Art. 96 Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 1. Il secondo comma dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente: "Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante al competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere e' elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario "ad acta" che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina.". 2. I commi 1 e 1-bis. dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono sostituiti dai seguenti: "1. Tra piu' domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e' preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la piu' razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri: a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile; b) le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso; c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo; d) la quantita' e la qualita' dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata. 1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualita' dei corpi idrici. In caso di piu' domande concorrenti per usi produttivi e' altresi' preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 1-ter. Per lo stesso tipo di uso e' preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attivita' di recupero e di riciclo.". 3. L'articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente: "Articolo 12-bis. 1. Il provvedimento di concessione e' rilasciato se: a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua interessato; b) e' garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico; c) non sussistono possibilita' di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilita', il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico. 2. I volumi di acqua concessi sono altresi' commisurati alle possibilita' di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantita' e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio tra il prelievo e la capacita' di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque. 3. L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, puo' essere assentito per usi diversi da quello potabile se: a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno; b) non sussistono possibilita' di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove sussistano tali possibilita', il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico; c) sussiste adeguata disponibilita' delle risorse predette e vi e' una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento. 4. Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile e' triplicato. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.". 4. L'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente: "Articolo 17. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, e' vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorita' competente. 2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti e' regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali. 3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuita' si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorita' competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, puo' eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purche' l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.". 5. Il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, gia' abrogato dall'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, resta abrogato. 6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto e' ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria e' rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione puo' proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorita' concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento deg li obiettivi di qualita' e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5. 7. I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 30 giugno 2006. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico. 8. Il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente: "Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non puo' eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.". 9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e' inserito il seguente: "Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilita' della risorsa idrica, della quantita' minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalita' di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operanti sul territorio.". 10. Fatta salva l'efficacia delle norme piu' restrittive, tutto il territorio nazionale e' assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 11. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate anche le possibilita' di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di proprieta' privata. Le regioni, sentite le Autorita' di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico.
Note all'art. 96: - Il testo degli articoli 7 e 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1934, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 7. - Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'Ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa. Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante al competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere e' elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario ad acta che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina. Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme cosi' raccolte sono versate in Tesoreria in conto entrate dello Stato. L'Ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque. Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioe': luogo di presa, quantita' di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione. L'avviso e' pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilita' delle istanze prima della loro istruttoria. Se il Ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perche' inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o piu' domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si da' pubblico avviso nei modi sopra indicati. Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio civile. In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta. Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di piu' uffici del Genio civile, l'ordinanza di istruttoria e' emessa dal Ministro dei lavori pubblici. Nel caso di domande concorrenti la istruttoria e' estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di la' dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria e' intanto limitata a quelle che sono state presentate ed accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda.". "Art. 9. - 1. Tra piu' domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e' preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la piu' razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri: a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile; b) le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso; c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo; d) la quantita' e la qualita' dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata. 1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualita' dei corpi idrici. In caso di piu' domande concorrenti per usi produttivi e' altresi' preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 1-ter. Per lo stesso tipo di uso e' preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attivita' di recupero e di riciclo.". - L'art. 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1934, e' il seguente: "Art. 54. - Nelle grandi derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici, qualora si verifichino interruzioni o sospensioni ingiustificate, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, fatti eseguire i controlli e le contestazioni del caso, diffida l'utente ad eseguire, entro un congruo termine, le riparazioni necessarie. Ove l'utente non provveda entro il termine prefisso, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze, puo' disporre l'esercizio di ufficio a spese dell'utente, previa presa di possesso delle opere principali ed accessorie, ricadenti entro e fuori l'ambito demaniale. L'utente e' obbligato a porre a disposizione del Ministero dei lavori pubblici il personale addetto al funzionamento dell'impianto. Prima che sia iniziato l'esercizio di ufficio, il Genio civile redige, in contraddittorio con l'interessato, o, in mancanza, con l'assistenza di due testimoni, l'inventario dell'impianto. Il rendiconto dell'esercizio di ufficio e' approvato dal Ministro dei lavori pubblici, che dispone il pagamento all'utente dei proventi netti quando la gestione sia stata attiva. Quando invece la gestione sia stata passiva, il rendiconto e' approvato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, il quale ultimo dispone la riscossione, a carico dell'utente, delle maggiori spese occorse, con le norme indicate nell'art. 39 della presente legge. Nel caso previsto al secondo comma del presente articolo, i proventi netti sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, fino al definitivo regolamento dei rapporti tra l'amministrazione e colui che ha esercitato irregolarmente o abusivamente la derivazione. Quando trattisi di impianti in servizio delle Ferrovie dello Stato, l'esercizio degli impianti stessi puo' essere affidato al Ministero delle comunicazioni ed in tal caso esso provvede a quanto e' disposto nei comma quarto, quinto e sesto. Contro i provvedimenti emanati a termini del presente articolo non e' ammesso altro ricorso che quello per legittimita' dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche.". - L'art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' il seguente: "Art. 17. - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 93 e dall'art. 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorita' competente. Nel caso di violazione del disposto del comma 1, l'amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva e il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 50 milioni di lire. Nei casi di particolare tenuita' si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 mila lire 3 milioni. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorita' competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, puo' eccezionalmente consentire la continuazione p rovvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purche' l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.". - Gli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono i seguenti: "Art. 3. - Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e nell'ultimo comma dell'articolo precedente, che non abbiano gia' ottenuto il riconoscimento all'uso dell'acqua debbono chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'elenco in cui l'acqua e' inscritta. Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e 10 agosto 1884, n. 2644, e leggi successive non hanno l'obbligo di chiedere il riconoscimento dell'utenza. Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese dell'interessato, nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali non siano sorte opposizioni, con decreto dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa. Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore. Avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio civile e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, al Ministero dei lavori pubblici, che provvede sentito il Consiglio superiore. Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, l'interessato puo' ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche.". "Art. 4. - Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto e' disposto dall'art. 45. La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sara' istruita con la procedura delle concessioni.". - L'art. 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1994, e' il seguente: "Art. 1 (Tutela e uso delle risorse idriche). - 1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che e' salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarieta'. 2. Qualsiasi uso delle acque e' effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. 3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. 4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali.". - L'art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, recante "Riordino in materia di concessione di acque pubbliche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1993, n. 182, e' il seguente: "Art. 10 (Pozzi). - 1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorche' non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonche' alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila; il pozzo puo' essere sottoposto a sequestro ed e' comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorche' divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.". - L'art. 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1934, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 21. - Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non puo' eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'art. 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione. Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilita' della risorsa idrica, della quantita' minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalita' di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operanti sul territorio. Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447; le derivazioni posteriori alla legge 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica, conservano la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante. La stessa disposizione e' applicabile alle tramvie a trazione meccanica in virtu' dell'art. 273 del citato testo unico e alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio pubblico.". - L'art. 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' il seguente: "Art. 93. - Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facolta', per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purche' osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame".