Art. 94. Clausola speciale e transitoria 1. Per i dipendenti dell'amministrazione economica finanziaria, incluse le agenzie fiscali, di cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, cui sono state affidate le mansioni della terza area, sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione dei CCNL della tornata 1998-2001 e 2002-2005, viene confermato l'inquadramento, tenuto conto della professionalita' raggiunta, nella posizione economico e giuridica acquisita attraverso le procedure concorsuali di cui sopra. 2. La conferma dell'inquadramento di cui al comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore del presente contratto nei limiti delle facolta' assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze in organico previste per le strutture interessate.