Art. 96
        Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

  1.   Il  secondo  comma  dell'articolo  7  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulle  acque  e impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente:
"Le  domande  di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle
piccole  derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino
territorialmente  competenti  che,  entro  il  termine  perentorio di
quaranta  giorni  dalla  data  di  ricezione ove si tratti di domande
relative   a   piccole  derivazioni,  comunicano  il  proprio  parere
vincolante   al   competente   Ufficio   Istruttore  in  ordine  alla
compatibilita'  della  utilizzazione  con  le previsioni del Piano di
tutela,  ai  fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o
idrologico,  anche  in  attesa  di  approvazione del Piano anzidetto.
Qualora  le  domande  siano relative a grandi derivazioni, il termine
per  la comunicazione del suddetto parere e' elevato a novanta giorni
dalla  data  di  ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti
termini  senza  che  sia  intervenuta  alcuna  pronuncia, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario "ad
acta"  che  provvede  entro  i medesimi termini decorrenti dalla data
della nomina.".
  2. I commi 1 e 1-bis. dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre
1933,  n.  1775,  sono  sostituiti dai seguenti: "1. Tra piu' domande
concorrenti,  completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e'
preferita  quella  che  da  sola,  o  in connessione con altre utenze
concesse  o richieste, presenta la piu' razionale utilizzazione delle
risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
    a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali
dei  concorrenti  anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o
di   irrigazione   e   la   prioritaria  destinazione  delle  risorse
qualificate all'uso potabile;
    b)  le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in
relazione all'uso;
    c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico
oggetto di prelievo;
    d)  la  quantita'  e la qualita' dell'acqua restituita rispetto a
quella prelevata.
  1-bis.  E'  preferita  la  domanda  che, per lo stesso tipo di uso,
garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi
di qualita' dei corpi idrici. In caso di piu' domande concorrenti per
usi  produttivi  e'  altresi'  preferita  quella  del richiedente che
aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento
(CEE)  n.  761/2001  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 19
marzo  2001,  sull'adesione  volontaria  delle  organizzazioni  a  un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
  1-ter.  Per  lo  stesso  tipo  di  uso  e' preferita la domanda che
garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi
idrici derivati da attivita' di recupero e di riciclo.".
  3.  L'articolo  12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
e' sostituito dal seguente:
    "Articolo 12-bis.
    1. Il provvedimento di concessione e' rilasciato se:
      a)  non  pregiudica  il  mantenimento o il raggiungimento degli
obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua interessato;
      b)  e'  garantito  il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del
bilancio idrico;
      c)  non  sussistono  possibilita' di riutilizzo di acque reflue
depurate  o  provenienti  dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur
sussistendo  tali possibilita', il riutilizzo non risulta sostenibile
sotto il profilo economico.
    2.  I  volumi  di  acqua  concessi sono altresi' commisurati alle
possibilita'  di  risparmio,  riutilizzo  o riciclo delle risorse. Il
disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile,
la  quantita' e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita.
Analogamente,  nei  casi  di  prelievo da falda deve essere garantito
l'equilibrio   tra   il   prelievo   e   la   capacita'  di  ricarica
dell'acquifero,  anche  al  fine di evitare pericoli di intrusione di
acque  salate  o  inquinate,  e quant'altro sia utile in funzione del
controllo del miglior regime delle acque.
    3.  L'utilizzo  di  risorse  prelevate  da  sorgenti  o  falde, o
comunque  riservate  al  consumo umano, puo' essere assentito per usi
diversi da quello potabile se:
      a)  viene  garantita  la  condizione di equilibrio del bilancio
idrico per ogni singolo fabbisogno;
      b)  non  sussistono  possibilita' di riutilizzo di acque reflue
depurate  o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove
sussistano  tali  possibilita', il riutilizzo non risulta sostenibile
sotto il profilo economico;
      c) sussiste adeguata disponibilita' delle risorse predette e vi
e'   una  accertata  carenza  qualitativa  e  quantitativa  di  fonti
alternative di approvvigionamento.
      4.  Nei  casi  di  cui  al comma 3, il canone di utenza per uso
diverso da quello potabile e' triplicato. Sono escluse le concessioni
ad  uso  idroelettrico  i  cui  impianti  sono posti in serie con gli
impianti di acquedotto.".
  4.  L'articolo  17  del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e'
sostituito dal seguente:
    "Articolo 17.
    1.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  93  e dal comma 2, e'
vietato  derivare  o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento
autorizzativo o concessorio dell'autorita' competente.
    2.  La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio
di  fondi  agricoli  o  di  singoli  edifici e' libera e non richiede
licenza  o  concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei
relativi manufatti e' regolata dalle leggi in materia di edilizia, di
costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre
leggi speciali.
    3.  Nel  caso  di  violazione  delle  norme  di  cui  al comma 1,
l'Amministrazione   competente   dispone  la  cessazione  dell'utenza
abusiva  ed  il  contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o
comminatoria  previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di
una  sanzione  amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.
Nei   casi   di   particolare   tenuita'   si   applica  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  300  euro a 1.500 euro. Alla sanzione
prevista  dal presente articolo non si applica il pagamento in misura
ridotta  di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
E'  in  ogni  caso  dovuta  una somma pari ai canoni non corrisposti.
L'autorita'  competente,  con  espresso  provvedimento nel quale sono
stabilite  le  necessarie cautele, puo' eccezionalmente consentire la
continuazione  provvisoria  del  prelievo  in presenza di particolari
ragioni  di  interesse pubblico generale, purche' l'utilizzazione non
risulti  in  palese  contrasto  con  i diritti di terzi e con il buon
regime delle acque.".
  5.  Il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, gia' abrogato dall'articolo 23 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, resta abrogato.
  6.  Fatto  salvo  quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o
utilizzazioni  di  acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in
atto  e'  ammessa  la  presentazione  di  domanda  di  concessione in
sanatoria  entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di
cui  all'articolo  17  del  regio  decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni
o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in
atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre
1933  n. 1775. La concessione in sanatoria e' rilasciata nel rispetto
della  legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In
pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria,
l'utilizzazione   puo'   proseguire   fermo  restando  l'obbligo  del
pagamento  del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorita'
concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora
in  contrasto  con  i  diritti  di terzi o con il raggiungimento o il
mantenimento  deg  li  obiettivi  di  qualita'  e dell'equilibrio del
bilancio  idrico.  Restano  comunque  ferme  le  disposizioni  di cui
all'articolo 95, comma 5.
  7.  I  termini  entro  i  quali far valere, a pena di decadenza, ai
sensi  degli  articoli  3  e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775,  il  diritto  al riconoscimento o alla concessione di acque che
hanno  assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della
legge  5  gennaio  1994,  n.  36,  nonche' per la presentazione delle
denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12
luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 30 giugno 2006. In tali casi i
canoni  demaniali  decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di
concessione  preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai
rilasci  volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici
e  quelle  prescrizioni  necessarie  ad  assicurare  l'equilibrio del
bilancio idrico.
  8.  Il  primo  comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre
1933,  n.  1775, e' sostituito dal seguente: "Tutte le concessioni di
derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo
quanto  disposto  dal  secondo comma, non puo' eccedere i trenta anni
ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione
di  quelle  di  grande  derivazione idroelettrica, per le quali resta
ferma  la  disciplina  di  cui  all'articolo  12,  commi 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.".
  9.  Dopo  il  terzo  comma  dell'articolo  21  del regio decreto 11
dicembre  1933,  n.  1775 e' inserito il seguente: "Le concessioni di
derivazioni  per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle
colture  in funzione della disponibilita' della risorsa idrica, della
quantita'  minima  necessaria  alla  coltura  stessa,  prevedendo  se
necessario  specifiche  modalita'  di  irrigazione;  le  stesse  sono
assentite  o  rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare
la  domanda  d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operanti
sul territorio.".
  10.  Fatta salva l'efficacia delle norme piu' restrittive, tutto il
territorio  nazionale e' assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo
94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
  11.  Le  regioni  disciplinano  i  procedimenti  di  rilascio delle
concessioni  di  derivazione  di  acque  pubbliche nel rispetto delle
direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate
anche  le  possibilita'  di  libero  utilizzo  di  acque superficiali
scolanti  su  suoli  o  in  fossi di canali di proprieta' privata. Le
regioni,  sentite  le  Autorita'  di  bacino,  disciplinano  forme di
regolazione   dei  prelievi  delle  acque  sotterranee  per  gli  usi
domestici,  come  definiti  dall'articolo  93  del  regio  decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio
del bilancio idrico.
