Art. 95 
 
 
                       Tutela giurisdizionale 
 
  1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice  amministrativo  e'
disciplinata   dal   Codice   del   processo   amministrativo.   Alle
controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi  del
presente decreto si applicano gli articoli 119, 128, 133  e  135  del
medesimo Codice. 
  2. Nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi si presume
fino a prova contraria che la  sospensione  dei  provvedimenti  della
Banca d'Italia o del Ministro dell'economia e delle  finanze  sarebbe
contraria  all'interesse  pubblico;  nei  medesimi  giudizi  non   si
applicano gli articoli 19 e 63, comma  4,  del  Codice  del  processo
amministrativo. 
  3. Quando  il  giudice  lo  ritiene  necessario  per  tutelare  gli
interessi dei terzi in buona fede che hanno acquistato azioni,  altre
partecipazioni, diritti, attivita' o passivita' di un ente sottoposto
a risoluzione a seguito del ricorso agli strumenti di  risoluzione  o
dell'esercizio  dei  poteri  di   risoluzione,   l'annullamento   del
provvedimento lascia impregiudicati gli atti amministrativi  adottati
o i negozi posti in essere dalla  Banca  d'Italia  o  dai  commissari
speciali, sulla base del  provvedimento  annullato.  Resta  fermo  il
diritto al risarcimento  del  danno  subito  e  provato,  nei  limiti
stabiliti dalle norme vigenti. 
  4. Fermo restando il potere di  cui  all'articolo  67,  il  giudice
presso il quale pende un qualsiasi giudizio del quale  sia  parte  un
ente sottoposto a risoluzione ne dispone la  sospensione  su  istanza
della Banca d'Italia per un periodo congruo  al  perseguimento  degli
obiettivi di cui all'articolo 21. 
 
          Note all'art. 95: 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 119,  128,
          133 e 135 del Codice del processo amministrativo di cui  al
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104: 
              "Art.  119  (Rito  abbreviato  comune   a   determinate
          materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente  articolo
          si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le  controversie
          relative a: 
              a)  i  provvedimenti  concernenti   le   procedure   di
          affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture,  salvo
          quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; 
              b)   i   provvedimenti   adottati    dalle    Autorita'
          amministrative  indipendenti,  con  esclusione  di   quelli
          relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti; 
              c)  i  provvedimenti   relativi   alle   procedure   di
          privatizzazione  o  di  dismissione  di  imprese   o   beni
          pubblici,  nonche'  quelli  relativi   alla   costituzione,
          modificazione  o  soppressione  di  societa',   aziende   e
          istituzioni da parte degli enti locali; 
              c-bis)  i  provvedimenti  adottati  nell'esercizio  dei
          poteri  speciali  inerenti  alle  attivita'  di   rilevanza
          strategica nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
          comunicazioni; 
              d) i provvedimenti di nomina, adottati previa  delibera
          del Consiglio dei ministri; 
              e) i provvedimenti  di  scioglimento  degli  organi  di
          governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano
          la loro formazione e il loro funzionamento; 
              f)  i  provvedimenti   relativi   alle   procedure   di
          occupazione  e  di  espropriazione  delle  aree   destinate
          all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'  e
          i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
          ai sensi del codice della proprieta' industriale; 
              g) i  provvedimenti  del  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano o delle Federazioni sportive; 
              h) le ordinanze adottate  in  tutte  le  situazioni  di
          emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma  1,  della
          legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e  i   consequenziali
          provvedimenti commissariali; 
              i) il rapporto di lavoro del personale dei  servizi  di
          informazione per la sicurezza, ai sensi dell'art. 22, della
          legge 3 agosto 2007, n. 124; 
              l) le controversie comunque attinenti alle procedure  e
          ai provvedimenti della pubblica amministrazione in  materia
          di impianti di generazione di energia elettrica di  cui  al
          decreto legge  7  febbraio  2002,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.  55,  comprese
