sia le operazioni imponibili sia  gli  acquisti
          si  considerano  effettuati  all'aliquota   in   prevalenza
          rispettivamente  applicata  o  che  avrebbe  dovuto  essere
          applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
          essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52; 
                3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
          professioni, con invito a restituirli compilati e  firmati,
          questionari  relativi  a  dati  e  notizie   di   carattere
          specifico rilevanti ai fini  dell'accertamento,  anche  nei
          confronti di loro clienti e fornitori; 
                4)  invitare  qualsiasi   soggetto   ad   esibire   o
          trasmettere,  anche  in  copia  fotostatica,  documenti   e
          fatture  relativi  a  determinate  cessioni   di   beni   o
          prestazioni  di  servizi  ricevute  ed   a   fornire   ogni
          informazione relativa alle operazioni stesse; 
                5) richiedere  agli  organi  e  alle  Amministrazioni
          dello  Stato,  agli  enti  pubblici  non  economici,   alle
          societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed  enti
          che effettuano istituzionalmente  riscossioni  e  pagamenti
          per conto di terzi la  comunicazione,  anche  in  deroga  a
          contrarie   disposizioni    legislative,    statutarie    o
          regolamentari,  di  dati  e  notizie  relativi  a  soggetti
          indicati singolarmente o per categorie.  Alle  societa'  ed
          enti di assicurazione, per quanto riguarda i  rapporti  con
          gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
          e  notizie  attinenti  esclusivamente   alla   durata   del
          contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
          individuazione del soggetto  tenuto  a  corrisponderlo.  Le
          informazioni  sulla  categoria  devono  essere  fornite,  a
          seconda della richiesta, cumulativamente  o  specificamente
          per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione  non
          si applica  all'Istituto  centrale  di  statistica  e  agli
          Ispettorati del lavoro per quanto riguarda  le  rilevazioni
          loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n.  7),
          alle banche, alla  societa'  Poste  italiane  Spa,  per  le
          attivita' finanziarie e creditizie, alle societa'  ed  enti
          di  assicurazione  per  le  attivita'   finanziarie,   agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie; 
                6) richiedere copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti depositati presso  i  notai,  i  procuratori  del
          registro, i conservatori dei  registri  immobiliari  e  gli
          altri pubblici ufficiali; 
                6-bis)   richiedere,   previa   autorizzazione    del
          direttore  centrale  dell'accertamento  dell'Agenzia  delle
          entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
          il  Corpo  della  guardia  di   finanza,   del   comandante
          regionale,  ai   soggetti   sottoposti   ad   accertamento,
          ispezione o  verifica  il  rilascio  di  una  dichiarazione
          contenente l'indicazione della natura, del numero  e  degli
          estremi identificativi dei  rapporti  intrattenuti  con  le
          banche, la societa' Poste italiane  Spa,  gli  intermediari
          finanziari, le imprese di investimento,  gli  organismi  di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  le  societa'  di
          gestione del risparmio e le societa' fiduciarie,  nazionali
          o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di  cinque
          anni dalla data della richiesta. Il  richiedente  e  coloro
          che vengono in possesso dei dati raccolti  devono  assumere
          direttamente le cautele necessarie  alla  riservatezza  dei
          dati acquisiti; 
                7) richiedere, previa  autorizzazione  del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di finanza, del  comandante  regionale,  alle
          banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le  attivita'
          finanziarie  e  creditizie,  alle  societa'  ed   enti   di
          assicurazione   per   le   attivita'   finanziarie,    agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a  qualsiasi
          rapporto  intrattenuto  od   operazione   effettuata,   ivi
          compresi i servizi prestati, con i  loro  clienti,  nonche'
          alle  garanzie  prestate  da  terzi   o   dagli   operatori
          finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
          i quali gli stessi operatori finanziari abbiano  effettuato
          le suddette operazioni e servizi  o  con  i  quali  abbiano
          intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle  societa'
          fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
          quelle iscritte nella sezione  speciale  dell'albo  di  cui
          all'art. 20 del testo unico delle disposizioni  in  materia
          di  intermediazione  finanziaria,   di   cui   al   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
          tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
          di comunicare le generalita' dei  soggetti  per  conto  dei
          quali esse hanno detenuto o amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente  individuati.  La  richiesta  deve   essere
          indirizzata al  responsabile  della  struttura  accentrata,
          ovvero  al   responsabile   della   sede   o   dell'ufficio
          destinatario che  ne  da'  notizia  immediata  al  soggetto
          interessato; la relativa risposta deve  essere  inviata  al
          titolare dell'ufficio procedente; 
                7-bis)  richiedere,  con  modalita'   stabilite   con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  d'intesa  con
          l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole  europee
          e internazionali  in  materia  di  vigilanza  e,  comunque,
          previa    autorizzazione     del     direttore     centrale
          dell'accertamento  dell'Agenzia   delle   entrate   o   del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di  finanza,  del  comandante  regionale,  ad
          autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e  informazioni
          di natura creditizia, finanziaria e assicurativa,  relativi
          alle attivita' di controllo e  di  vigilanza  svolte  dagli
          stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge. 