 
          Note all'art. 96:
              - Il  testo  degli  articoli 7 e 9 del regio decreto 11
          dicembre   1933,   n.  1775,  recante  "Testo  unico  delle
          disposizioni  di  legge  sulle acque e impianti elettrici",
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 5 dell'8 gennaio
          1934, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              "Art.   7.   -  Le  domande  per  nuove  concessioni  e
          utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere
          da  eseguire  per  la  raccolta,  regolazione,  estrazione,
          derivazione,  condotta,  uso,  restituzione  e  scolo delle
          acque  sono  dirette  al  Ministro  dei  lavori  pubblici e
          presentate   all'Ufficio   del   Genio   civile   alla  cui
          circoscrizione appartengono le opere di presa.
              Le  domande  di  cui  al  primo comma relative sia alle
          grandi sia alle piccole derivazioni sono altresi' trasmesse
          alle  Autorita'  di bacino territorialmente competenti che,
          entro  il  termine perentorio di quaranta giorni dalla data
          di  ricezione  ove  si tratti di domande relative a piccole
          derivazioni,  comunicano  il  proprio  parere vincolante al
          competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilita'
          della  utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela,
          ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o
          idrologico,  anche  in  attesa  di  approvazione  del Piano
          anzidetto.  Qualora  le  domande  siano  relative  a grandi
          derivazioni,  il  termine per la comunicazione del suddetto
          parere  e' elevato a novanta giorni dalla data di ricezione
          delle  domande  medesime.  Decorsi i predetti termini senza
          che   sia   intervenuta   alcuna   pronuncia,  il  Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  nomina un
          Commissario  ad  acta che provvede entro i medesimi termini
          decorrenti dalla data della nomina.
              Ogni  richiedente di nuove concessioni deve depositare,
          con  la  domanda,  una  somma  pari  ad un quarantesimo del
          canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta.
          Le  somme cosi' raccolte sono versate in Tesoreria in conto
          entrate dello Stato.
              L'Ufficio  del  Genio  civile  ordina  la pubblicazione
          della  domanda  mediante  avviso  nel  Foglio degli annunzi
          legali  delle province nel cui territorio ricadono le opere
          di presa e di restituzione delle acque.
              Nell'avviso  sono  indicati il nome del richiedente e i
          dati principali della richiesta derivazione, e cioe': luogo
          di  presa, quantita' di acqua, luogo di restituzione ed uso
          della derivazione.
              L'avviso  e'  pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale
          del Regno.
              Nei  territori  che  ricadono  nella circoscrizione del
          Magistrato  alle acque per le province venete e di Mantova,
          questo   deve   essere  sentito  sull'ammissibilita'  delle
          istanze prima della loro istruttoria.
              Se  il  Ministro  ritiene  senz'altro inammissibile una
          domanda  perche'  inattuabile  o  contraria  al buon regime
          delle  acque o ad altri interessi generali, la respinge con
          suo  decreto  sentito il parere del Consiglio superiore dei
          lavori pubblici.
              Le  domande  che  riguardano  derivazioni  tecnicamente
          incompatibili  con  quelle  previste  da una o piu' domande
          anteriori,  sono  accettate  e  dichiarate  concorrenti con
          queste,  se  presentate non oltre trenta giorni dall'avviso
          nella  Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande
          pubblicate  incompatibili con la nuova. Di tutte le domande
          accettate si da' pubblico avviso nei modi sopra indicati.
              Dopo   trenta  giorni  dall'avviso,  la  domanda  viene
          pubblicata,  col  relativo progetto, mediante ordinanza del
          Genio civile.
              In  ogni  caso  l'ordinanza  stabilisce il termine, non
          inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro
          il   quale   possono   presentarsi  le  osservazioni  e  le
          opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.
              Se    le    opere   di   derivazione   interessano   la
          circoscrizione di piu' uffici del Genio civile, l'ordinanza
          di istruttoria e' emessa dal Ministro dei lavori pubblici.
              Nel  caso  di  domande  concorrenti  la  istruttoria e'
          estesa  a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili
          con  la  prima; se invece alcune furono accettate al di la'
          dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con
          questa  e  non  con le successive, l'istruttoria e' intanto
          limitata  a  quelle  che sono state presentate ed accettate
          entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda.".
