Art. 95 
 
                    Requisiti del concessionario 
 
                    (art. 98, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1.  I  soggetti  che  intendono   partecipare   alle   gare   per
l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se  eseguono  lavori
con la propria organizzazione di impresa, devono  essere  qualificati
secondo quanto previsto dall'articolo 40 del codice  e  dall'articolo
79, comma 7, del presente  regolamento,  con  riferimento  ai  lavori
direttamente eseguiti ed essere in possesso  dei  seguenti  ulteriori
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi: 
    a) fatturato medio relativo alle attivita'  svolte  negli  ultimi
cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al
dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento; 
    b)   capitale   sociale   non   inferiore   ad    un    ventesimo
dell'investimento previsto per l'intervento; 
    c) svolgimento negli ultimi  cinque  anni  di  servizi  affini  a
quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al
cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento; 
    d) svolgimento negli ultimi cinque anni  di  almeno  un  servizio
affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad
almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento. 
    2. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e
d), il concessionario puo'  incrementare  i  requisiti  previsti  dal
medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata  dal  bando  di
gara, comunque compresa fra 1,5  volte  e  tre  volte.  Il  requisito
previsto dal comma  1,  lettera  b),  puo'  essere  dimostrato  anche
attraverso il patrimonio netto. 
    3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori  oggetto
della concessione,  deve  essere  in  possesso  esclusivamente  degli
ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d). 
    4. Qualora il candidato alla concessione  sia  costituito  da  un
raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i  requisiti
previsti al comma 1 devono essere posseduti  complessivamente,  fermo
restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga  una
percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui  al
comma 1, lettere a) e b). 
    5. Qualora, ai sensi dell'articolo 153 del codice, sia necessario
apportare modifiche al progetto  presentato  dal  promotore  ai  fini
dell'approvazione dello stesso, il promotore,  ovvero  i  concorrenti
successivi in graduatoria che accettano di  apportare  le  modifiche,
devono comunque possedere,  anche  associando  o  consorziando  altri
soggetti,  gli  eventuali  ulteriori  requisiti,  rispetto  a  quelli
previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto. 
 
              Note all'art. 95 
              -  Per  il  testo  dell'art.  40  del  citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 60. 
              -  Il  testo  dell'articolo  153  del  citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art.  153  (Finanza  di  progetto)   -   1.   Per   la
          realizzazione di lavori pubblici o di  lavori  di  pubblica
          utilita',  inseriti  nella   programmazione   triennale   e
          nell'elenco annuale di cui all'articolo 128,  ovvero  negli
          strumenti   di   programmazione    formalmente    approvati
          dall'amministrazione  aggiudicatrice   sulla   base   della
          normativa vigente, finanziabili in tutto  o  in  parte  con
          capitali   privati,   le   amministrazioni   aggiudicatrici
          possono,   in    alternativa    all'affidamento    mediante
          concessione  ai  sensi  dell'articolo  143,  affidare   una
          concessione  ponendo  a  base  di  gara   uno   studio   di
          fattibilita',   mediante   pubblicazione   di   un    bando
          finalizzato alla presentazione di offerte  che  contemplino
          l'utilizzo di risorse totalmente o  parzialmente  a  carico
          dei soggetti proponenti. 
              2. Il bando di gara e' pubblicato con le  modalita'  di
          cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo
          l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo  studio  di
          fattibilita'        predisposto        dall'amministrazione
          aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19. 
              3. Il bando, oltre al contenuto previsto  dall'articolo
          144, specifica: 
              a)   che   l'amministrazione   aggiudicatrice   ha   la
          possibilita' di richiedere al promotore prescelto,  di  cui
          al  comma  10,  lettera  b),  di  apportare   al   progetto
          preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente
          intervenute in fase di approvazione del progetto e  che  in
          tal caso la concessione e' aggiudicata  al  promotore  solo
          successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
          delle  modifiche  progettuali   nonche'   del   conseguente
          eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; 
              b) che, in caso di mancata accettazione  da  parte  del
          promotore di apportare modifiche al  progetto  preliminare,
          l'amministrazione ha facolta' di chiedere  progressivamente
          ai concorrenti  successivi  in  graduatoria  l'accettazione
          delle  modifiche  da  apportare  al  progetto   preliminare
          presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
          promotore e non accettate dallo stesso. 
