Art. 95. 
 
  Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano  anche  alle
corrispondenze  epistolari  che  costituiscono  opere  tutelate   dal
diritto di autore ed anche se cadute  in  dominio  pubblico.  Non  si
applicano  agli  atti  e  corrispondenze  ufficiali  o  agli  atti  e
corrispondenze che presentano interesse di Stato.