              "Art.  9. - 1. Tra piu' domande concorrenti, completata
          l'istruttoria  di  cui  agli  articoli  7 e 8, e' preferita
          quella  che  da  sola,  o  in  connessione con altre utenze
          concesse   o   richieste,   presenta   la   piu'  razionale
          utilizzazione   delle   risorse  idriche  in  relazione  ai
          seguenti criteri:
                a) l'attuale   livello   di   soddisfacimento   delle
          esigenze  essenziali  dei  concorrenti  anche  da parte dei
          servizi  pubblici  di  acquedotto  o  di  irrigazione  e la
          prioritaria  destinazione delle risorse qualificate all'uso
          potabile;
                b) le  effettive  possibilita'  di  migliore utilizzo
          delle fonti in relazione all'uso;
                c) le  caratteristiche quantitative e qualitative del
          corpo idrico oggetto di prelievo;
                d) la  quantita'  e la qualita' dell'acqua restituita
          rispetto a quella prelevata.
              1-bis.  E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo
          di  uso,  garantisce  la  maggior  restituzione  d'acqua in
          rapporto  agli  obiettivi  di qualita' dei corpi idrici. In
          caso  di  piu'  domande  concorrenti  per usi produttivi e'
          altresi'  preferita  quella del richiedente che aderisce al
          sistema  ISO  14001 ovvero al sistema di cui al regolamento
          (CEE)  n.  761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del   19 marzo   2001,   sull'adesione   volontaria   delle
          organizzazioni  a  un  sistema comunitario di ecogestione e
          audit (EMAS).
              1-ter.  Per  lo  stesso  tipo  di  uso  e' preferita la
          domanda  che  garantisce  che  i  minori prelievi richiesti
          siano  integrati dai volumi idrici derivati da attivita' di
          recupero e di riciclo.".
              -  L'art.  54  del  regio  decreto 11 dicembre 1933, n.
          1775,  recante  "Testo  unico  delle  disposizioni di legge
          sulle   acque   e  impianti  elettrici",  pubblicato  nella
          Gazzetta   Ufficiale  n.  5  dell'8  gennaio  1934,  e'  il
          seguente:
              "Art.  54.  -  Nelle  grandi derivazioni che riguardino
          rilevanti   interessi   pubblici,  qualora  si  verifichino
          interruzioni  o sospensioni ingiustificate, il Ministro dei
          lavori  pubblici,  sentito  il  Consiglio  superiore, fatti
          eseguire  i  controlli e le contestazioni del caso, diffida
          l'utente   ad   eseguire,  entro  un  congruo  termine,  le
          riparazioni  necessarie. Ove l'utente non provveda entro il
          termine  prefisso, il Ministro dei lavori pubblici, sentito
          il  Consiglio  superiore  e  di concerto col Ministro delle
          finanze,  puo'  disporre  l'esercizio  di  ufficio  a spese
          dell'utente,   previa   presa   di   possesso  delle  opere
          principali  ed accessorie, ricadenti entro e fuori l'ambito
          demaniale.
              L'utente  e'  obbligato  a  porre  a  disposizione  del
          Ministero  dei  lavori  pubblici  il  personale  addetto al
          funzionamento dell'impianto.
              Prima che sia iniziato l'esercizio di ufficio, il Genio
          civile  redige, in contraddittorio con l'interessato, o, in
          mancanza,  con  l'assistenza di due testimoni, l'inventario
          dell'impianto.
              Il  rendiconto  dell'esercizio  di ufficio e' approvato
          dal  Ministro dei lavori pubblici, che dispone il pagamento
          all'utente  dei proventi netti quando la gestione sia stata
          attiva.  Quando  invece  la  gestione sia stata passiva, il
          rendiconto e' approvato dal Ministro dei lavori pubblici di
          concerto  con quello delle finanze, il quale ultimo dispone
          la  riscossione, a carico dell'utente, delle maggiori spese
          occorse,  con le norme indicate nell'art. 39 della presente
          legge.
              Nel   caso  previsto  al  secondo  comma  del  presente
          articolo,  i  proventi  netti  sono  depositati  alla Cassa
          depositi  e  prestiti,  fino  al definitivo regolamento dei
          rapporti  tra  l'amministrazione  e colui che ha esercitato
          irregolarmente o abusivamente la derivazione.
              Quando  trattisi di impianti in servizio delle Ferrovie
          dello  Stato, l'esercizio degli impianti stessi puo' essere
          affidato  al  Ministero  delle comunicazioni ed in tal caso
          esso provvede a quanto e' disposto nei comma quarto, quinto
          e sesto.