              4.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici   valutano   le
          offerte   presentate   con   il    criterio    dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 83. 
              5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso
          delle concessioni, l'esame delle proposte  e'  esteso  agli
          aspetti relativi alla  qualita'  del  progetto  preliminare
          presentato, al valore economico e finanziario del  piano  e
          al contenuto della bozza di convenzione. 
              6. Il bando  indica  i  criteri,  secondo  l'ordine  di
          importanza loro attribuita, in base  ai  quali  si  procede
          alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. 
              7. Il disciplinare di  gara,  richiamato  espressamente
          nel  bando,  indica,  in  particolare,  l'ubicazione  e  la
          descrizione dell'intervento da realizzare, la  destinazione
          urbanistica, la consistenza, le tipologie del  servizio  da
          gestire, in  modo  da  consentire  che  le  proposte  siano
          presentate secondo presupposti omogenei. 
              8. Alla procedura  sono  ammessi  solo  i  soggetti  in
          possesso dei requisiti  previsti  dal  regolamento  per  il
          concessionario  anche  associando  o   consorziando   altri
          soggetti, fermi restando i requisiti  di  cui  all'articolo
          38. 
              9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare,
          una bozza di convenzione,  un  piano  economico-finanziario
          asseverato da una banca  nonche'  la  specificazione  delle
          caratteristiche  del  servizio   e   della   gestione;   il
          regolamento detta indicazioni per chiarire e  agevolare  le
          attivita' di asseverazione ai fini della valutazione  degli
          elementi  economici  e  finanziari.  Il  piano   economico-
          finanziario comprende l'importo delle spese  sostenute  per
          la predisposizione delle  offerte,  comprensivo  anche  dei
          diritti sulle opere dell'ingegno di cui  all'articolo  2578
          del codice civile. Tale importo, non puo' superare  il  2,5
          per cento del  valore  dell'investimento,  come  desumibile
          dallo studio di fattibilita' posto a base di gara. 
              10. L'amministrazione aggiudicatrice: 
              a) prende in esame le offerte che  sono  pervenute  nei
          termini indicati nel bando; 
              b)  redige  una  graduatoria  e  nomina  promotore   il
          soggetto che ha presentato la migliore offerta;  la  nomina
          del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
          offerta; 
              c)  pone  in  approvazione  il   progetto   preliminare
          presentato  dal  promotore,  con  le   modalita'   indicate
          all'articolo 97.  In  tale  fase  e'  onere  del  promotore
          procedere alle modifiche  progettuali  necessarie  ai  fini
          dell'approvazione  del  progetto,  nonche'  a   tutti   gli
          adempimenti di legge anche ai  fini  della  valutazione  di
          impatto ambientale, senza che cio' comporti alcun  compenso
          aggiuntivo, ne' incremento delle  spese  sostenute  per  la
          predisposizione   delle   offerte   indicate   nel    piano
          finanziario; 
              d)  quando  il  progetto  non  necessita  di  modifiche
          progettuali,  procede  direttamente  alla   stipula   della
          concessione; 
              e) qualora il promotore non accetti  di  modificare  il
          progetto, ha facolta'  di  richiedere  progressivamente  ai
          concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione  delle
          modifiche al progetto presentato dal promotore alle  stesse
          condizioni proposte al  promotore  e  non  accettate  dallo
          stesso. 
              11. La stipulazione del contratto di  concessione  puo'
          avvenire solamente a seguito della conclusione,  con  esito
          positivo, della  procedura  di  approvazione  del  progetto
          preliminare   e   della   accettazione   delle    modifiche
          progettuali da parte  del  promotore,  ovvero  del  diverso
          concorrente aggiudicatario. 
              12.  Nel  caso  in  cui  risulti  aggiudicatario  della
          concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
          ha diritto  al  pagamento,  a  carico  dell'aggiudicatario,
          dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo. 
              13. Le offerte sono corredate  dalla  garanzia  di  cui
          all'articolo 75 e  da  un'ulteriore  cauzione  fissata  dal
          bando  in  misura  pari  al  2,5  per  cento   del   valore
          dell'investimento,    come    desumibile    dallo    studio
          fattibilita'  posto   a   base   di   gara.   Il   soggetto
          aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione  definitiva
          di   cui   all'articolo   113.   Dalla   data   di   inizio
          dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e'
          dovuta una cauzione a garanzia  delle  penali  relative  al
          mancato  o  inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi
          contrattuali  relativi   alla   gestione   dell'opera,   da
          prestarsi nella misura del 10 per  cento  del  costo  annuo
          operativo  di  esercizio  e  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione
          costituisce grave inadempimento contrattuale. 
