(Allegato-art. 93)
                              Art. 93. 
 
 
    Disposizione transitoria per personale ex ISPESL ed ex ISFOL 
 
    1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3  del  CCNQ  del  13
luglio 2016, ai sensi dell'art. 7,  comma  5,  del  decreto-legge  n.
78/2010 e dell'art.  19  del  decreto  legislativo  n.  218/2016,  al
personale dell'ex ISPESL transitato all'INAIL ed al personale dell'ex
ISFOL  trasferito  all'ANPAL  continuano  ad   applicarsi,   in   via
transitoria e fino  agli  accordi  definiti  nella  prossima  tornata
contrattuale, gli istituti del rapporto di lavoro e  del  trattamento
economico  previsti  per  il  personale  appartenente  agli  enti  di
ricerca.