              Gli inviti e le richieste di cui  al  precedente  comma
          devono essere fatti a mezzo di raccomandata con  avviso  di
          ricevimento, fissando  per  l'adempimento  un  termine  non
          inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di  cui  al
          n. 7), non inferiore  a  trenta  giorni.  Il  termine  puo'
          essere prorogato per un periodo di venti giorni su  istanza
          dell'operatore finanziario, per  giustificati  motivi,  dal
          competente direttore centrale  o  direttore  regionale  per
          l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
          di finanza,  dal  comandante  regionale.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni. 
              Le richieste  di  cui  al  secondo  comma,  numero  7),
          nonche' le  relative  risposte,  anche  se  negative,  sono
          effettuate   esclusivamente   in   via   telematica.    Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite le  disposizioni  attuative  e  le  modalita'  di
          trasmissione delle richieste, delle risposte,  nonche'  dei
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
          indicati nel citato numero 7). 
              [5] Per l'inottemperanza agli inviti di cui al  secondo
          comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di  cui
          ai commi terzo  e  quarto  dell'art.  32  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni.». 
              - Per il testo dell'art. 52 del decreto del  Presidente
          della Repubblica n.  633  del  1972,  si  veda  nelle  note
          all'art. 89. 
              - Si riporta l'art. 30 del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185 (Misure urgenti per il  sostegno  a  famiglie,
          lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale) convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
              «Art. 30  (Controlli  sui  circoli  privati).  -  1.  I
          corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'art.  148
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non  sono  imponibili  a
          condizione che gli enti associativi siano in  possesso  dei
          requisiti qualificanti previsti dalla normativa  tributaria
          e,  ad  esclusione  delle  organizzazioni  di  volontariato
          iscritte nei registri regionali di  cui  all'art.  6  della
          legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti  di
          cui al comma 5 del presente articolo, trasmettano  per  via
          telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire
          gli opportuni controlli, i dati e le notizie  rilevanti  ai
          fini fiscali mediante  un  apposito  modello  da  approvare
          entro il 31 gennaio 2009 con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate. 
              2.  Con  il  medesimo   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono  stabiliti  i  tempi  e  le
          modalita' di trasmissione del modello di cui  al  comma  1,
          anche da parte delle associazioni gia' costituite alla data
          di entrata in vigore del presente  decreto,  ad  esclusione
          delle organizzazioni di volontariato iscritte nei  registri
          regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991,  n.
          266, in possesso dei  requisiti  di  cui  al  comma  5  del
          presente articolo, nonche' le modalita' di comunicazione da
          parte dell'Agenzia delle entrate in merito alla completezza
          dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1. 
              3. L'onere della trasmissione di  cui  al  comma  1  e'
          assolto anche dalle societa' sportive  dilettantistiche  di
          cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
              3-bis. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano  alle  associazioni  pro  loco  che  optano   per
          l'applicazione delle norme di cui alla  legge  16  dicembre
          1991, n.  398,  e  agli  enti  associativi  dilettantistici
          iscritti  nel  registro  del  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano che non svolgono attivita' commerciale. 
              4. All'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
          n. 460, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
              «2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai sensi
          del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di
          erogazioni  gratuite  in  denaro  con  utilizzo  di   somme
          provenienti dalla  gestione  patrimoniale  o  da  donazioni
          appositamente raccolte, a favore di  enti  senza  scopo  di
          lucro che operano prevalentemente nei  settori  di  cui  al
          medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione  diretta
          di progetti di utilita' sociale». 
              5. La disposizione di cui all'art.  10,  comma  8,  del
          decreto legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  si  applica
          alle  associazioni   e   alle   altre   organizzazioni   di
          volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.  266  che
          non  svolgono  attivita'  commerciali  diverse  da   quelle
          marginali  individuate  con  decreto  del  Ministro   delle
          finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 134 del 10 giugno 1995. 
              5-bis. Al comma 2 dell'art. 10 del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale,
          di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,  n.  347,  e
          successive  modificazioni,  le  parole:  «quarto  e  quinto
          periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto  e
          nono periodo». 
              5-ter. Le norme di cui al comma 5-bis si applicano fino
          al 31 dicembre 2009. 
              5-quater.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei
          commi 5-bis e 5-ter, pari a 3 milioni di  euro  per  l'anno
          2009,  si  provvede  mediante   riduzione   lineare   degli
          stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni
          di spesa come determinate dalla  Tabella  C  allegata  alla
          legge 22 dicembre 2008, n. 203.».