ART. 95
                (pianificazione del bilancio idrico)

   1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento
degli  obiettivi  di  qualita'  attraverso  una  pianificazione delle
utilizzazioni  delle  acque  volta  ad  evitare  ripercussioni  sulla
qualita' delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
   2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare
l'equilibrio  del  bilancio  idrico  come definito dalle Autorita' di
bacino,  nel  rispetto  delle  priorita'  stabilite  dalla  normativa
vigente  e  tenendo  conto  dei fabbisogni, delle disponibilita', del
minimo deflusso vitale, della capacita' di ravvenamento della falda e
delle  destinazioni  d'uso  della risorsa compatibili con le relative
caratteristiche qualitative e quantitative.
   3.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
parte  terza del presente decreto, le regioni definiscono, sulla base
delle  linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio  con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, nonche' sulla base dei criteri gia'
adottati  dalle  Autorita' di bacino, gli obblighi di installazione e
manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi
per  la  misurazione  delle  portate  e  dei  volumi d'acqua pubblica
derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di
restituzione, nonche' gli obblighi e le modalita' di trasmissione dei
risultati  delle  misurazioni  dell'Autorita'  concedente per il loro
successivo   inoltro   alla  regione  ed  alle  Autorita'  di  bacino
competenti. Le Autorita' di bacino provvedono a trasmettere i dati in
proprio possesso al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa
del  suolo  dell'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e per i
servizi  tecnici  (APAT) secondo le modalita' di cui all'articolo 75,
comma 6.
   4. Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua
comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza del
presente  decreto sono regolate dall'Autorita' concedente mediante la
previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei
corpi  idrici,  come definito secondo i criteri adottati dal Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio con apposito decreto,
previa  intesa  con la Conferenza Stato-regioni, senza che cio' possa
dar  luogo  alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica
amministrazione,   fatta  salva  la  relativa  riduzione  del  canone
demaniale di concessione.
   5. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, le Autorita' concedenti
effettuano  il  censimento  di  tutte  le  utilizzazioni  in atto nel
medesimo  corpo  idrico  sulla base dei criteri adottati dal Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio con proprio decreto,
previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le
medesime  Autorita'  provvedono successivamente, ove necessario, alla
revisione  di  tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni
temporali  o  quantitative,  senza  che  cio'  possa  dar  luogo alla
corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione,
fatta   salva   la   relativa   riduzione  del  canone  demaniale  di
concessione.
   6.  Nel  provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai
sensi  dell'articolo  4  del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
sono  contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire
il  minimo  deflusso  vitale nei corpi idrici nonche' le prescrizioni
necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
 
          Nota all'art. 95:
              - L'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
          recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  di legge sulle
          acque  e  impianti  elettrici»,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1934, e' il seguente:
              «Art.  4.  -  Per  le  acque  pubbliche,  le quali, non
          comprese  in  precedenti  elenchi, siano incluse in elenchi
          suppletivi,  gli  utenti che non siano in grado di chiedere
          il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini
          dell'art.  3,  hanno diritto alla concessione limitatamente
          al  quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente
          utilizzata,  con esclusione di qualunque concorrente, salvo
          quanto  e'  disposto  dall'art.  45. La domanda deve essere
          presentata  entro  i  termini  stabiliti  dall'art. 3 per i
          riconoscimenti  e  sara'  istruita  con  la procedura delle
          concessioni.».