              14. Si applicano, ove necessario,  le  disposizioni  di
          cui  al  d.P.R.  8  giugno  2001,  n.  327   e   successive
          modificazioni. 
              15. Le amministrazioni aggiudicatrici,  ferme  restando
          le disposizioni relative al contenuto  del  bando  previste
          dal comma 3,  primo  periodo,  possono,  in  alternativa  a
          quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e  b),  procedere
          come segue: 
              a) pubblicare un bando precisando che la procedura  non
          comporta  l'aggiudicazione  al  promotore   prescelto,   ma
          l'attribuzione allo stesso del diritto di essere  preferito
          al migliore offerente individuato con le modalita'  di  cui
          alle  successive  lettere  del  presente  comma,   ove   il
          promotore prescelto intenda adeguare la propria  offerta  a
          quella ritenuta piu' vantaggiosa; 
              b)   provvedere   alla   approvazione   del    progetto
          preliminare in conformita' al comma 10, lettera c); 
              c) bandire una nuova  procedura  selettiva,  ponendo  a
          base  di  gara  il  progetto  preliminare  approvato  e  le
          condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore,
          con  il  criterio   della   offerta   economicamente   piu'
          vantaggiosa; 
              d) ove non  siano  state  presentate  offerte  valutate
          economicamente  piu'  vantaggiose  rispetto  a  quella  del
          promotore, il contratto e' aggiudicato a quest'ultimo; 
              e) ove  siano  state  presentate  una  o  piu'  offerte
          valutate economicamente  piu'  vantaggiose  di  quella  del
          promotore posta a base di gara,  quest'ultimo  puo',  entro
          quarantacinque       giorni       dalla       comunicazione
          dell'amministrazione aggiudicatrice,  adeguare  la  propria
          proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
          contratto. In questo caso l'amministrazione  aggiudicatrice
          rimborsa al migliore offerente, a spese del  promotore,  le
          spese sostenute per  la  partecipazione  alla  gara,  nella
          misura massima di cui al comma 9, terzo periodo; 
              f) ove il promotore non  adegui  nel  termine  indicato
          alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del
          miglior offerente  individuato  in  gara,  quest'ultimo  e'
          aggiudicatario   del    contratto    e    l'amministrazione
          aggiudicatrice   rimborsa    al    promotore,    a    spese
          dell'aggiudicatario,  le  spese  sostenute   nella   misura
          massima di cui al comma 9, terzo periodo. 
              Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si  avvalgano
          delle disposizioni del presente comma, non si applicano  il
          comma 10, lettere d), e), il comma 11 e il comma 12,  ferma
          restando l'applicazione degli altri commi che precedono. 
