Art. 95. Fondo per la retribuzione di risultato 1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della Ipotesi di C.C.N.L., e' istituito il nuovo Fondo per la retribuzione di risultato. 2. Nel nuovo fondo di cui al comma 1 confluiscono, ad invarianza complessiva di spesa, in un unico importo, i seguenti valori consolidati nell'anno di sottoscrizione della Ipotesi di C.C.N.L., come certificati dal competente organo di controllo della contrattazione integrativa: a) le risorse del «Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualita' della prestazione individuale» di cui all'art. 11 del C.C.N.L. del 6 maggio 2010 dell'Area IV medico-veterinaria (quota relativa ai medici); b) le risorse del «Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualita' della prestazione individuale» di cui all'art. 11 del C.C.N.L. del 6 maggio 2010 dell'Area IV medico-veterinaria (quota relativa ai veterinari); c) le risorse del «Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualita' della prestazione individuale» di cui all'art. 10 del C.C.N.L. 6 maggio 2010 ed all'art. 8, comma 6, del C.C.N.L. del 17 ottobre 2008 (Entrata a regime dell'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica) dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie e quindi al netto di quelle che sono state destinate alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa. 3. L'importo di cui al comma 2 e' stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a euro 162,50 per le unita' di personale destinatarie del presente C.C.N.L. in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno successivo; b) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 50, comma 2 lettera a) del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Fondo per indennita' di specificita' medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento o indennita' per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa) dell'Area IV medico-veterinaria, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) (Confronto regionale), nonche' dell'art. 50, comma 2 lettera a) del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennita' di direzione di struttura complessa) dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 comma.1, lettera a) (Confronto regionale) e tenendo conto dei soli posti di organico relativi al personale destinatario del presente C.C.N.L.; dette risorse confluiscono nella quota, parziale o totale, destinata al presente fondo, fermo restando che il computo delle stesse e' effettuato una sola volta, senza duplicazione di risorse; c) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 53, comma 1 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei servizi) dell'Area IV Medico-veterinaria, nonche' dell'art. 53, comma 1 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche) dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenendo conto dei soli posti di organico relativi al personale destinatario del presente C.C.N.L.; 4. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato, con importi variabili di anno in anno: a) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA e degli assegni personali, di cui all'art. 50, comma 2, lettera d) del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Fondo per indennita' di specificita' medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento o indennita' per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa) dell'Area IV medico-veterinaria ed all'art. 50, comma 2, lettera d) C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennita' di direzione di struttura complessa) dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitaria del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni; per evitare duplicazioni di importi, i predetti valori degli assegni personali sono recuperati nel fondo solo nel caso in cui i relativi importi non siano stati gia' computati tra le risorse del fondo e, pertanto, considerati nell'ambito delle risorse consolidate di cui al comma 2; b) delle risorse di cui all'art. 53, comma 2 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei servizi) dell'Area IV, nonche' dell'art. 53, comma 2 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche) dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie; c) delle risorse di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualita' della prestazione individuale) dell'Area IV medico-veterinaria, nonche' dell'art. 52, comma 5, lettera b) del CCNL 8/6/2000 (Fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualita' della prestazione individuale) dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie; d) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997; e) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; f) delle altre risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalita' del presente Fondo. 5. Le risorse di cui al comma 3 lettera b) e c) e quelle di cui al comma 4, lettera b) e c), sono stanziate nel rispetto delle linee guida regionali. Le risorse di cui al comma 4, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a) e f), sono stanziate nel rispetto dei vincoli dettati dalle disposizioni normative in materia di equilibrio dei costi (piani di rientro). 6. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e dei fondi di cui agli articoli 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) e 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017. 7. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi: a) retribuzione di risultato secondo la disciplina di cui all'art. 93 (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione); b) trattamenti economici previsti sulla base delle specifiche disposizioni di legge di cui al comma 4, lettera f), a valere sulle risorse di cui alla medesima lettera; c) welfare integrativo di cui all'art. 80-bis (Welfare integrativo); d) indennita' per sostituzioni di cui all'art. 22 (Sostituzioni); e) eventuali risorse annualmente trasferite ai sensi dell'art. 96, comma 4, lettera c) (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro). 8. Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 7 sono altresi' sommate eventuali risorse residue del presente Fondo, nonche' dei fondi di cui agli articoli 94 e 96, stanziate a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente, le quali sono vincolate a retribuzione di risultato. Resta comunque fermo l'obbligo dell'integrale destinazione delle risorse nell'anno contabile di competenza. 9. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 91 (Retribuzione di posizione), anche in correlazione con la definizione di nuovi assetti organizzativi, le aziende possono ridurre stabilmente le complessive risorse di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, in una misura comunque non superiore al 30% delle stesse, incrementando di un importo corrispondente le risorse di cui all'art. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi). 10. Alla retribuzione di risultato, e' destinato, in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) un importo non inferiore al 70% delle risorse annualmente disponibili a valere sul presente Fondo. 11. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della Ipotesi di C.C.N.L. e fino all'anno di entrata in vigore del C.C.N.L. relativo al prossimo triennio contrattuale, la destinazione annuale delle risorse disponibili del presente fondo, tra le categorie di dirigenti di cui al comma 2, lettera a), b), c), destinatarie dei precedenti fondi, e' effettuata in modo tale da garantire a ciascuna di esse quote di riparto proporzionalmente non inferiori a quelle risultanti dall'anno di sottoscrizione della presente Ipotesi di C.C.N.L.. 12. Nel primo anno di utilizzo del nuovo fondo di cui al presente articolo gli eventuali residui derivanti dal mancato utilizzo, negli anni precedenti, di risorse dei Fondi pregressi, sono utilizzati, nell'ambito del nuovo fondo, a beneficio delle medesime categorie di dirigenti di cui al comma 2 lettera a), b), c) che risultavano destinatarie dei suddetti fondi pregressi.