              Contro  i  provvedimenti emanati a termini del presente
          articolo  non  e'  ammesso  altro  ricorso  che  quello per
          legittimita'  dinanzi  al  Tribunale  superiore delle acque
          pubbliche.".
              - L'art.  17  del  regio  decreto  11 dicembre 1933, n.
          1775, e' il seguente:
              "Art.  17.  -  1.  Salvo quanto previsto dall'art. 93 e
          dall'art.  28,  commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n.
          36,  e'  vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza
          un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorita'
          competente.  Nel  caso di violazione del disposto del comma
          1,   l'amministrazione  competente  dispone  la  cessazione
          dell'utenza  abusiva  e il contravventore, fatti salvi ogni
          altro  adempimento  o  comminatoria  previsti  dalle  leggi
          vigenti,   e'   tenuto   al   pagamento   di  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  5 a 50 milioni di lire. Nei
          casi   di  particolare  tenuita'  si  applica  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria da 500 mila lire 3 milioni. Alla
          sanzione  prevista  dal presente articolo non si applica il
          pagamento  in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge
          24 novembre  1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta una somma
          pari ai canoni non corrisposti. L'autorita' competente, con
          espresso   provvedimento   nel   quale  sono  stabilite  le
          necessarie  cautele,  puo'  eccezionalmente  consentire  la
          continuazione  p  rovvisoria  del  prelievo  in presenza di
          particolari ragioni di interesse pubblico generale, purche'
          l'utilizzazione  non  risulti  in  palese  contrasto  con i
          diritti di terzi e con il buon regime delle acque.".
              -  Gli  articoli  3  e  4 del regio decreto 11 dicembre
          1933, n. 1775, sono i seguenti:
              "Art. 3. - Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle
          lettere   a)   e   b)  e  nell'ultimo  comma  dell'articolo
          precedente, che non abbiano gia' ottenuto il riconoscimento
          all'uso   dell'acqua   debbono  chiederlo,  sotto  pena  di
          decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale   del   Regno   dell'elenco  in  cui  l'acqua  e'
          inscritta.
              Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle
          leggi  20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e 10 agosto 1884,
          n. 2644, e leggi successive non hanno l'obbligo di chiedere
          il riconoscimento dell'utenza.
              Sulla  domanda  di  riconoscimento si provvede, a spese
          dell'interessato, nel caso di piccole derivazioni in merito
          alle   quali  non  siano  sorte  opposizioni,  con  decreto
          dell'ingegnere  capo dell'ufficio del Genio civile alla cui
          circoscrizione appartengono le opere di presa.
              Negli  altri  casi si provvede con decreto del Ministro
          dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.
              Avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio civile
          e'  ammesso  ricorso,  entro  trenta  giorni dalla notifica
          all'interessato,  al  Ministero  dei  lavori  pubblici, che
          provvede sentito il Consiglio superiore.
              Entro   sessanta   giorni   dalla   notificazione   del
          provvedimento  definitivo,  l'interessato puo' ricorrere ai
          tribunali delle acque pubbliche.".
              "Art.  4.  -  Per  le  acque  pubbliche,  le quali, non
          comprese  in  precedenti  elenchi, siano incluse in elenchi
          suppletivi,  gli  utenti che non siano in grado di chiedere
          il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini
          dell'art.  3,  hanno diritto alla concessione limitatamente
          al  quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente
          utilizzata,  con esclusione di qualunque concorrente, salvo
          quanto e' disposto dall'art. 45.
              La  domanda  deve  essere  presentata  entro  i termini
          stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sara' istruita
          con la procedura delle concessioni.".
              - L'art. 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
          recante  "Disposizioni  in  materia  di  risorse  idriche",
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1994, e' il seguente:
              "Art.  1  (Tutela  e  uso  delle risorse idriche). - 1.
          Tutte  le  acque  superficiali e sotterranee, ancorche' non
          estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una
          risorsa  che e' salvaguardata ed utilizzata secondo criteri
          di solidarieta'.
              2.    Qualsiasi   uso   delle   acque   e'   effettuato
          salvaguardando   le   aspettative   ed   i   diritti  delle
          generazioni  future  a  fruire  di  un  integro  patrimonio
          ambientale.
