Art. 95 
 
 
                              Vigilanza 
 
  1. La funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali, e' finalizzata a verificare il funzionamento
del sistema di registrazione degli  enti  del  Terzo  settore  e  del
sistema dei controlli al fine di assicurare principi  di  uniformita'
tra i registri regionali all'interno del Registro unico  nazionale  e
una  corretta  osservanza  della  disciplina  prevista  nel  presente
codice. 
  2. A tal fine, entro il 15 marzo di  ogni  anno  le  Regioni  e  le
Province  autonome  trasmettono  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali una relazione sulle attivita' di  iscrizione  degli
enti al Registro unico nazionale del Terzo  settore  e  di  revisione
periodica  con  riferimento  ai   procedimenti   conclusi   nell'anno
precedente e sulle criticita' emerse, nonche' sui controlli  eseguiti
nel medesimo periodo e i relativi esiti. 
  3. L'Organismo  nazionale  di  controllo  di  cui  all'articolo  64
trasmette al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  la
relazione annuale sulla propria attivita' e sull'attivita' e lo stato
dei Centri di servizio per il volontariato entro il termine  previsto
nel medesimo articolo. 
  4.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   puo'
effettuare verifiche, anche in  loco  avvalendosi  degli  Ispettorati
territoriali del lavoro, o a campione, sulle operazioni effettuate  e
sulle attivita' svolte dagli enti autorizzati al controllo, ai  sensi
dell'articolo 80  93,  dirette  al  soddisfacimento  delle  finalita'
accertative espresse nel comma 1. 
  5. La vigilanza sugli enti di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 e' esercitata dal  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. Negli organi  di  controllo  di
tali enti deve essere assicurata la  presenza  di  un  rappresentante
dell'Amministrazione vigilante.  Gli  enti  medesimi  trasmettono  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  il  bilancio  di  cui
all'articolo  13  entro  dieci  giorni  dalla  sua  approvazione.  Al
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  sono  trasferite  le
competenze  relative  alla  ripartizione  dei   contributi   di   cui
all'articolo 2, comma 466, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244  e
successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 95: 
              - Si riporta l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge
          19 novembre 1987, n. 476  (Nuova  disciplina  del  sostegno
          alle attivita' di  promozione  sociale  e  contributi  alle
          associazioni combattentistiche): 
              «Art. 1 (Finalita'). - 1. Al  fine  di  incoraggiare  e
          sostenere  attivita'  di  ricerca,  di  informazione  e  di
          divulgazione culturale e di integrazione  sociale,  nonche'
          per la promozione sociale e per la tutela degli  associati,
          lo Stato concede contributi: 
                a) alle  persone  giuridiche  privatizzate  ai  sensi
          dell'art. 115 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          24 luglio 1977, n. 616,  come  successivamente  modificato,
          escluse quelle combattentistiche  e  patriottiche  previste
          dal titolo II della presente legge; 
                b)  agli  enti  e  alle  associazioni  italiane   che
          perseguono i fini di cui al successivo comma 2. 
              2. I contributi sono concessi ai soggetti di  cui  alla
          lettera b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi  previsti
          dai rispettivi statuti, promuovano  l'integrale  attuazione
          dei diritti  costituzionali  concernenti  l'uguaglianza  di
          dignita' e di opportunita' e la lotta contro ogni forma  di
          discriminazione nei confronti dei cittadini che, per  cause
          di eta', di deficit psichici,  fisici  o  funzionali  o  di
          specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione
          di marginalita' sociale. 
              3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono
          dei contributi di cui al presente  titolo  sono  tenuti  ad
          utilizzarli  per  fini  di  promozione  e  di  integrazione
          sociale,  con  esclusione   quindi   di   qualsiasi   altra
          prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli
          o associati e del Servizio sanitario nazionale.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  466,  della
          citata n. 244 del 2007: 
              «Art. 2 (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni:
          Relazioni  finanziarie  con  le   autonomie   territoriali;
          L'Italia in Europa e nel  mondo;  Difesa  e  sicurezza  del
          territorio;  Giustizia;  Ordine   pubblico   e   sicurezza;
          Soccorso civile; Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e
          pesca; Energia e diversificazione delle fonti  energetiche;
          Competitivita'  e  sviluppo  delle  imprese;  Diritto  alla
          mobilita';   Infrastrutture    pubbliche    e    logistica;
          Comunicazioni;      Commercio       internazionale       ed
          internazionalizzazione del sistema  produttivo;  Ricerca  e
          innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
          dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione
          dei beni e attivita' culturali e paesaggistici;  Istruzione
          scolastica;  Istruzione  universitaria;  Diritti   sociali,
          solidarieta' sociale e famiglia;  Politiche  previdenziali;
          Politiche  per  il  lavoro;  Immigrazione,  accoglienza   e
          garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
          Giovani e sport; Servizi  istituzionali  e  generali  delle
          amministrazioni pubbliche). - 466.  Il  contributo  di  cui
          alla legge 23 settembre 1993, n. 379, e' erogato, per  l'85
          per cento, agli enti di formazione destinatari  e,  per  la
          restante  parte,  all'Associazione  nazionale  privi  della
          vista e  ipovedenti  Onlus,  per  le  esigenze  del  Centro
          autonomie e mobilita' e dell'annessa Scuola cani guida  per
          ciechi e  al  Polo  tattile  multimediale  della  Stamperia
          regionale Braille Onlus  di  Catania.  La  ripartizione  e'
          operata   dal   Ministero    dell'interno    con    proprio
          provvedimento adottato  su  proposta  dell'Unione  italiana
          ciechi tenuto conto dei progetti  di  attivita'  presentati
          dagli enti di cui al periodo precedente.  I  medesimi  enti
          sono  tenuti  agli  adempimenti  di  rendicontazione   gia'
          previsti dall'art. 2 della medesima legge n. 379  del  1993
          per l'Unione italiana ciechi.».