              16. In relazione a ciascun lavoro inserito  nell'elenco
          annuale di cui al comma 1, per il quale le  amministrazioni
          aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei  bandi
          entro sei  mesi  dalla  approvazione  dello  stesso  elenco
          annuale, i soggetti in possesso dei  requisiti  di  cui  al
          comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro  mesi
          dal decorso  di  detto  termine,  una  proposta  avente  il
          contenuto dell'offerta di cui al comma 9,  garantita  dalla
          cauzione  di   cui   all'articolo   75,   corredata   dalla
          documentazione  dimostrativa  del  possesso  dei  requisiti
          soggettivi e dell'impegno a  prestare  una  cauzione  nella
          misura dell'importo di cui al comma 9, terzo  periodo,  nel
          caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c)
          del presente comma. Entro sessanta  giorni  dalla  scadenza
          del termine di quattro mesi di cui al  periodo  precedente,
          le amministrazioni  aggiudicatrici  provvedono,  anche  nel
          caso in cui sia prevenuta una sola proposta,  a  pubblicare
          un avviso con le modalita' di cui all'articolo 66 ovvero di
          cui  all'articolo  122,  secondo  l'importo   dei   lavori,
          contenente i criteri in  base  ai  quali  si  procede  alla
          valutazione   delle   proposte.   Le   eventuali   proposte
          rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e
          le nuove proposte  sono  presentate  entro  novanta  giorni
          dalla pubblicazione di  detto  avviso;  le  amministrazioni
          aggiudicatrici esaminano dette  proposte,  unitamente  alle
          proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei  mesi
          dalla  scadenza  di  detto  termine.   Le   amministrazioni
          aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso  dei
          requisiti, individuano la  proposta  ritenuta  di  pubblico
          interesse, procedendo poi in via alternativa a: 
              a) se il progetto preliminare necessita  di  modifiche,
          qualora ricorrano le condizioni  di  cui  all'articolo  58,
          comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo  a  base  di
          esso il progetto preliminare e la proposta; 
              b)  se  il  progetto  preliminare  non   necessita   di
          modifiche, previa  approvazione  del  progetto  preliminare
          presentato dal promotore, bandire una concessione ai  sensi
          dell'articolo 143, ponendo lo stesso  progetto  a  base  di
          gara ed invitando alla gara il promotore; 
              c)  se  il  progetto  preliminare  non   necessita   di
          modifiche, previa  approvazione  del  progetto  preliminare
          presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma  15,
          lettere c), d), e), f), ponendo lo stesso progetto  a  base
          di gara e invitando alla gara il promotore. 
              17. Se  il  soggetto  che  ha  presentato  la  proposta
          prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare  di
          cui  alle   lettere   a),   b)   e   c)   del   comma   16,
          l'amministrazione aggiudicatrice incamera  la  garanzia  di
          cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere
          a), b), c), si applica il comma 13. 
              18. Il promotore che non risulti  aggiudicatario  nella
          procedura di cui al comma 16, lettera  a),  ha  diritto  al
          rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle  spese
          sostenute nella misura massima di cui  al  comma  9,  terzo
          periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario  nelle
          procedure di cui al comma 16, lettere b) e c),  si  applica
          quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f). 
              19. I soggetti in possesso  dei  requisiti  di  cui  al
          comma 8, nonche' i soggetti di  cui  al  comma  20  possono
          presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo  di
          studi di fattibilita', proposte relative alla realizzazione
          di lavori pubblici o di lavori  di  pubblica  utilita'  non
          presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo
          128 ovvero  negli  strumenti  di  programmazione  approvati
          dall'amministrazione  aggiudicatrice   sulla   base   della
          normativa  vigente.  Le  amministrazioni  sono   tenute   a
          valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento  e
          possono adottare, nell'ambito  dei  propri  programmi,  gli
          studi  di  fattibilita'  ritenuti  di  pubblico  interesse;
          l'adozione non determina alcun diritto  del  proponente  al
          compenso per le prestazioni compiute o  alla  realizzazione
          dei lavori, ne' alla gestione dei relativi servizi. Qualora
          le amministrazioni adottino gli studi di  fattibilita',  si
          applicano le disposizioni del presente articolo. 
              20. Possono presentare le proposte di cui al  comma  19
          anche  i  soggetti  dotati  di  idonei  requisiti  tecnici,
          organizzativi, finanziari  e  gestionali,  specificati  dal
          regolamento, nonche' i soggetti di cui agli articoli  34  e
          90,  comma  2,  lettera  b),  eventualmente   associati   o
          consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.
          La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica  utilita'
          rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1,  comma
          1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio  1999,
          n. 153. Le Camere di commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale  e
          di  promozione  dello  sviluppo  economico   dalle   stesse
          perseguiti,  possono  presentare  studi  di   fattibilita',
          ovvero  aggregarsi  alla  presentazione  di   proposte   di
          realizzazione di lavori pubblici di cui al comma  1,  ferma
          restando la loro autonomia decisionale. 
              21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19  e
          20, i soggetti che hanno  presentato  le  proposte  possono
          recedere dalla composizione dei  proponenti  in  ogni  fase
          della procedura fino alla pubblicazione del bando  di  gara
          purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza  dei
          requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la  mancanza
          dei  requisiti  in  capo  a   singoli   soggetti   comporta
          l'esclusione  dei  soggetti  medesimi  senza  inficiare  la
          validita' della  proposta,  a  condizione  che  i  restanti
          componenti  posseggano  i  requisiti   necessari   per   la
          qualificazione.”.