Art. 95 (a).
                  Carta provvisoria di circolazione
               ed estratto della carta di circolazione
  1. Qualora il  rilascio  della  carta  di  circolazione  non  possa
avvenire  contestualmente  al  rilascio  della targa, l'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C.,  all'atto  della  immatricolazione
del  veicolo,  rilascia  la  carta  provvisoria di circolazione della
validita' massima di novanta giorni.
  2. L'estratto della carta di circolazione  puo'  essere  rilasciato
dall'ufficio   della   Direzione  generale  della  M.C.T.C.,  con  le
modalita' previste all'articolo 92
  3. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di
circolazione  l'intestatario  deve,  entro  quarantotto   ore   dalla
constatazione,  farne  denuncia  agli  organi di (( polizia )) che ne
prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
  4.  L'ufficio  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.,  previa
presentazione della ricevuta e della dichiarazione di responsabilita'
ai  fini  amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio
1968, n. 15, e  11  maggio  1971,  n.  390  (b),  rilascia  la  carta
provvisoria di circolazione della validita' massima di trenta giorni.
  5.  Trascorsi  trenta  giorni dalla presentazione della denuncia di
cui al  comma  3  senza  che  la  carta  di  circolazione  sia  stata
rinvenuta,   l'intestatario   ((   deve   ))   richiedere  una  nuova
immatricolazione.
  6. Chiunque circola con un veicolo  per  il  quale  non  sia  stata
rilasciata  la  carta  provvisoria  di  circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila
a  lire  quattrocentomila.  Dalla  violazione  consegue  la  sanzione
amministrativa accessoria (( del  fermo  amministrativo  del  veicolo
fino  al rilascio della carta di circolazione, )) secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
  7. Chiunque circola senza avere con se' l'estratto della  carta  di
circolazione  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art.  43  del  D.Lgs. n. 360/1993 e cosi' corretto con
          avviso  di   errata-corrige   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1993.
             (b)  La  legge  n.  15/1968,  modificata  dalla legge n.
          390/1971, reca:  "Norme sulla documentazione amministrativa
          e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".