(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 95)
                              Art. 95. 
Recupero delle  quote  gia'  comprese  in  domande  di  rimborso  per
                           inesigibilita' 

 
  L'esattore, qualora dopo la presentazione della domanda di rimborso
riscuota somme relative  a  partite  comprese  in  essa,  deve  farne
annotazione nel ruolo o nello schedario e darne notizia  entro  dieci
giorni all'ufficio distrettuale  delle  imposte  dirette  o  all'ente
impositore per la  rettifica  in  diminuzione  della  domanda  o  del
provvedimento di rimborso. 
  Le somme riscosse dall'esattore  dopo  il  rimborso  devono  essere
versate nello stesso termine nella sezione di tesoreria provinciale o
nelle casse dell'ente impositore.