Art. 95 (L)
       Sanzioni penali (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)

  1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei
decreti  interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 e' punito con
l'ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000.