              3.  Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e
          al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio
          idrico,  la  vivibilita'  dell'ambiente,  l'agricoltura, la
          fauna  e  la  flora acquatiche, i processi geomorfologici e
          gli equilibri idrologici.
              4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono
          disciplinate da leggi speciali.".
              -  L'art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n.
          275,  recante  "Riordino in materia di concessione di acque
          pubbliche",  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 5 agosto
          1993, n. 182, e' il seguente:
              "Art.  10  (Pozzi).  -  1.  Tutti  i pozzi esistenti, a
          qualunque  uso  adibiti,  ancorche'  non  utilizzati,  sono
          denunciati  dai proprietari, possessori o utilizzatori alla
          regione   o   provincia  autonoma  nonche'  alla  provincia
          competente  per territorio, entro dodici mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo. A
          seguito  della  denuncia, l'ufficio competente procede agli
          adempimenti  di  cui all'art. 103 del testo unico approvato
          con  regio  decreto  11 dicembre  1933,  n. 1775. La omessa
          denuncia  dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93
          del  citato  testo unico nel termine di cui sopra e' punita
          con  la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma
          da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila; il pozzo
          puo'  essere sottoposto a sequestro ed e' comunque soggetto
          a  chiusura  a  spese  del  trasgressore  allorche' divenga
          definitivo   il  provvedimento  che  applica  la  sanzione.
          Valgono  le  disposizioni  della legge 24 novembre 1981, n.
          689.".
              -  L'art.  21  del  regio  decreto 11 dicembre 1933, n.
          1775,  recante  "Testo  unico  delle  disposizioni di legge
          sulle   acque   e  impianti  elettrici",  pubblicato  nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.   5  dell'8  gennaio  1934,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              "Art.  21.  -  Tutte le concessioni di derivazione sono
          temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto
          disposto dal secondo comma, non puo' eccedere i trenta anni
          ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad
          eccezione  di  quelle  di grande derivazione idroelettrica,
          per  le quali resta ferma la disciplina di cui all'art. 12,
          commi  6,  7  e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
          79.
              Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale
          sono  stipulate  per  una  durata  non  superiore  ad  anni
          quindici  e  possono essere condizionate alla attuazione di
          risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua,
          nei  termini  quantitativi  e temporali che dovranno essere
          stabiliti  in  sede  di  concessione,  tenuto  conto  delle
          migliori tecnologie applicabili al caso specifico
              Il  Ministro  dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
          superiore,  tenuto  conto dello scopo prevalente, determina
          la specie e la durata di ciascuna concessione.
              Le  concessioni  di  derivazioni per uso irriguo devono
          tener conto delle tipologie delle colture in funzione della
          disponibilita' della risorsa idrica, della quantita' minima
          necessaria  alla  coltura  stessa, prevedendo se necessario
          specifiche   modalita'   di  irrigazione;  le  stesse  sono
          assentite  o  rinnovate  solo qualora non risulti possibile
          soddisfare  la  domanda  d'acqua  attraverso  le  strutture
          consortili gia' operanti sul territorio.
              Giusta  il  disposto  dell'art. 8 del testo unico sulle
          ferrovie  concesse  alla  industria  privata, approvato con
          regio  decreto  9 maggio  1912,  n.  1447;  le  derivazioni
          posteriori  alla legge 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad
          un  concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione
          della   trazione  elettrica,  conservano  la  durata  della
          concessione   della   ferrovia  e  ne  costituiscono  parte
          integrante.
              La  stessa  disposizione  e' applicabile alle tramvie a
          trazione meccanica in virtu' dell'art. 273 del citato testo
          unico e alle derivazioni concesse per trazione elettrica di
          funicolari,  funivie,  filovie  ed  ascensori  in  servizio
          pubblico.".
              - L'art.  93  del  regio  decreto  11 dicembre 1933, n.
          1775, e' il seguente:
              "Art.  93.  -  Il proprietario di un fondo, anche nelle
          zone  soggette  a  tutela della pubblica amministrazione, a
          norma  degli  articoli seguenti,  ha  facolta', per gli usi
          domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con
          mezzi  meccanici,  le  acque  sotterranee  nel  suo  fondo,
          purche'  osservi  le distanze e le cautele prescritte dalla
          legge.
              Sono  compresi  negli  usi domestici l'innaffiamento di
          giardini  ed  orti inservienti direttamente al proprietario
          ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame".