Art. 93. Disposizione transitoria per personale ex ISPESL ed ex ISFOL 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del CCNQ del 13 luglio 2016, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge n. 78/2010 e dell'art. 19 del decreto legislativo n. 218/2016, al personale dell'ex ISPESL transitato all'INAIL ed al personale dell'ex ISFOL trasferito all'ANPAL continuano ad applicarsi, in via transitoria e fino agli accordi definiti nella prossima tornata contrattuale, gli istituti del rapporto di lavoro e del trattamento economico previsti per il personale appartenente agli enti di ricerca.