Art. 95
      Responsabilita' per danni diversi da quelli alla persona

  1.  Le  parti  contraenti possono convenire in forma scritta, fatta
salva  in  ogni  caso  l'applicazione  degli articoli 1341 del codice
civile  e  degli  articoli  da  33  a  37  del codice, limitazioni al
risarcimento  del  danno,  diverso  dal danno alla persona, derivante
dall'inadempimento  o  dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico.
  2.  La  limitazione  di  cui  al comma 1 non puo' essere, a pena di
nullita', comunque inferiore a quanto previsto dall'articolo 13 della
convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.),
firmata  a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29
dicembre 1977, n. 1084.
  3.  In  assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno
e'  ammesso  nei  limiti  previsti dall'articolo 13 della convenzione
internazionale  relativa  al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a
Bruxelles  il  23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre
1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile.
  4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal
rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.
 
          Note all'art. 95:
              - L'art. 1341 del codice civile e' il seguente:
              "Art.  1341  (Condizioni  generali  di contratto). - Le
          condizioni  generali  di  contratto  predisposte da uno dei
          contraenti  sono  efficaci  nei confronti dell'altro, se al
          momento  della  conclusione  del  contratto  questi  le  ha
          conosciute  o  avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria
          diligenza.
              In   ogni   caso   non   hanno  effetto,  se  non  sono
          specificamente  approvate  per  iscritto, le condizioni che
          stabiliscono,  a  favore  di  colui  che le ha predisposte,
          limitazioni  di  responsabilita',  facolta' di recedere dal
          contratto  o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono
          a  carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla
          facolta'  di  opporre  eccezioni, restrizioni alla liberta'
          contrattuale  nei  rapporti  coi  terzi,  tacita  proroga o
          innovazione   del   contratto,  clausole  compromissorie  o
          deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.".
              -  Per la legge 29 dicembre 1977, n. 1084, vedi le note
          all'art. 94.
              -  Gli  articoli 1783  e 1786 del codice civile, sono i
          seguenti:
              "Art.  1783  (Responsabilita'  per  le  cose portate in
          albergo).  -  Gli  albergatori  sono  responsabili  di ogni
          deterioramento,   distruzione   o  sottrazione  delle  cose
          portate dal cliente in albergo.
              Sono considerate cose portate in albergo:
                1)  le  cose  che  vi si trovano durante il tempo nel
          quale il cliente dispone dell'alloggio;
                2)  le cose di cui l'albergatore, un membro della sua
          famiglia  o  un  suo ausiliario assumono la custodia, fuori
          dell'albergo  durante il periodo di tempo in cui il cliente
          dispone dell'alloggio;
                3)  le cose di cui l'albergatore, un membro della sua
          famiglia  o  un  suo  ausiliario  assumono  la custodia sia
          nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di
          tempo  ragionevole, precedente o successivo a quello in cui
          il cliente dispone dell'alloggio.
              La  responsabilita'  di  cui  al  presente  articolo e'
          limitata  al  valore di quanto sia deteriorato, distrutto o
          sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di
          locazione dell'alloggio per giornata.".
              "Art.  1786  (Stabilimenti  e  locali  assimilati  agli
          alberghi).  - Le norme di questa sezione si applicano anche
          agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici
          spettacoli,  stabilimenti  balneari,  pensioni,  trattorie,
          carrozze letto e simili.".