          quelle concernenti la produzione di  energia  elettrica  da
          fonte  nucleare,   i   rigassificatori,   i   gasdotti   di
          importazione,  le  centrali  termoelettriche   di   potenza
          termica superiore a  400  MW  nonche'  quelle  relative  ad
          infrastrutture di trasporto ricomprese o  da  ricomprendere
          nella rete di trasmissione nazionale o  rete  nazionale  di
          gasdotti; 
              m) i provvedimenti della commissione  centrale  per  la
          definizione  e  applicazione  delle  speciali   misure   di
          protezione, recanti applicazione, modifica e  revoca  delle
          speciali   misure   di   protezione   nei   confronti   dei
          collaboratori e testimoni di giustizia; 
              m-bis)   le   controversie   aventi   per   oggetto   i
          provvedimenti dell'Agenzia  nazionale  di  regolamentazione
          del settore postale di cui alla  lettera  h)  del  comma  2
          dell'art. 37 della legge 4 giugno  2010,  n.  96,  compresi
          quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai  rapporti
          di impiego; 
              m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia  nazionale  per  la
          regolazione e la vigilanza in materia  di  acqua  istituita
          dall'art. 10, comma 11, del decreto-legge 13  maggio  2011,
          n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
          2011, n. 106; 
              m-quater) le azioni individuali e collettive avverso le
          discriminazioni di genere in  ambito  lavorativo,  previste
          dall'art. 36 e seguenti del decreto legislativo  11  aprile
          2006,  n.  198,  quando  rientrano,  ai  sensi  del  citato
          decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo; 
              m-quinquies) gli atti e  i  provvedimenti  adottati  in
          esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art.  14
          del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo
          1999. 
              2. Tutti i termini processuali ordinari sono  dimezzati
          salvo,  nei  giudizi  di  primo  grado,   quelli   per   la
          notificazione  del  ricorso   introduttivo,   del   ricorso
          incidentale e dei motivi aggiunti, nonche'  quelli  di  cui
          all'art. 62, comma 1, e quelli  espressamente  disciplinati
          nel presente articolo. 
              3. Salva  l'applicazione  dell'art.  60,  il  tribunale
          amministrativo  regionale  chiamato  a  pronunciare   sulla
          domanda   cautelare,   accertata   la    completezza    del
          contraddittorio  ovvero   disposta   l'integrazione   dello
          stesso,  se  ritiene,  a  un  primo  sommario   esame,   la
          sussistenza di profili di fondatezza del ricorso  e  di  un
          pregiudizio grave e irreparabile, fissa  con  ordinanza  la
          data  di  discussione  del  merito   alla   prima   udienza
          successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla
          data di deposito  dell'ordinanza,  disponendo  altresi'  il
          deposito dei documenti  necessari  e  l'acquisizione  delle
          eventuali  altre  prove  occorrenti.  In  caso  di  rigetto
          dell'istanza   cautelare    da    parte    del    tribunale
          amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi
          l'ordinanza di primo grado,  la  pronuncia  di  appello  e'
          trasmessa al  tribunale  amministrativo  regionale  per  la
          fissazione dell'udienza di  merito.  In  tale  ipotesi,  il
          termine di trenta giorni decorre dalla data di  ricevimento
          dell'ordinanza da  parte  della  segreteria  del  tribunale
          amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti. 
              4. Con l'ordinanza di  cui  al  comma  3,  in  caso  di
          estrema gravita' ed urgenza,  il  tribunale  amministrativo
          regionale o il  Consiglio  di  Stato  possono  disporre  le
          opportune misure cautelari. Al  procedimento  cautelare  si
          applicano le disposizioni del Titolo II del  Libro  II,  in
          quanto non derogate dal presente articolo. 
              5.  Quando  almeno  una   delle   parti,   nell'udienza
          discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione
          anticipata  del  dispositivo  rispetto  alla  sentenza,  il
          dispositivo e' pubblicato mediante deposito in  segreteria,
          non oltre sette giorni  dalla  decisione  della  causa.  La
          dichiarazione  della  parte  e'   attestata   nel   verbale
          d'udienza. 
