Art. 95 
 
 
 Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie 
 
  1. All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 7, le parole: ", ovvero sui redditi di capitale e sui
redditi diversi di natura finanziaria" sono soppresse; 
    b) al comma 8, dopo le parole: "di cui all'articolo 27," inserire
le seguenti: "comma 3, terzo periodo e"; 
    c) al comma 13, alla  lettera  a),  numero  3),  dopo  le  parole
"operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del  20  per
cento" sono inserite le seguenti:  "ovvero  con  la  minore  aliquota
prevista per i titoli di cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  7
dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148."; 
    d) dopo il  comma  18  e'  aggiunto  il  seguente:  "18-bis.  Nel
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il  comma  9  dell'articolo  7  e'
abrogato. 
  2. Alle minori entrate derivanti  dal  comma  1,  valutate  in  5,5
milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte
del maggior gettito di  spettanza  erariale  derivante  dal  comma  4
dell'articolo 35 del presente decreto.