(Allegato-art. 94)
                              Art. 94. 
 
 
                   Clausola speciale e transitoria 
 
    1. Per i dipendenti dell'amministrazione  economica  finanziaria,
incluse le agenzie fiscali, di cui all'art. 1, comma 9,  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, cui sono state affidate le  mansioni  della
terza area, sulla base di contratti individuali  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi  banditi
in applicazione dei CCNL della tornata 1998-2001 e  2002-2005,  viene
confermato  l'inquadramento,  tenuto  conto  della   professionalita'
raggiunta, nella posizione economico e giuridica acquisita attraverso
le procedure concorsuali di cui sopra. 
    2. La conferma dell'inquadramento di  cui  al  comma  1,  decorre
dalla data di entrata in vigore del  presente  contratto  nei  limiti
delle facolta' assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze  in
organico previste per le strutture interessate.