              6. La parte puo' chiedere  al  Consiglio  di  Stato  la
          sospensione dell'esecutivita' del  dispositivo,  proponendo
          appello entro trenta giorni dalla  relativa  pubblicazione,
          con riserva dei motivi  da  proporre  entro  trenta  giorni
          dalla notificazione della sentenza ovvero  entro  tre  mesi
          dalla  sua   pubblicazione.   La   mancata   richiesta   di
          sospensione dell'esecutivita' del dispositivo non  preclude
          la    possibilita'    di    chiedere     la     sospensione
          dell'esecutivita' della sentenza dopo la pubblicazione  dei
          motivi. 
              7. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione  di
          terzo." 
              "Art. 128 (Inammissibilita' del  ricorso  straordinario
          al Presidente della Repubblica). - 1. Nella materia di  cui
          al presente Titolo non e' ammesso il ricorso  straordinario
          al Presidente della Repubblica." 
              "Art. 133 (Materie di giurisdizione  esclusiva).  -  1.
          Sono devolute  alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
          amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: 
              a) le controversie in materia di: 
              1)  risarcimento  del  danno  ingiusto   cagionato   in
          conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del  termine
          di conclusione del procedimento amministrativo; 
              2) formazione, conclusione ed esecuzione degli  accordi
          integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e
          degli accordi fra pubbliche amministrazioni; 
              3) silenzio di cui all'art. 31,  commi  1,  2  e  3,  e
          provvedimenti espressi adottati  in  sede  di  verifica  di
          segnalazione  certificata,  denuncia  e  dichiarazione   di
          inizio attivita', di cui all'art. 19,  comma  6-ter,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241; 
              4)  determinazione  e  corresponsione   dell'indennizzo
          dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo; 
              5) nullita' del provvedimento  amministrativo  adottato
          in violazione o elusione del giudicato; 
              6) diritto di accesso  ai  documenti  amministrativi  e
          violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa ; 
              a-bis)  le   controversie   relative   all'applicazione
          dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
              b)  le  controversie   aventi   ad   oggetto   atti   e
          provvedimenti relativi a rapporti di  concessione  di  beni
          pubblici,  ad  eccezione  delle  controversie   concernenti
          indennita',  canoni  ed  altri   corrispettivi   e   quelle
          attribuite  ai  tribunali  delle  acque  pubbliche   e   al
          Tribunale superiore delle acque pubbliche; 
              c) le  controversie  in  materia  di  pubblici  servizi
          relative a concessioni di pubblici servizi, escluse  quelle
          concernenti  indennita',  canoni  ed  altri  corrispettivi,
          ovvero relative a  provvedimenti  adottati  dalla  pubblica
          amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un
          procedimento   amministrativo,   ovvero   ancora   relative
          all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla  vigilanza
          e controllo nei confronti del  gestore,  nonche'  afferenti
          alla vigilanza  sul  credito,  sulle  assicurazioni  e  sul
          mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai  trasporti,
          alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilita'; 
              d) le controversie concernenti l'esercizio del  diritto
          a chiedere e ottenere l'uso  delle  tecnologie  telematiche
          nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e  con
          i gestori di pubblici servizi statali; 
              e) le controversie: 
              1) relative a  procedure  di  affidamento  di  pubblici
          lavori, servizi, forniture,  svolte  da  soggetti  comunque
          tenuti,  nella  scelta  del   contraente   o   del   socio,
          all'applicazione  della  normativa  comunitaria  ovvero  al
          rispetto dei procedimenti  di  evidenza  pubblica  previsti
          dalla normativa statale o  regionale,  ivi  incluse  quelle
          risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva
          alla dichiarazione di inefficacia del contratto  a  seguito
          di  annullamento  dell'aggiudicazione  ed   alle   sanzioni
          alternative; 
              2) relative al divieto di rinnovo tacito dei  contratti
          pubblici  di  lavori,  servizi,  forniture,  relative  alla
