Art. 95.
                  Interventi di interesse nazionale
                   in aree urbane e metropolitane
  1.  Fatto  salvo quanto  disposto  dalla  lettera  d) del  comma  1
dell'articolo 54 e dalla lettera f)  del comma 1 dell'articolo 93, la
realizzazione  delle  opere  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  94
dichiarate  di interesse  nazionale e  finanziate con  leggi speciali
relative  a singole  aree  urbane o  metropolitane  e' delegata  alle
citta' metropolitane ovvero, in mancanza,  al comune capoluogo per le
opere da realizzarsi nel territorio  comunale e alla provincia per le
opere  da  realizzarsi nel  restante  territorio  dell'area urbana  o
metropolitana interessata.
  2.  Ai soggetti  di  cui al  comma  1 spetta,  per  i territori  di
rispettiva  competenza, il  coordinamento  generale degli  interventi
relativi ad  opere di competenza  dello Stato, della regione  e degli
enti locali.
  3. La programmazione generale degli interventi di cui al comma 1 e'
definita  in  sede  di  commissioni  presiedute  dal  Presidente  del
Consiglio   dei  Ministri,   e  composte   da  un   pari  numero   di
rappresentanti dello Stato e di  rappresentanti della regione e della
citta'  metropolitana o,  in assenza,  del comune  capoluogo e  della
provincia.  La composizione  e  i compiti  di  tali commissioni  sono
definiti  con  decreti del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri.