Articolo 95
                  Espropriazione di beni culturali

   1.  I  beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati
dal Ministero per causa di pubblica utilita', quando l'espropriazione
risponda  ad  un  importante  interesse a migliorare le condizioni di
tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
   2.  Il  Ministero  puo'  autorizzare, a richiesta, le regioni, gli
altri  enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto
pubblico  ad  effettuare  l'espropriazione  di cui al comma 1. In tal
caso  dichiara  la pubblica utilita' ai fini dell'esproprio e rimette
gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
   3.  Il  Ministero puo' anche disporre l'espropriazione a favore di
persone  giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente
il relativo procedimento.