          clausola  di   revisione   del   prezzo   e   al   relativo
          provvedimento  applicativo  nei  contratti  ad   esecuzione
          continuata o periodica, nell'ipotesi di  cui  all'art.  115
          del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  nonche'
          quelle    relative     ai     provvedimenti     applicativi
          dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133, commi 3
          e 4, dello stesso decreto; 
              f) le controversie aventi  ad  oggetto  gli  atti  e  i
          provvedimenti delle pubbliche  amministrazioni  in  materia
          urbanistica  e  edilizia,  concernente  tutti  gli  aspetti
          dell'uso del territorio, e ferme restando le  giurisdizioni
          del  Tribunale  superiore  delle  acque  pubbliche  e   del
          Commissario liquidatore per gli  usi  civici,  nonche'  del
          giudice  ordinario  per  le  controversie  riguardanti   la
          determinazione e  la  corresponsione  delle  indennita'  in
          conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
          ablativa; 
              g) le  controversie  aventi  ad  oggetto  gli  atti,  i
          provvedimenti,   gli    accordi    e    i    comportamenti,
          riconducibili,  anche  mediatamente,  all'esercizio  di  un
          pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia
          di espropriazione per pubblica utilita', ferma restando  la
          giurisdizione del giudice ordinario per quelle  riguardanti
          la determinazione e la corresponsione delle  indennita'  in
          conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
          ablativa; 
              h) le controversie  aventi  ad  oggetto  i  decreti  di
          espropriazione  per  causa  di  pubblica   utilita'   delle
          invenzioni industriali; 
              i) le controversie relative ai rapporti di  lavoro  del
          personale in regime di diritto pubblico; 
              l)  le  controversie  aventi   ad   oggetto   tutti   i
          provvedimenti,  compresi  quelli  sanzionatori  ed  esclusi
          quelli  inerenti  ai  rapporti  di  impiego   privatizzati,
          adottati dalla Banca d'Italia, dagli Organismi di cui  agli
          articoli  112-bis,  113   e   128-duodecies   del   decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  dall'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorita' per
          le  garanzie  nelle   comunicazioni,   dall'Autorita'   per
          l'energia elettrica e  il  gas,  e  dalle  altre  Autorita'
          istituite ai sensi della legge 14 novembre  1995,  n.  481,
          dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture,  dalla  Commissione  vigilanza
          fondi pensione, dalla Commissione per  la  valutazione,  la
          trasparenza e l'integrita' della pubblica  amministrazione,
          dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private,
          comprese le controversie relative ai  ricorsi  avverso  gli
          atti che applicano le sanzioni ai sensi dell'art.  326  del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
              m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in
          materia  di  comunicazioni  elettroniche,  compresi  quelli
          relativi all'imposizione di  servitu',  nonche'  i  giudizi
          riguardanti   l'assegnazione   di   diritti   d'uso   delle
          frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi  da
          8 a 13 dell'art. 1 della legge 13 dicembre  2010,  n.  220,
          incluse le procedure di cui all'art. 4 del decreto-legge 31
          marzo 2011, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 2011, n. 75; 
              n)   le    controversie    relative    alle    sanzioni
          amministrative ed ai provvedimenti adottati  dall'organismo
          di regolazione  competente  in  materia  di  infrastrutture
          ferroviarie ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 8
          luglio 2003, n. 188; 
              o)  le  controversie,  incluse   quelle   risarcitorie,
          attinenti alle procedure e ai provvedimenti della  pubblica
          amministrazione concernenti la  produzione  di  energia,  i
          rigassificatori, i gasdotti di  importazione,  le  centrali
          termoelettriche e  quelle  relative  ad  infrastrutture  di
          trasporto ricomprese  o  da  ricomprendere  nella  rete  di
          trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti; 
              p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze  e  i
          provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni
          di emergenza dichiarate ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' gli  atti,  i
          provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'art.  5,
          commi 2 e 4 della medesima legge  n.  225  del  1992  e  le
          controversie comunque attinenti alla complessiva azione  di
          gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con
          comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili,
          anche mediatamente, all'esercizio di  un  pubblico  potere,
          quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati; 
              q) le controversie aventi ad  oggetto  i  provvedimenti
          anche contingibili  ed  urgenti,  emanati  dal  Sindaco  in
          materia di ordine  e  sicurezza  pubblica,  di  incolumita'
          pubblica e di sicurezza urbana, di edilita'  e  di  polizia
          locale, d'igiene pubblica e dell'abitato; 
              r) le controversie aventi ad  oggetto  i  provvedimenti
          relativi  alla  disciplina  o  al  divieto   dell'esercizio
          d'industrie insalubri o pericolose; 
              s)  le  controversie   aventi   ad   oggetto   atti   e
          provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni  in
          materia di danno all'ambiente, nonche' avverso il  silenzio
          inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare  e  per  il  risarcimento  del  danno
          subito a causa del ritardo nell'attivazione, da  parte  del
          medesimo  Ministro,  delle  misure   di   precauzione,   di
          prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonche'
          quelle inerenti le  ordinanze  ministeriali  di  ripristino
          ambientale e di risarcimento del danno ambientale; 
              t)  le  controversie  relative   all'applicazione   del
          prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
          lattiero-caseari; 
              u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in
          materia di passaporti; 
              v) le controversie tra lo  Stato  e  i  suoi  creditori
          riguardanti  l'interpretazione  dei  contratti  aventi  per
          oggetto i titoli di Stato o le leggi  relative  ad  essi  o
          comunque sul debito pubblico; 
              z) le controversie aventi ad oggetto atti del  Comitato
          olimpico nazionale italiano o  delle  Federazioni  sportive
          non riservate agli  organi  di  giustizia  dell'ordinamento
          sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali
          tra societa', associazioni e atleti; 
              z-bis)  le  controversie  aventi  ad  oggetto  tutti  i
          provvedimenti,  compresi  quelli  sanzionatori  ed  esclusi
          quelli   inerenti   i   rapporti   di   impiego,   adottati
          dall'Agenzia  nazionale  di  regolamentazione  del  settore
          postale di cui alla lettera h) del  comma  2  dell'art.  37
          della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
              z-ter)   le   controversie   aventi   ad   oggetto    i
          provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la  regolazione  e
          la vigilanza in materia di acqua  istituita  dall'art.  10,
          comma  11,  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.   70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106; 
              z-quater)  le  controversie   aventi   ad   oggetto   i
          provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3, comma  2,  del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; 
              z-quinquies) le controversie relative all'esercizio dei
          poteri  speciali  inerenti  alle  attivita'  di   rilevanza
          strategica nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
          comunicazioni; 
              z-sexies) le controversie  relative  agli  atti  ed  ai
          provvedimenti che concedono aiuti di  Stato  in  violazione
          dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento
          dell'Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli
          atti e  i  provvedimenti  adottati  in  esecuzione  di  una
          decisione di recupero di cui all'art.  14  del  regolamento
          (CE) n.  659/1999  del  Consiglio  del  22  marzo  1999,  a
          prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che  l'ha
          concesso." 
              "Art.  135  (Competenza  funzionale  inderogabile   del
          Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede  di
          Roma). - 1. Sono devolute alla competenza inderogabile  del
          Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma,
          salvo ulteriori previsioni di legge: 
              a)   le   controversie   relative   ai    provvedimenti
          riguardanti  i  magistrati  ordinari  adottati   ai   sensi
          dell'art. 17, primo comma, della legge 24  marzo  1958,  n.
          195, nonche' quelle relative ai provvedimenti riguardanti i
          magistrati  amministrativi  adottati   dal   Consiglio   di
          Presidenza della Giustizia Amministrativa; 
              b) le controversie aventi ad  oggetto  i  provvedimenti
          dell'Autorita' garante per la concorrenza ed il  mercato  e
          quelli dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
              c) le  controversie  di  cui  all'art.  133,  comma  1,
          lettera l) , fatta eccezione per quelle di cui all'art. 14,
          comma 2, nonche' le controversie di cui all'art. 104, comma
          2, del testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385; 
              d) le controversie contro i provvedimenti  ministeriali
          di cui all'art. 133, comma 1, lettera m), nonche' i giudizi
          riguardanti   l'assegnazione   di   diritti   d'uso   delle
          frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi  da
          8 al 13 dell'art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,
          incluse le procedure di cui all'art. 4 del decreto-legge 31
          marzo 2011, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 2011, n. 75; 
              e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze  e  i
          provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni
          di emergenza dichiarate ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonche'  gli  atti,  i
          provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'art.  5,
          commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992; 
              f) le  controversie  di  cui  all'art.  133,  comma  1,
          lettera  o)  ,  limitatamente  a  quelle   concernenti   la
          produzione  di  energia  elettrica  da  fonte  nucleare,  i
          rigassificatori, i gasdotti di  importazione,  le  centrali
          termoelettriche di  potenza  termica  superiore  a  400  MW
          nonche' quelle  relative  ad  infrastrutture  di  trasporto
          ricomprese o da ricomprendere nella  rete  di  trasmissione
          nazionale  o  rete  nazionale  di  gasdotti,  salvo  quanto
          previsto dall'art. 14, comma 2; 
              g) le  controversie  di  cui  all'art.  133,  comma  1,
          lettera z) ; 
              h) le controversie relative  all'esercizio  dei  poteri
          speciali inerenti alle attivita'  di  rilevanza  strategica
          nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e  nei
          settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; 
              i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di
          espulsione  di  cittadini  extracomunitari  per  motivi  di
          ordine pubblico o di sicurezza dello Stato; 
              l)  le  controversie   avverso   i   provvedimenti   di
          allontanamento  di  cittadini  comunitari  per  motivi   di
          sicurezza dello Stato o per motivi di  ordine  pubblico  di
          cui  all'art.  20,  comma  1,  del  decreto  legislativo  6
          febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni; 
              m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal
          decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; 
              n) le controversie  disciplinate  dal  presente  codice
          relative alle elezioni dei membri  del  Parlamento  europeo
          spettanti all'Italia; 
              o) le controversie relative al rapporto di  lavoro  del
          personale del DIS, dell'AISI e dell'AISE; 
              p) le controversie attribuite  alla  giurisdizione  del
          giudice  amministrativo  derivanti  dall'applicazione   del
          Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre
          2011,  n.   159,   relative   all'Agenzia   nazionale   per
          l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati  e
          confiscati alla criminalita' organizzata; 
              q) le controversie relative ai  provvedimenti  adottati
          ai sensi degli articoli 142 e 143  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
              q-bis) le controversie di cui all'art.  133,  comma  1,
          lettera z-bis); 
              q-ter) le controversie di cui all'art.  133,  comma  1,
          lettera z-ter); 
              q-quater)  le  controversie   aventi   ad   oggetto   i
          provvedimenti  emessi  dall'Amministrazione  autonoma   dei
          monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita
          in  denaro  e  quelli  emessi  dall'Autorita'  di   polizia
          relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi
          pubblici con vincita in denaro. 
              2. Restano esclusi dai casi di competenza  inderogabile
          di cui al comma 1 le controversie sui  rapporti  di  lavoro
          dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui  alla  lettera
          o) dello stesso comma 1.". 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 19  e  63,
          comma 4 del citato decreto legislativo n. 104 del 2010: 
              "Art. 19 (Verificatore e consulente tecnico). -  1.  Il
          giudice puo' farsi assistere, per il compimento di  singoli
          atti o per tutto il processo, da uno o  piu'  verificatori,
          ovvero, se indispensabile, da uno o piu' consulenti. 
              2. L'incarico di  consulenza  puo'  essere  affidato  a
          dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi  di
          cui all'art. 13 delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
          codice  di  procedura  civile,  o  altri  soggetti   aventi
          particolare competenza tecnica. Non possono essere nominati
          coloro che prestano attivita' in  favore  delle  parti  del
          giudizio. La  verificazione  e'  affidata  a  un  organismo
          pubblico, estraneo  alle  parti  del  giudizio,  munito  di
          specifiche competenze tecniche. 
              3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini
          che sono loro  affidate  dal  giudice  e  forniscono  anche
          oralmente i chiarimenti richiesti." 
              "Art. 63 (Mezzi di prova). - 1. - 3 (Omissis). 
              4. Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti  o
          l'acquisizione di valutazioni  che  richiedono  particolari
          competenze tecniche, il giudice puo' ordinare  l'esecuzione
          di  una  verificazione  ovvero,  se  indispensabile,   puo'
          disporre una consulenza tecnica. 
              (Omissis).".