(Norme-art. 95)
                               Art. 95 
(Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell'internato per
                        misura di sicurezza) 
  1. Con l'ordinanza che dispone la custodia cautelare nei  confronti
di persona internata per misura di sicurezza, il giudice  ne  dispone
il trasferimento nell'istituto di  custodia,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 286 del codice.