Art. 94. Fondo per la retribuzione degli incarichi 1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della Ipotesi di C.C.N.L., e' istituito il nuovo Fondo per la retribuzione degli incarichi. 2. Nel nuovo fondo di cui al comma 1 confluiscono, ad invarianza complessiva di spesa, in un unico importo, i seguenti valori consolidati nell'anno di sottoscrizione della Ipotesi di C.C.N.L., come certificati dal competente organo di controllo della contrattazione integrativa: a) le risorse del «Fondo per l'indennita' di specificita' medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennita' di direzione di struttura complessa» di cui all'art. 9 C.C.N.L. 6 maggio 2010, biennio economico 2008-2009 dell'Area IV medico-veterinaria; b) le risorse del «Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennita' di direzione di struttura complessa» di cui all'art. 58, comma 4 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996, all'art. 8 del C.C.N.L. 6 maggio 2010, biennio economico 2008-2009 ed all'art. 8, comma 6, del C.C.N.L. del 17 ottobre 2008 (Entrata a regime dell'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica) dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie e quindi al netto di quelle che sono state destinate alla dirigenza, professionale, tecnico e amministrativa. 3. L'importo di cui al comma 2 e' stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a euro 248,30 per le unita' di personale destinatarie del presente C.C.N.L. in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno successivo; b) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianita' ed agli assegni personali, di cui all'art. 50, comma 2, lettera d) del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Fondo per indennita' di specificita' medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento o indennita' per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa) dell' Area IV medico-veterinaria ed all'art. 50, comma 2, lettera d) C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennita' di direzione di struttura complessa) dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, che non saranno piu' corrisposti al personale cessato dal servizio a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; per evitare duplicazioni di importi, i predetti valori degli assegni personali sono recuperati nel fondo solo nel caso in cui i relativi importi non siano stati gia' computati tra le risorse del fondo e, pertanto, considerati nell'ambito delle risorse consolidate di cui al comma 2; c) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 50, comma 2 lettera a) del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Fondo per indennita' di specificita' medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento o indennita' per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa) dell' Area IV medico-veterinaria, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) (Confronto regionale), nonche' dell'art. 50, comma 2 lettera a) del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennita' di direzione di struttura complessa) dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 comma.1, lettera a) (Confronto regionale) e tenendo conto dei soli posti di organico relativi al personale destinatario del presente C.C.N.L.; dette risorse confluiscono nella quota, parziale o totale, destinata al presente fondo, fermo restando che il computo delle stesse e' effettuato una sola volta, senza duplicazione di risorse; d) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 53, comma 1 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei servizi) dell' Area IV medico-veterinaria, nonche' dell'art. 53, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche) dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenendo conto dei soli posti di organico relativi al personale destinatario del presente C.C.N.L.; e) delle eventuali risorse trasferite stabilmente al presente Fondo ai sensi dell'art. 95, comma 9(Fondo per la retribuzione degli incarichi). 4. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato, con importi variabili di anno in anno: a) delle risorse di cui all'art. 53, comma 2 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei servizi) dell'Area IV, nonche' dell'art. 53, comma 2 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche) dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie; b) delle eventuali altre risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalita' del presente Fondo. 5. Le risorse di cui al comma 3 lettera c), d) e quelle di cui al comma 4, lettera a) sono stanziate nel rispetto delle linee guida regionali. Le risorse di cui al comma 4 lettera a) sono stanziate nel rispetto dei vincoli dettati dalle disposizioni normative in materia di equilibrio dei costi (piani di rientro). 6. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e dei fondi di cui ai successivi articoli 95 e 96 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017. 7. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi: a) retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile secondo la disciplina di cui all'art. 91(Retribuzione di posizione), ivi compresa la maggiorazione di cui all'art. 92, comma 4, (Clausola di garanzia); b) indennita' per incarico di direzione di struttura complessa; c) indennita' di specificita' medico - veterinaria di cui all'art. 90-bis (Indennita' di specificita' medico - veterinaria); d) eventuali trattamenti economici previsti sulla base delle specifiche disposizioni di legge di cui al comma 4, lettera b), a valere sulle risorse di cui alla medesima lettera; e) specifico trattamento economico ove spettante in applicazione della norma transitoria art. 38, comma 3 del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 (Norma transitoria per i dirigenti gia' di II livello) dell'Area IV medico-veterinaria e art. 39, comma 2 del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 (Norma transitoria per i dirigenti gia' di secondo livello del ruolo sanitario) dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria; f) eventuali assegni personali posti a carico del fondo ai sensi delle vigenti norme contrattuali.